Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18122 del 18/03/2015


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 18122 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

Data Udienza: 18/03/2015

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sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI SASSARI
nei confronti di:
RIGHI GIAN FRANCO N. IL 06/01/1949
SAFRAN GUIDO N. IL 01/07/1946
CARMELLO DIEGO N. IL 17/05/1949
APEDDU FRANCESCO MARIA N. IL 11/02/1948
avverso la sentenza n. 2812/2013 GIP TRIBUNALE di SASSARI, del
06/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
le*e/sentite le conclusioni del PG Dott. L) tA„. ftcIe A L J u 411i41)

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Ritenuto in fatto
1. Il G.i.p. presso il Tribunale di Sassari, con sentenza in data 6.03.2014,
resa ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., dichiarava non doversi procedere nei
confronti di Righi Gian Franco, Safran Guido, Carmello Diego e Apeddu Francesco
Maria per essere i reati loro rispettivamente ascritti estinti per prescrizione.
2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, denunciando la

L’esponente rileva la correttezza della decisione impugnata, con riguardo ai
reati di cui ai capo da a) a g) ed i) della rubrica; di converso, evidenzia che rispetto
al delitto previsto dagli artt. 434 e 449 cod. pen., di cui al capo h) della rubrica, il
giudice ha erroneamente ritenuto non applicabile la disciplina relativa al raddoppio
del termine prescrizionale, prevista dall’art. 157, cod. pen., come modificato dalla
legge 251/2005. Al riguardo, osserva che la modifica ora richiamata è entrata in
vigore in data 8 dicembre 2005 e non nell’anno 2008, come erroneamente ritenuto
dal G.i.p.
3. Guido Safran, a mezzo dei difensori, ha depositato memoria.
Con il primo motivo la parte assume che possa trovare applicazione la
disciplina prescrizionale prevista dall’art. 157 cod, pen., nella versione antecedente
alla novella del 2005, in quanto più favorevole.
Con il secondo motivo, la medesima parte denuncia l’illegittimità
costituzionale dell’art. 157, comma 6, cod. pen., in relazione all’art. 3 Cost., nella
parte in cui prevede che il termine di prescrizione del reato di disastro colposo ex
artt. 449 e 434 cod. pen., sia raddoppiato. L’esponente ritiene non ragionevole la
richiamata disciplina normativa, la quale equipara, rispetto al termine
prescrizionale, la fattispecie colposa a quella dolosa ex art. 434 cod. pen.
4.

Righi Gianfranco, a mezzo dei difensori, ha depositato memoria.

L’esponente chiede il rigetto del ricorso; richiama la sentenza della Corte
Costituzionale n. 143 del 2014, osservando che la dichiarazione di illegittimità
costituzionale della disciplina in materia di prescrizione, ai sensi dell’art. 157,
comma 6, cod. pen., rispetto al reato di incendio colposo, può essere estesa in via
interpretativa anche al reato di disastro colposo, oggetto di contestazione. In
subordine, deduce l’illegittimità costituzionale dell’art. 157, comma 6, cod. pen.,
per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, in riferimento al reato di disastro
colposo.
Considerato in diritto
1. Il ricorso impone le considerazioni che seguono.
Giova rilevare che la legge 4 dicembre 2005, n. 251, così detta ex Cirielli, ha
profondamente modificato la disciplina della prescrizione stabilendo che questa, in
2

violazione della legge penale, in riferimento all’art. 157, cod. pen.

via generale, estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della
pena edittale stabilita dalla legge e comunque in un tempo non inferiore a sei anni
se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché
puniti con la sola pena pecuniaria. E che la ex Cirielli ha previsto delle deroghe alla
disciplina introdotta; tra tali deroghe, v’è quella, dettata dall’art. 157, comma 6,
cod. pen., secondo cui sono raddoppiati i termini di prescrizione, per quanto rileva
in questa sede, per i reati previsti dall’art. 449 cod. pen.

normativa necessariamente applicabile al caso di specie secondo il tempo di
commissione del reato – la novella del 2005 era infatti già vigente alla data di
commissione del fatto di cui al capo h), atteso che la collocazione temporale del
reato è indicata in rubrica con l’espressione “fino al maggio 2006” – risulta pari ad
anni dodici. La contestazione, invero, concerne la determinazione di un disastro
ambientale colposo, ai sensi degli artt. 434 e 449 cod. pen., di talché il termine
prescrizionale, ai sensi del citato art. 157, comma 6, cod. pen., risulta pari ad anni
dodici, aumentabile di un quarto, ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. pen., per
effetto degli intervenuti atti interruttivi.
Orbene, la sentenza impugnata, con riguardo al reato di cui al capo h),
risulta vulnerata dalla dedotta violazione di legge atteso che, erroneamente, il
giudicante ha affermato che la previsione relativa al raddoppio del termine di
prescrizione, sopra richiamata, fosse stata introdotta in epoca successiva rispetto
alla commissione del fatto per il quale si procede.
Le ragioni sopra esposte condurrebbero all’annullamento senza rinvio della
sentenza in esame, con trasmissione degli atti al Tribunale di Sassari per l’ulteriore
corso, limitatamente al reato di cui al capo h), che si ascrive ai prevenuti.
2. A questo punto della trattazione deve allora procedersi all’esame della
eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 157, comma 6, cod. pen. dedotta
dalla difesa del Safran e, in via subordinata, anche dalla difesa del Righi, questione
di certa rilevanza, nel caso di giudizio, atteso che in mancanza della previsione
relativa al raddoppio del termine prescrizionale, per i reati di cui all’art. 449 cod.
pen., contenuta nella norma denunciata, il reato di disastro colposo, di cui al capo

h), risalente al mese di maggio del 2006, risulterebbe effettivamente estinto per
prescrizione, già prima della data della sentenza ricorsa.
La questione non appare manifestamente infondata.
La legge n. 251 del 2005 ha integralmente sostituito l’art. 157 cod. pen.,
modificando il regime della prescrizione dei reati. Secondo la regola generale
dettata dal comma primo dell’art. 157 cod. pen., come novellato, il reato di disastro
doloso previsto dall’art. 434, comma 2, cod. pen., siccome punito con la pena della
reclusione da tre a dodici anni, si prescrive nel termine dì anni dodici.
3

Pertanto, il termine prescrizionale massimo, secondo la richiamata

Ed invero, occorre avere riguardo alla disposizione ora richiamata, atteso che
nel caso di specie, ai prevenuti si contesta di avere cagionato per colpa un disastro
ambientale, consistito nella immissione in ambiente delle sostanze pericolose
indicate nel capo di imputazione. La giurisprudenza di legittimità ha invero chiarito
che, in tema di reati contro l’incolumità pubblica, per la configurabilità del delitto di
disastro colposo (ex artt. 434 e 449 cod. pen.) è necessario che l’evento si verifichi,
diversamente dall’ipotesi dolosa (ai sensi dell’art. 434, comma primo, cod. pen.).

il reato, è anticipata al momento in cui sorge il pericolo per la pubblica incolumità;
e, solo nel caso in cui il disastro doloso si verifichi materialmente, risulta integrata
la fattispecie aggravata, prevista dal secondo comma dello stesso art. 434, cod.
pen. (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4675 del 17/05/2006, dep. 06/02/2007, Rv.
235668).
Sulla scorta dei cenni che precedono, non appare revocabile in dubbio che la
corrispondente fattispecie dolosa, rispetto a quella colposa oggi in addebito, sia
quella di cui all’art. 434, comma 2, cod. pen.
E bene, secondo la regola generale sopra richiamata, i reati previsti dall’art.
449 comma primo cod. pen. (che punisce con la pena della reclusione da uno a
cinque anni chiunque «cagiona per colpa un incendio o un altro disastro
preveduto dal capo primo di questo titolo») si prescriverebbero nel termine di anni
sei. Tale termine deve peraltro essere raddoppiato (quindi, portato ad anni
dodici) a norma dell’art. 157 comma 6 cod. pen., ove è stabilito che «I termini
di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449,
589 secondo terzo e quarto comma, nonché per i reati di cui all’art. 51 commi 3-bis
e 3-quater del codice di procedura penale».
Come si vede, in base al delineato sistema sanzionatorio, il termine
prescrizionale relativo al disastro ambientale doloso risulta conforme a quello
previsto per il disastro ambientale colposo, nel caso in cui l’evento si sia verificato.
La previsione del medesimo termine prescrizionale, tanto per l’ipotesi colposa
del reato di disastro ambientale, quanto per la corrispondente ipotesi dolosa, pone
allora in rilievo la questione della compatibilità di un tale assetto sanzionatorio,
rispetto ai principi di uguaglianza e di ragionevolezza, ex art. 3 Cost., come
declinati dallo stesso Giudice delle leggi. Ed invero, la Corte Costituzionale, con la
sentenza n. 143 del 2014, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 157, sesto comma,
cod. pen., nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del
medesimo articolo siano raddoppiati, rispetto al reato di incendio colposo, ai sensi
dell’art. 449, in riferimento all’art. 423 cod. pen. La Corte Costituzionale, a
fondamento dell’assunto, ha posto in evidenzia che la disciplina di cui all’art. 157,
cod. pen., comma sesto, determina una anomalia di ordine sistematico, laddove il
4

Ciò in quanto, nell’ambito della fattispecie di disastro doloso, la soglia per integrare

termine prescrizionale per i delitti realizzati in forma colposa – nella specie:
l’incendio – risulta addirittura superiore rispetto alla corrispondente ipotesi dolosa,
se pure identica sul piano oggettivo. La Corte Costituzionale, muovendo dal rilievo
che la prescrizione costituisce nell’attuale configurazione un istituto di natura
sostanziale, ha considerato che la discrezionalità legislativa, in materia, deve essere
pur sempre esercitata nel rispetto del principio di ragionevolezza e in modo tale da
non determinare ingiustificabili sperequazioni di trattamento, tra fattispecie

Il percorso argomentativo ora richiamato, in via di estrema sintesi, induce a
ritenere non manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale
dedotta dalle difese, rispetto all’art. 157, comma 6, cod. pen., in riferimento all’art.
3 Cost., giacché la determinazione dei medesimi termini di prescrizione, per il
disastro ambientale, che qui occupa, e per l’omologa ipotesi dolosa, appare
collidente con il delineato principio di ragionevolezza. Ciò in quanto, anche nel caso
in esame, viene ad essere scardinata la scala della complessiva gravità delle due
fattispecie criminose, atteso che l’ipotesi di disastro colposo (ex artt. 449 e 434
cod. pen.), meno grave, punita infatti con la pena edittale da uno a cinque anni,
viene a prescriversi nel medesimo tempo occorrente per la più grave ipotesi dolosa,
di cui all’art. 434, comma 2, cod. pen., punita con la reclusione da tre a dodici anni.
E’ poi appena il caso di rilevare che la declaratoria di illegittimità
costituzionale dell’art. 157, sesto comma, cod. pen., pronunciata dal Giudice delle
leggi con la richiamata sentenza n. 134 del 2014, è espressamente circoscritta al
meccanismo del raddoppio dei termini di prescrizione, relativo al reato di incendio
colposo, oggetto di quello scrutinio, e non ha carattere di generalità, con riguardo ai
delitti colposi di danno previsti dall’art. 449 cod. pen. Ed invero, se pure la anomalia
sistematica è stata colta in riferimento alla generale previsione del raddoppio dei
termini, prevista dall’art. 157, comma 6, rispetto ai delitti colposi di danno di cui
all’art. 449 cod. pen., la Corte Costituzionale ha osservato che detta anomalia
emergeva con particolare evidenzia proprio in riferimento al reato di incendio,
all’esito della specifica comparazione del complessivo trattamento sanzionatorio
previsto per tale delitto, nella forma dolosa piuttosto che in quella colposa. Come si
vede, la valutazione effettuata dalla Corte Costituzionale discende dall’analisi
comparativa delle cornici edittali previste per il reato di incendio – ponendo in
relazione la forma dolosa rispetto a quella colposa – e non dal mero inserimento del
titolo di reato nell’ambito dei reati colposi di danno, richiamati dall’art. 449 cod.
pen., per i quali è previsto il raddoppio dei termini di prescrizione. Detti rilievi, se
pure inducono certamente a rilevare la non manifesta infondatezza dell’eccezione in
esame, in riferimento all’art. 157, comma sesto, cod. pen., proprio a seguito della
declinazione del principio di ragionevolezza, quale limite della discrezionalità
5

omogenee.

legislativa, effettuata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 143 del 2014,
conducono contestualmente ad escludere la possibilità di estendere, in via
interpretativa, il portato demolitorio della citata sentenza della Corte costituzionale,
rispetto ad altri disastri colposi, stante il margine di discrezionalità che informa la
relativa valutazione.
In conclusione, alla luce dei rilievi sopra esposti, si ritiene rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 157

raddoppiato per il reato di cui all’art. 449 cod. pen., in relazione all’art. 434, cod.
pen. (disastro colposo), per contrasto con i principi di eguaglianza e di
ragionevolezza, ex art. 3 della Costituzione, in quanto la norma denunziata
stabilisce la durata del termine di prescrizione, per il meno grave reato di disastro
colposo, in misura sovrapponibile, rispetto alla più grave corrispondente fattispecie
dolosa, di cui all’art. 434, comma 2, cod. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono il presente procedimento
deve essere sospeso con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
P.Q.M.
Visto l’art.23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
dichiara
rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all’art. 3 della Costituzione,
la questione relativa alla conformità a Costituzione dell’art. 157, comma sesto, cod.
pen., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione del reato di disastro
colposo (art. 449 in riferimento all’art. 434, cod. pen.) è raddoppiato.
Sospende il giudizio in corso sino all’esito del giudizio incidentale di legittimità
costituzionale.
Dispone che, a cura della Cancelleria, gli atti siano immediatamente trasmessi alla
Corte Costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed
al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia anche
comunicata al Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Così deciso in Roma in data 18 marzo 2015.

comma 6 cod. pen., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione é

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