Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18123 del 06/04/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18123 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: BORRELLI PAOLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SBARAGLIA CHRISTIAN nato il 16/01/1991 a PESCARA

avverso la sentenza del 04/11/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI
sentite le conclusioni del Sost. Procuratore Generale FELICETTA MARINELLI, che
ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 novembre 2016, la Corte di appello di L’Aquila ha
riformato parzialmente, con la concessione delle circostanze attenuanti
generiche, la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Pescara nei confronti
di Danny Zara e Christian Sbaraglia per il reato di lesioni gravi ai danni di
Simone Fraticelli, lesioni provocate anche con un bastone.
2.

Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso per cassazione l’Avv.

Vincenzo Di Girolamo nell’interesse dello Sbaraglia, articolando due motivi.
2.1. Con il primo, la parte deduce vizio di motivazione nella misura in cui la
Corte di appello aveva omesso di rispondere alle censure dell’appellante,
limitandosi alla reiterazione degli argomenti contenuti nella sentenza di primo
grado quanto, in particolare, alla prova della partecipazione dell’imputato al fatto

Data Udienza: 06/04/2018

ed alla rilevanza del suo stato di salute, in ipotesi inabilitante rispetto ai colpi
sferrati alla vittima.
2.1.1. Quanto al primo aspetto, la Corte distrettuale aveva omesso, se non
affidandosi a clausole di stile, di spiegare perché avesse ritenuto sufficiente il
non pieno riconoscimento del teste Anderlucci, a fonte del mancato
riconoscimento della persona offesa e del teste Di Maio. I giudici di appello,
inoltre, avevano utilizzato due argomentazioni logicamente confliggenti, laddove
avevano, da un lato, svalutato la portata a discarico del mancato riconoscimento

paura. Paura confliggente con il riconoscimento, da parte del Di Maio, dell’altro
imputato e con la costituzione di parte civile del Fraticelli.
2.1.2. Il secondo profilo, quella della compatibilità dell’aggressione con le
problematiche alla spalla dell’imputato, era stato “liquidato” dalla Corte di
appello con un richiamo testuale alla sentenza di primo grado.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione circa il
mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, invocata in
appello. La Corte di appello, nonostante l’imputato, all’epoca dei fatti, fosse
infraventunenne e potesse, pertanto, vedersi condizionalmente sospesa la pena
di due anni e due mesi di reclusione che era stata rideterminata a suo carico,
aveva completamente taciuto sul punto, né l’obbligo motivazionale poteva dirsi
assolto dalla formula con la quale era stata confermata la sentenza di primo
grado, perché essa non poteva valere a richiamare il ragionamento del Giudice di
prime cure sul punto, dato che la pena inflittagli in primo grado (tre anni e sei
mesi) escludeva in radice il beneficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato solo per quanto concerne la mancanza di motivazione
in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena.
1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.1.1. Il motivo non può essere accolto nella misura in cui si duole della
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione a dispetto
del costrutto argomentativo della sentenza di appello, nella quale sono
evidenziati, senza lacune, contraddittorietà e cadute logiche, in primo luogo il
riconoscimento fotografico da parte dell’Anderlucci e, in secondo luogo,
l’irrilevanza delle discrasie evidenziate dalla difesa con le dichiarazioni degli altri
testi. Basta questo profilo della motivazione a sostenere la sentenza impugnata,
essendo del tutto ancillare l’altra argomentazione della pronunzia impugnata in
ordine al clima di paura che contrassegnava Di Maio e Fraticelli, peraltro

2

da parte della persona offesa e del Di Maio e, dall’altro, lo avevano attribuito alla

comunque potenzialmente idoneo ad orientare negativamente il riconoscimento,
quantomeno nella fase iniziale.
1.1.2. La seconda parte del primo motivo è infondata giacché, come ritenuto
da questa Corte, nel giudizio di appello, è consentita la motivazione

per

relationem alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate
dall’appellante — come è accaduto nella specie — non contengano elementi di
novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla
sentenza richiamata (Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri e altri, Rv.

28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Santapaola e altri, Rv. 256435).
Ciò posto ed assodata la correttezza della tecnica redazionale utilizzata dalla
Corte distrettuale e contestata dall’imputato, il ricorso non fa i conti e non
contesta motivatamente la dirimente osservazione che la Corte di appello ha
ribadito, vale a dire l’irrilevanza a discarico dell’infortunio precedente subito dal
ricorrente, stante la possibilità di utilizzare l’altro braccio per colpire la persona
offesa.
1.2. Il secondo motivo è fondato perché effettivamente, nei motivi di
appello, l’odierno ricorrente aveva richiesto, oltra alla riduzione della pena, la
sospensione condizionale della pena, mozione che la Corte distrettuale ha
completamente ignorato, nonostante abbia ridotto la pena ad anni due e mesi
due di reclusione e benché l’imputato fosse, all’epoca dei fatti, infraventunenne,
con la conseguente applicabilità della disposizione di cui all’art. 163, comma 3,
cod. pen., che prevede la possibilità di applicare la sospensione della pena
quando quest’ultima non è superiore ai due anni e sei mesi.
2. L’annullamento può essere disposto senza rinvio, ispirandosi al
recentissimo dictum delle Sezioni Unite, circa la portata della novella dell’art.
620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. ad opera della I. 23 giugno 2017, n. 103,
secondo cui «La Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza
rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all’esito di valutazioni discrezionali,
può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla
base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando perciò
necessari ulteriori accertamenti di fatto» (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep.
2018, Matrone). Questa Corte, infatti, nel caso di specie, tenendo conto della
circostanza oggettiva della giovane età dell’imputato all’epoca dei fatti (egli era
appena diciottenne), nonché attenendosi alla ricostruzione in fatto circa il ruolo
rivestito dall’imputato ed in linea con la scelta della Corte di appello di adeguare
la pena al fatto (attuata con la concessione delle circostanze attenuanti
generiche), ritiene di poter formulare una prognosi favorevole circa il pericolo di

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257056; Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci e altri, Rv. 255392; Sez. 6, n.

recidiva, sì da applicare direttamente in questa sede la sospensione condizionale
della pena.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla mancata
concessione della sospensione condizionale della pena, beneficio che concede.
Rigetta il ricorso nel resto.

Il Presidente

Il Consigliere estensore

Ger dpinune

Paola Borrelli

Depositato in Cancelleria
Roma, lì

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Così deciso il 06/04/2018.

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