Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18124 del 24/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18124 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MANCINI ANTONIO N. IL 13/07/1982
avverso la sentenza n. 525/2015 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, del 20/06/2017
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO
GUARDIANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Campobasso
confermava la sentenza con cui il tribunale di Campobasso, in data
24.3.2015, aveva condannato Mancini Antonio alla pena ritenuta di
giustizia, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli.
2.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

l’imputato, lamentando vizio di motivazione e violazione di legge, sotto
diversi profili.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché proposto da soggetto
non legittimato.
Ed invero, come è noto, l’art. 1, co. 63, della legge 23 giugno 2017, n.
103, ha soppresso, con efficacia decorrente dal 3 agosto 2017, il periodo

“Salvo che la parte non vi provveda personalmente,” con cui si apriva il
primo comma dell’art. 613, c.p.p.
Ne consegue che nel processo penale vige ormai, a partire dalla data
innanzi indicata del 3 agosto 2017, la regola secondo cui il giudizio
davanti alla Corte di Cassazione può essere instaurato solo attraverso il
patrocinio di un difensore tecnico, dotato di specifica abilitazione, in
quanto, come recita la parte non abrogata del menzionato art. 613, co.
1, c.p.p., “l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere

sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo
speciale della Corte di Cassazione”.
Ove, pertanto, il ricorso sia proposto, a partire dal 3 agosto del 2017,
personalmente dalla parte, senza l’ausilio del difensore tecnico abilitato
al patrocinio presso la Suprema Corte, esso dovrà essere dichiarato
inammissibile, trattandosi di ricorso proposto da soggetto non
legittimato, ai sensi dell’art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p., con la procedura
semplificata prevista dall’art. 610, co. 5 bis, c.p.p. (coerentemente
inserito nel disegno del legislatore, dall’art. 1, co. 62, della legge 23
giugno 2017, n. 103, sempre con effetto dal 3 agosto del 2017).

l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione personalmente

Applicando tali principi al caso in esame, il ricorso di cui si discute va
dichiarato inammissibile, perché proposto personalmente dal Mancini in
data 15.9.2017.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente,
ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 400,00 a favore della cassa delle ammende,

impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24.1.2018.
Il Consigliere Estensor

( Depositato in Canoa
Roma, lì …..

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tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di

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