Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1812 del 13/10/2015
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1812 Anno 2016
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: VESSICHELLI MARIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DELLA PORTA ANTONIO CARMELO N. IL 16/07/1968
avverso la sentenza n. 96/2015 TRIBUNALE di BRINDISI, del
17/04/2015
sentita la rJ.azione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette/se te le conclusioni del PG Dott.
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LA< 1A.A.V1, "D Uditi difensor Avv.; Data Udienza: 13/10/2015 Propone ricorso per cassazione il difensore di Della Porta Antonio Carmelo avverso l'ordinanza
in data 17 aprile 2015 con la quale il tribunale di Brindisi, in veste di giudice dell'esecuzione, a
seguito di annullamento con rinvio disposto dalla prima sezione della corte di cassazione
(sentenza del 5 febbraio 2015), ha nuovamente rigettato l'istanza di applicazione della
continuazione fra il reato oggetto di condanna inflitta dalla corte d'appello di Lecce il 16 ottobre
2008 e quello oggetto di condanna del tribunale di Brindisi in data 15 febbraio 2009.
Si tratta di condanne entrambe pronunciate con riferimento al reato di cui all'articolo 73 della
normativa in materia di stupefacenti, per fatti che, alla stregua del capo di imputazione,
appaiono consumati, rispettivamente, tra il maggio e luglio 2002 nel primo caso e nel maggio
del 2003 nel secondo caso.
La corte di cassazione aveva annullato il primo rigetto del giudice dell'esecuzione censurando
l'apparato argomentativo per vizio di motivazione.
In primo luogo ha censurato la ritenuta necessità che il richiedente fosse gravato dall'onere di
provare l'invocato disegno criminoso, essendo sufficiente l'assolvimento di un onere di
allegazione mentre al giudice incombe l'eventuale dovere di accertamento: e nel caso di specie
la stessa cassazione ha ritenuto che l'onere di allegazione fosse stato rispettato indicando gli
atti da unificare e i provvedimenti giudiziali che li hanno accertati.
In secondo luogo la corte di cassazione ha rilevato il vizio della manifesta illogicità della
motivazione ed anche della apparenza della stessa motivazione nella parte in cui non ha
considerato sufficienti per la delineazione dell'unitarietà del disegno criminoso, il fatto che si
trattasse di violazioni di carattere omologo sia in relazione al bene giuridico violato, sia in
relazione ai tempi i luoghi di consumazione, sia, infine, alla loro strumentalizzazione al
perseguimento degli scopi legati alle esigenze di tossicodipendente.
In terzo luogo il giudice di legittimità ha rilevato l'omessa, doverosa indagin
sull'atteggiamento interiore del soggetto agente, da ricostruire secondo le concrete modalità
dei fatti come accertati nelle sentenze, tenuto conto che già il giudice della prima condanna
aveva riconosciuto l'unitarietà del disegno criminoso fra le più condotte portate al suo vaglio.
In quarto luogo la cassazione ha reputato ingiustamente sottovalutato il requisito della stato di
tossicodipendenza del richiedente, stato che rappresenta un indizio indicativo della
riconducibilità allo stesso disegno criminoso, dei reati da questo commessi.
Nel provvedimento impugnato, il rigetto della richiesta è stato motivato valorizzando la
mancanza di prova della unicità del disegno criminoso sia perché non rinvenibile dal contenuto
delle sentenze (che avevano giudicato fatti distanti un anno gli uni dall'altro), sia perché non
deducibile dallo stato di tossicodipendenza che era stato provato con riferimento ad un'epoca
antecedente di cinque anni rispetto ai fatti oggetto della decisione, sia perché il suddetto onere
non era stato assolto neppure dall'interessato con apposita allegazione, sia perché, infine, i
reati in questione, aventi ad oggetto il possesso di ingenti quantità di eroina, non potevano
neppure essere interpretati come sintomo della necessità di soddisfare, con essi, le esigenze
del piccolo tossicodipendente.
L'impugnante deduce il vizio della motivazione.
Il giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio, aveva commesso il macroscopico errore di ritenere
che il reato oggetto della seconda condanna fosse stato commesso nel maggio 2003, laddove
1 Fatto e diritto Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento del provvedimento
impugnato, rilevando l'illogicità dell'apparato argomentativo che era basato su almeno due
rilevanti errori nella ricostruzione della fattispecie: cioè la datazione del reato oggetto della
seconda condanna e l'individuazione di un considerevole lasso di tempo fra l'insorgere dello
stato di tossicodipendenza e la commissione dei reati.
Il ricorso è fondato.
Come esattamente rilevato dal Procuratore Generale presso questa Corte, il giudice a quo,
invitato a procedere alla rivalutazione dei sintomi eventualmente indicativi della unitarietà del
disegno criminoso nella progettazione dei reati indicati in premessa, è giunto a conclusione
negativa sulla base di un ragionamento inficiato quantomeno da due rilevanti errori percettivi,
e tali da rendere la motivazione del provvedimento impugnato manifestamente illogica.
In primo luogo ha affermato che la contiguità temp°rale tra i fatti oggetto della sentenza della
Corte di appello di Lecce e quelli giudicati dal Tribunale di Brindisi fosse da escludere , essendo
i primi risalenti alla estate 2002 e i secondi al maggio 2003.
Al contrario, come scritto testualmente nella quinta cartella della sentenza del Tribunale di
Brindisi ( a f. 64 del fascicolo), il Della Porta è stato ritenuto, in quel processo, responsabile
unicamente della condotta di detenzione ai fini di spaccio di un quantitativo di eroina di scarsa
qualità in data 11 febbraio 2002.
In secondo luogo appare intrinsecamente illogica l'affermazione contenuta nel provvedimento
impugnato, a pag. 2, laddove , tenuto conto delle date dei commessi reati, come appena
indicate, si afferma che il condannato era seguito dal sert di Mesagne dal 2002, e che, tale
data deve ritenersi distante "oltre cinque anni" dai fatti in esame ( tutti del 2002).
Si impone un nuovo annullamento per la ripetizione del giudizio sull'evocata unitarietà del
disegno criminoso.
PQM
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Brindisi per nuovo esame.
Così deciso in Roma il 13 ottobre 2015
sidente
il cons. est. la lettura del combinato disposto del capo d'imputazione e del dispositivo avrebbe reso
evidente che il fatto addebitato era stato soltanto quello commesso fino all'H febbraio 2002.
Anche lo stato di tossicodipendenza, accertato con riferimento al 2002, era stato ritenuto
ingiustificatamente lontano nel tempo dei fatti reato i quali, invece, erano coevi.
L'impugnante lamenta il mancato rispetto del dictum della cassazione con riferimento alla
parte della motivazione nella quale aveva ribadito che l'imputato non aveva assolto l'onere di
provare l'unicità del disegno criminoso.
Non aveva neppure rispettato la decisione della cassazione nella parte in cui imponeva di
analizzare il contenuto delle due sentenze per rilevare tutti gli elementi sintomatici dell'unità
del disegno criminoso, peraltro già riconosciuto nella prima sentenza con riferimento alla
pluralità dei fatti in essa accertati.