Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18117 del 26/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18117 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BERYAN MOHAMED nato il 30/05/1981

avverso la sentenza del 10/11/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA
FRANCESCA LOY
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore

Data Udienza: 26/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Beryan Mohamed, riconosciuto colpevole dal Tribunale di Messina del
delitto di lesioni personali pluriaggravate in concorso ai danni di HaijNeij e, per
l’effetto, condannato, all’esito del giudizio abbreviato, alla pena ritenuta di
giustizia, ricorre con il ministero del proprio difensore avverso la sentenza della
Corte di appello di Messina in data 10 novembre 2016, di conferma della decisione

2. L’atto di impugnativa è affidato a due motivi, con i quali si deduce:
2.1. – il vizio di motivazione, per l’omesso buon governo da parte del giudice
territoriale dei criteri di valutazione delle dichiarazioni dell’imputato, ritenute in
parte credibili – laddove egli aveva riferito che era stato uno dei correi a scagliarsi
contro la vittima – e in parte inattendibili – laddove, invece, egli aveva spiegato di
essere rimasto coinvolto nella lite solo perché aveva cercato di dividere i
contendenti -;
2.2. – il vizio di motivazione, per l’omessa indicazione delle ragioni del diniego
della concessione delle attenuanti generiche a fronte del contributo probatorio
offerto dall’imputato.
3. Il ricorso è aspecifico e comunque manifestamente infondato.
3.1. Evidenziato in premessa che è principio cardine dell’ordinamento
processuale vigente quello del ‘nemo se detegere tenetur’, in forza del quale
l’imputato ha il diritto di difendersi in ogni modo, anche con il silenzio o la
menzogna, da ciò derivando che alle propalazioni che lo riguardano deve
riconoscersi un valore probatorio limitato, va, comunque, riconosciuto che, alla
stregua degli stessi parametri di valutazione della prova evocati dal ricorrente, la
motivazione censurata resiste ai rilievi formulati, avendo dato conto con
argomentazione completa – perché riepilogativa di tutte le risultanze probatorie e plausibile – perché condotta operando un vaglio ragionato e critico di tutte le
evidenze processuali – che la responsabilità dell’imputato doveva ritenersi
confermata alla luce della testimonianza della parte offesa, talmente precisa e
tempestiva, da avere consentito l’immediata identificazione di tutti e tre gli autori
della violenta aggressione e il loro arresto.
3.2. Non merita accoglimento neppure la censura che impinge il diniego delle
attenuanti generiche. Vale rammentare, al riguardo, che «la sussistenza di
circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un
giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle
sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di
legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando
2

del primo giudice.

difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti
indicati nell’interesse dell’imputato» (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv
242419) e che «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti
generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati
dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno
il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla
personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di

Sermone, Rv 249163). Donde deve riconoscersi che, poiché la Corte di appello ha
posto l’accento oltre che sulla particolare gravità del fatto, commesso con armi e
da tre persone riunite, anche sull’assenza di elementi positivamente valutabili
addotti a sostegno delle invocate attenuanti generiche, il percorso argomentativo
adottato dal giudice distrettuale si rivela ineccepibile.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro
2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese di procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso il 26/03/2018.

Il Consigliere estensore
Il PriOdente
Irene Scordamaglia

Gerar

Depositato in Cancebia
Roma, lì

Ant. 2015

‘ eone

esso può essere sufficiente in tal senso» (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011,

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