Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18121 del 06/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 18121 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: BORRELLI PAOLA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
MAROTTA UMBERTO nato il 14/11/1951 a NAPOLI
MAROTTA GIUSEPPE nato il 04/12/1949 a NAPOLI
nel procedimento a carico di questi ultimi

avverso l’ordinanza del 01/03/2017 del GIUDICE DI PACE di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
sentite le conclusioni del Sost. Procuratore Generale FELICETTA MARINELLI, che
ha chiesto l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Giudice di
pace di Venezia per l’ulteriore corso;
udito l’Avv. ALBERTO TUCCI per gli imputati, che si riporta ai ricorsi e ne chiede
l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 1 marzo 2017, il Giudice di pace di Venezia
ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorso, proposto dalle persone offese del reato
di diffamazione ex art. 21 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, contro Giuseppe e
Umberto Marotta, perché non presentato né dal procuratore speciale né da
persona direttamente delegata dagli interessati, disponendo la trasmissione degli
atti al pubblico ministero ai sensi dell’art. 26, comma 2, d.lgs. cit.

Data Udienza: 06/04/2018

2. Avverso detta ordinanza hanno proposto due identici ricorsi per
cassazione gli imputati Giuseppe e Umberto Marotta, lamentando l’abnormità
dell’ordinanza e la violazione degli artt. 21, 22, 23, 24 e 24 d.lgs. n. 274 del
2000; il provvedimento predetto si pone — sostengono i ricorrenti

al di fuori

dei poteri attribuiti al Giudice e determina un’indebita regressione del
procedimento. I casi di inammissibilità del ricorso della persona offesa sono
tassativamente previsti dall’art. 24 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, tra cui non
rientra la presentazione del ricorso da parte di persona priva di potere, sicché il

disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Con una considerazione
che sottolineano essere prospettata in via principale, i ricorrenti ritengono che il
Giudice di pace avrebbe dovuto emettere sentenza di non doversi procedere
perché il ricorso presentato da una persona priva di potere equivale ad un
ricorso non presentato e, come tale, non idoneo a fare luogo della querela ex art.
21, comma 5, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
I ricorrenti palesano anche dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 26 cit.,
nella parte in cui impone al Giudice di pace, in caso di declaratoria di
inammissibilità del ricorso immediato ed allorché rilevi contemporaneamente la
mancanza di querela, di trasmettere gli atti al pubblico ministero e non già di
emettere direttamente sentenza di non doversi procedere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.
2. La non ricorribilità per cassazione del provvedimento emesso ex art. 26,
comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 — ricordata dagli stessi ricorrenti — non
è oggetto, come sostenuto da questi ultimi, di un’«ondivaga giurisprudenza di
legittimità» ma vede, quale caposaldo non contraddetto dalla giurisprudenza

successiva, l’autorevole precedente costituito da Sez. U, n. 36717 del
26/06/2008, P.O. in proc. Zanchi e altri, Rv. 240398, secondo cui

«Non è

ricorribíle per cassazione il decreto con cui il Giudice di pace, ai sensi dell’art. 26,
comma secondo, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, dichiara inammissibile il ricorso
immediato per la citazione a giudizio, presentato dalla persona offesa ai sensi
dell’art. 21 dello stesso D.Lgs., poiché tale decreto, per la sua natura
interlocutoria, inerente alla mera facoltà di accesso al rito semplificato, non ha
contenuto decisorio e non incide in via definitiva su diritti soggettivi delle parti»

(in termini, Sez. 4, n. 51520 del 20/06/2013, P.M. in proc. Guasconi, Rv.
257873).

2

Giudice di pace non aveva né il potere di dichiararlo inammissibile, né quello di

2. Ciò posto, è la stessa lettura della motivazione del precedente citato che
orienta la decisione in ordine alla dedotta abnormità, in quanto afferma dei
principi generali, valevoli in ogni caso in cui si contesti la correttezza di una
decisione assunta sul presupposto del travalicamento delle cause di
inammissibilità previste dall’art. 21 d.lgs. n. 274 del 2000 (nel caso di specie il
provvedimento del Giudice di pace era fondato sulla mancata indicazione di dati
ritenuti necessari per integrare il requisito di cui all’art. 21, comma 2, lett. b),
d.lgs. cit.). Si legge, infatti, nella sentenza delle Sezioni Unite:

«È agevole

abnorme, né in senso strutturale, giacché è espressamente previsto
dall’ordinamento come esercizio di un potere specifico del giudice di pace, né in
senso funzionale, giacché non provoca alcuna stasi processuale, ma
semplicemente converte il rito speciale breve in rito ordinario (atteso che la
proposizione del ricorso produce gli stessi effetti della presentazione della
querela ai sensi dell’art. 21, comma 5, D.Lgs. 274/2000)». L’applicabilità di detta
riflessione è mutuabile nel caso di specie, in cui parte ricorrente deduce
sostanzialmente l’erronea individuazione di una causa di inammissibilità.
3. L’osservazione dei ricorrenti circa la necessità che il Giudice di pace
emettesse sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela è
irrilevante ai fini della presente decisione, laddove introduce un’argomentazione
che sembra ignorare che, una volta ritenuta l’inammissibilità del ricorso, il
giudizio non può andare oltre e deve dare luogo al provvedimento ex art. 26,
comma 2, cit.
4.

L’eccezione di illegittimità costituzionale, a prescindere da qualsiasi

valutazione in punto di manifesta infondatezza, è irrilevante nel presente
giudizio, in quanto fonda sul presupposto che ci si trovi al cospetto di una
situazione in cui la querela non sia stata validamente presentata — sì da potere
dare luogo ad una sentenza di improcedibilità ovvero di un’archiviazione per
mancanza di querela — mentre il Giudice di pace ha delibato sull’ammissibilità
del ricorso, ma non sui presupposti di cui all’art. 337 cod. proc. pen. per la valida
presentazione della querela, tanto che ha rimesso tale valutazione al prosieguo
del giudizio.
5. Alla declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di
ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla
Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 2.000,00.

P.Q.M.

3

rilevare che nel caso di specie il decreto d’inammissibilità non può considerarsi

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/04/2018.
Il Presidente

Il Consigliere estensore

Gerardo Sabeone

Paola Borrelli

ZAL3212
Depositato in Cancelleria
Roma, lì

2 4 ir.R. .211

r,-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA