Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18113 del 26/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18113 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CINQUEPALMI VALENTINA nato il 28/09/1978 a TRIESTE

Data Udienza: 26/03/2018


avverso la sentenza del 22/06/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO AMATORE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA
FRANCESCA LOY
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore
Il difensore presente insiste sui motivi di impugnazione che illustra alla Corte.

)

RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di assise di Appello di Venezia, decidendo in sede di
rinvio dopo l’annullamento disposto da questa Corte con sentenza del 15.12.2015 ( che, per
quanto qui di interesse, in relazione alla posizione processuale della Cinquepalnni Valentina,
aveva annullato con rinvio l’impugnata sentenza resa dalla Corte di assise di Appello di Trieste,
limitatamente all’applicazione della diminuente di cui all’art. 116 cod. pen. e al giudizio di
comparazione sulle circostanze ), ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal G.u.p. del
Tribunale di Trieste in data 4.11.2013 quanto alla determinazione della pena fissandola in anni

reati di omicidio volontario e rapina aggravata in concorso con Ausili ionatha.
Avverso la predetta sentenza ricorre l’imputata, per mezzo del suo difensore, affidando la sua
impugnativa a quattro motivi di doglianza.
1.1 Denunzia la ricorrente, con il primo motivo, violazione di norme processuali in relazione
agli artt. 627, 2 comma, cod. proc. pen., in relazione anche agli artt. 111, comma 3, e 495,
comma 1, medesimo codice, e comunque omessa motivazione sul medesimo punto.
Si evidenzia che, in sede di giudizio di rinvio, dopo l’annullamento disposto dalla Suprema
Corte aveva depositato documentazione da cui emergeva lo stato di coabitazione tra il
coimputato Ausili e Loreto Cristiano per il periodo compreso tra il mese di dicembre 2013 ed il
maggio 2014 e che tale circostanza documentale era stata posta alla base della richiesta di
riapertura della istruttoria per l’escussione del teste Cristiano il quale aveva recepito, in quel
contesto di coabitazione carceraria, le confidenze di Ausili in ordine alla dinamica dell’omicidio
e all’estraneità della odierna imputata nella condotta di soffocamento che aveva determinato il
decesso della vittima.
1.1.1 Si evidenzia che il secondo comma dell’art. 627 sopra richiamato abilita la Corte di
merito alla riapertura del giudizio qualora la prova richiesta sia “rilevante per la decisione” e
che, nel caso di specie, la rilevanza della richiesta prova testimoniale era evidente perché
avrebbe fornito indicazioni sulla reale dinamica delle condotte delittuose che erano state invece
genericamente ricondotte ai comportamenti di entrambi i coimputati.
Sul punto si evidenzia comunque una omessa motivazione da parte della Corte di merito.
1.2 Con un secondo motivo si articola vizio di motivazione in relazione al profilo del concorso
anomalo ex art. 116 cod. pen. e violazione di norme processuali in relazione agli artt. 627,
597, 598, 192, 546, comma 1, lett. e, e 125, terzo comma, cod. proc. pen..
1.2.1 Si osserva in termini generali che in sede di giudizio di rinvio il giudice può decidere sì in
piena autonomia, ma senza ripetere il giudizio ritenuto viziato e censurato dalla Corte di
Cassazione.
Si evidenzia, ancora, che il giudice del rinvio ha l’obbligo di esaminare tutti i motivi di gravame
dedotti dall’imputato nell’atto di appello, non potendosi in verità limitare ad affrontare le sole
questioni che sono state già oggetto del pronunciamento di annullamento, atteso che il giudizio
di rinvio si atteggia come una fase ulteriore del precedente giudizio di appello.
2

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quattordici e mesi otto di reclusione, e confermando, nel resto, le statuizioni di condanna per i

1.2.2 Si osserva che la motivazione impugnata si fondava, per escludere la diminuente di cui
all’art. 116 cod. pen., sulla circostanza, valorizzata dalla Corte lagunare, secondo cui, essendo
la aggressione alla Brosolo iniziata proprio con il colpo sferrato dalla Cinquepalmi a
quest’ultima (aggressione che ha dato il via alla rapina nei confronti dell’anziana donna), allora
l’aver uno dei coimputati, non importa quale, causato la morte della Brosolo, rappresentava un
evento prevedibile da parte del correo, che ha pertanto accettato il rischio di tale conclusione
della vicenda, così potendosi configurare il concorso pieno nei confronti della odierna imputata

Tuttavia tale ricostruzione fattuale, posta a sostegno del giudizio di inconfigurabilità nel caso di
specie del concorso anomalo, si muoveva dall’erroneo presupposto secondo cui i fatti – siccome
ricostruiti dal G.u.p. di Trieste – non fossero stati contestati e fossero pertanto pacifici, senza
contare, invece, che la difesa della ricorrente aveva contestato tale ricostruzione nei motivi di
appello e senza contare, ancora, che la motivazione impugnata aveva colpevolmente
dimenticato di approfondire il profilo dell’elemento psicologico che sosteneva la condotta della
ricorrente.
Sul punto si evidenzia pertanto una omessa motivazione da parte della Corte di merito.
1.2.3 Si osserva ancora che nell’atto di appello erano state evidenziate una serie di criticità
legate alla credibilità dell’Ausili, il coimputato, e alla versione dei fatti ricostruita da
quest’ultimo ( versione in base alla quale era stato ritenuto come fatto accertato che
l’aggressione alla anziana donna fosse iniziato proprio con il pugno sferrato dall’imputata al
volto della vittima ), oltre che alla natura mite della Cinquepalmi e viceversa al carattere
violento dell’Ausili e alle plurime menzogne riferite da quest’ultimo in sede dibattimentale.
Anche qui si registra una omessa motivazione sul punto oggetto di contestazione in sede di
proposizione dei motivi di gravame.
1.2.4 Si contesta, altresì, la mancata valutazione delle intercettazioni telefoniche indicate in
sede di gravame.
Evidenzia pertanto la difesa l’omessa valutazione e motivazione di tutti i profili sopra indicati
posti a sostegno della proposizione dei motivi di gravame in appello, che avrebbero dovuto
essere riesaminati anche nel giudizio di rinvio disposto dopo l’annullamento della Cassazione e,
comunque, la contraddittorietà dei motivi resi sulla esclusione del concorso anomalo, e ciò in
violazione del dictum del giudice di legittimità sul punto qui in esame.
1.3 Con un terzo motivo si censura la sentenza impugnata in relazione agli artt. 110 e 116 cod.
pen. per violazione di legge e per vizio argomentativo e, comunque, sempre per violazione
dell’art. 627, terzo comma, cod. proc. pen. per mancata applicazione dei principi fissati nella
sentenza di annullamento.
Si osserva, ancora, che la valutazione per ritenere applicabile al caso di specie l’istituto del
concorso pieno anziché quello del concorso anomalo riposava sulla circostanza che l’evento
morte dovesse essere considerato, data la dinamica degli accadimenti, come uno sviluppo

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ricorrente.

prevedibile e dunque accettato da tutti e due i coimputati, non essendo collegato a circostanze
eccezionali.
Tale valutazione non avrebbe, tuttavia, tenuto nella dovuta considerazione il profilo
dell’atteggiamento del concorrente che non aveva voluto l’evento morte della vittima della
rapina.
Si evidenzia, inoltre, che la distinzione tra il concorso pieno ex art. 110 cod. pen. ed il concorso
anomalo previsto dal diverso art. 116, medesimo codice, risiede nel fatto che il reato diverso,

necessaria per il risultato collettivamente voluto, finendo per rientrare ex sé nel programma
obiettivo comune. In questi termini occorre l’adesione da parte dei compartecipi all’azione
collettiva che implica necessariamente la previsione e la volizione ( e ciò anche nella forma del
dolo eventuale ) della modalità di attuazione dell’íter crimínís e per l’effetto del reato diverso
quale modalità di esecuzione necessaria del disegno criminoso complessivo, finendo il reato
diverso “coperto” dal dolo.
Viceversa, si è in presenza di un concorso anomalo laddove siano integrate fattispecie legate
da un collegamento di pura eventualità rispetto a quella effettivamente voluta, o che siano in
rapporto di possibile consequenziale sviluppo, avuto riguardo anche ai beni giuridici interessati.
Ciò posto, osserva la difesa non si comprenderebbero le ragioni di esclusione nel caso di specie
proprio del concorso anomalo, sulla base della valutazione di mera prevedibilità dell’evento
ulteriore e senza, invece, valutare l’effettiva previsione in concreto da parte della Cinquepalmi
del delitto di omicidio volontario.
Rappresenterebbe, pertanto, un salto logico l’affermazione secondo cui la prevedibilità di un
evento rappresenti il presupposto per l’accettazione del rischio, omettendo invece di valutare
uno degli elementi costitutivi del dolo, la previsione, e così accollando di fatto alla ricorrente il
diverso reato sulla base del solo nesso causale.
Sarebbe, peraltro, violativa del precetto penale anche l’interpretazione fornita dalla Corte
lagunare secondo cui la portata applicativa del concorso ex art. 116 cod. pen. dovrebbe essere
circoscritta ai soli casi eccezionali, che di per sé invece escluderebbero qualsiasi forma di
concorso.
Se invece la Corte di merito avesse esaminato tutte le evidenze probatorie allegate dalla difesa
nell’atto di appello, ed in particolar modo la circostanza fattuale che lo strangolamento della
vittima era stato eseguito dall’Ausili in totale solitudine allorché si era chiuso nella stanza da
letto della Brosolo, allora avrebbe necessariamente dovuto concludere per la non previsione da
parte dell’imputata del diverso reato.
1.4 Con il quarto motivo si declina vizio di violazione di legge in relazione all’art. 69 cod. pen.
e, comunque, vizio argomentativo in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze.
Si evidenzia che il giudizio di comparazione tra le già concesse attenuanti generiche e le
contestate aggravanti doveva condurre ad una valutazione di plusvalenza delle prime, stante
l’atteggiamento collaborativo assunto nel corso del processo e stante l’impossibilità di valutare
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nell’ipotesi di concorso pieno, deve rappresentare il mezzo e la modalità di esecuzione

il silenzio serbato per dodici anni come una condotta che ridondasse in svantaggio
dell’imputata.
Si doveva considerare anche a tal fine l’inserimento sociale dell’imputata nel contesto
lavorativo ove svolge attualmente attività di badante proprio ad una anziana donna, nella
piena fiducia dei familiari di quest’ultima che pur conoscono la disavventura in cui era incorsa
in passato.

2. Il ricorso è infondato.
2.1 Già il primo motivo di doglianza non è meritevole di positivo apprezzamento.
2.1.1 In ordine al merito della censura, occorre ricordare che, secondo i consolidati
insegnamenti di questa Corte di legittimità, il giudice del rinvio, investito del processo a
seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, non è tenuto a riaprire
l’istruttoria dibattimentale ogni volta che le parti ne facciano richiesta, poiché i suoi poteri sono
identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, sicché egli deve disporre
l’assunzione delle prove indicate solo se le stesse siano indispensabili ai fini della decisione,
così come previsto dall’art. 603 cod. proc. pen., oltre che rilevanti, secondo quanto statuisce
l’art.

627,

comma

secondo,

cod.

(Sez. 5, Sentenza n. 52208 del 30/09/2014 Ud. (dep. 16/12/2014 )

proc.

pen.

Rv. 262116

Sez. 1, Sentenza n. 28225 del 09/05/2014 Ud. (dep. 01/07/2014 ) Rv. 260939 ).
Sul punto, osserva la Corte come – sebbene la parte ricorrente avesse formalizzato, in sede di
udienza in appello, un’esplicita richiesta di riapertura della istruttoria fondata sulla
documentata circostanza della coabitazione carceraria tra il coimputato Ausili e Cristiano Loreto
( di cui si chiedeva, pertanto, la escussione testimoniale ) – la predetta richiesta istruttoria si
presentava ictu ocu/i come inammissibilmente formulata perché articolata, da un lato, in modo
estremamente generico in ordine alle circostanze relative alla presunta confessione del
menzionato coimputato proferita al “compagno di cella” Cristiano e, dall’altro, perché,
all’evidenza, irrilevante ai fini del decidere, stante il perimetro di giudizio delineato dal rinvio
operato da questa Corte in sede di pronunciamento di annullamento il cui dictum richiedeva
l’approfondimento da parte del giudice del rinvio delle circostanze fattuali necessarie
all’applicabilità al caso di specie della diminuente di cui al secondo comma dell’art. 116 cod.
pen., non ponendo in dubbio la compartecipazione dell’odierna ricorrente all’evento ornicidiario
nelle due possibili forme del concorso pieno ovvero, come detto, della concorso cd. anomalo.
Ne conseguiva che anche l’annunciata “confessione” del coimputato in ordine alle modalità di
concreta realizzazione dell’evento omicidiario non avrebbero potuto scalfire il dato probatorio
certo ed ormai cristallizzato negli atti delle precedenti fasi del giudizio ( peraltro, neanche
contestato dalla difesa della parte ricorrente ), e cioè la presenza, sulla scena del crimine nella
doppia veste sopra tratteggiata, della Cinquepalmi, con quella materialità della condotta
concorsuale che si andrà a breve a descrivere.
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CONSIDERATO IN DIRITTO

Non può dunque essere censurata la decisione della Corte lagunare di non ammettere quella
prova testimoniale che si presentava, all’evidenza, irrilevante al fine del decidere.
2.2 Il secondo motivo di doglianza è invece manifestamente infondato e dunque inammissibile.
2.2.1 Sul punto, non è inutile ricordare che a seguito di annullamento per vizio di motivazione,
il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio
con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le
sole limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato,

processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova ( cfr.
Sez. 3, Sentenza n. 34794 del 19/05/2017 Ud. (dep. 17/07/2017 ) Rv. 271345 ).
2.2.2 Ciò posto in termini generali, occorre tuttavia “calare” il principio di diritto da ultimo
ricordato ( e che si intende anche in questo contesto decisorio di nuovo riaffermare ) nella
peculiarità della vicenda processuale oggi in esame, ove non è possibile trascurare il dato
processuale che ha visto la Corte triestina applicare all’odierna imputata la richiesta diminuente
del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. sulla base di una ricostruzione della vicenda
fattuale sostanzialmente coincidente con quella accolta anche dal G.u.p in sede di giudizio di
primo grado, ricostruzione – è il caso di ribadirlo qui solo incidentalmente ( con riserva di
approfondimento nel proseguo della presente motivazione ) – secondo la quale la Cinquepalmi
entrò nella abitazione della vittima unitamente all’Ausili per commettere una rapina in danno di
quest’ultima e sferrò per prima un colpo in pieno viso della Brosolo che, come è noto, rimase
poi uccisa dall’azione delittuosa dei due complici.
In ordine a questo accertamento processuale è stato il solo Procuratore Generale ad interporre
impugnazione in riferimento alla contestata applicazione del concorso anomalo anziché di
quello pieno ex art. 110 cod. pen., ottenendo, sul punto, il richiesto annullamento con rinvio.
Nessuna doglianza avverso la sentenza della Corte di merito che, per prima, affrontò la
questione della ricostruzione della dinamica del delitto ( e che fornì della vicenda fattuale
quella lettura sopra ricordata ) fu invece avanzata dall’odierna imputata, di talché può ritenersi
incontroversa ed ormai cristallizzata la ricostruzione fattuale operata dal primo giudice ed
accolta anche dalla Corte triestina, dovendosi, ora, concentrare il

thema decidendum, dopo

l’annullamento di questa Corte, nel perimetro di giudizio delineato da quest’ultima per come
demandato al giudice del rinvio, e dunque alla questione dell’applicabilità o meno del concorso
anomalo alla fattispecie concreta ancora oggi sub iudice.
Ne consegue che la pretesa della difesa della parte ricorrente di riaprire tutti i temi di indagine
già demandati al giudice di appello triestino in sede di proposizione dei motivi di gravame non
è in alcun modo accoglibile perché esula dalla circoscrizione di giudizio definitivamente
delineata in sede di annullamento con rinvio da parte di questa Corte, non potendo essere
oggetto di nuova discussione le questioni già affrontate e decise dalla Corte di merito e non
impugnate in alcun modo da parte dell’imputata.

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spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze

Peraltro, non può non rilevarsi come le ulteriori doglianze qui riproposte integrino, all’evidenza,
doglianze in fatto volte ad accreditare innanzi alla Corte una ricostruzione alternativa della
vicenda fattuale il cui esame è inibito alla Corte di Cassazione per i notori limiti di cognizione
del giudizio di legittimità.
3. Il terzo motivo di doglianza è invece infondato.
3.1 Non è possibile rintracciare né il denunziato vizio di violazione di legge né l’ipotizzato vizio
argonnentativo.

più volte richiamato art. 116 cod. pen. e quello “pieno” ex art. 110, medesimo codice, occorre
evidenziare che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare che la
responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere configurata solo quando
l’evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato,
alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile
conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata ( cfr. anche
Sez. 2, Sentenza n. 48330 del 26/11/2015 Cc. (dep. 07/12/2015 ) Rv. 265479 : fattispecie
relativa ad una rapina di cui l’imputato, pur rimasto in automobile, è stato ritenuto colpevole a
titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. con l’autore materiale, rientrando in uno sviluppo
dinamico prevedibile il passaggio dalla violenza sulle cose, tipico della concordata fattispecie di

3.1.1 In tema di delineazione della linea di confine tra l’istituto del “concorso anomalo” di cui al

furto con strappo, alla violenza sulle persone ) ; cfr. anche Sez. 2, Sentenza n. 49486 del ”
14/11/2014 Ud. (dep. 27/11/2014) Rv. 261003).
Ne consegue che, in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe
ex art. 116 cod. pen. può essere esclusa solo quando il reato diverso e più grave si presenti
come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non
collegato in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestato, oppure quando si verifichi un
rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso di causalità ( cfr.
Sez. 2, Sentenza n. 3167 del 28/10/2013 Ud. (dep. 23/01/2014 ) Rv. 258604 ).
3.1.2 Ciò posto, osserva la Corte come la motivazione impugnata resa dalla Corte lagunare si
sottragga ad ogni censura di illegittimità, avendo fatto buon governo dei principi affermati da
questa Corte ( anche nella sentenza di annullamento rivolta alla rivalutazione della fattispecie
concreta in esame ) in tema di concorso anomalo, secondo la ricostruzione fattuale già
cristallizzata nelle precedenti fasi del giudizio.
Invero, non può essere sottaciuto, come ben evidenziato anche nella motivazione ricorsa, che
la Cinquepalmi agì accettando come prevedibile l’evento omicidiario successivamente realizzato
dal concorrente nel reato, e ciò come rischio della programmata progressione criminosa che
aveva, come elemento genetico, la divisata realizzazione della rapina all’anziana donna
nell’abitazione di quest’ultima, in un contesto temporale ed ambientale ( pieno giorno e
all’interno di uno stabile condominiale moto frequentato nelle ore diurne per la presenza di
studi professionali ) che non poteva non prevedere, nelle iniziali ( e poi realizzate ) intenzioni
dei concorrenti nel reato, la possibilità di una reazione della donna derubata per la cui
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neutralizzazione avrebbe potuto essere necessaria l’attivazione di una violenza volta a
sopprimere ogni possibilità di difesa e di reazione della persona offesa.
Peraltro, non va neanche trascurato, come anche argomentato dalla Corte di merito, che la
odierna imputata fornì un contributo materiale eziologicamente rilevante alla realizzazione non
solo della programmata rapina ma anche delle ulteriori condotte concorsualmente contestate,
e ciò attraverso il colpo che sferrò al volto dell’anziana donna subito dopo essere riuscita ad
introdursi, insieme, al complice nell’abitazione della persona offesa.

lagunare laddove ha ritenuto sussistente la ricorrenza nel caso di specie di un concorso pieno
della Cinquepalmi nella realizzazione dell’evento omicidiario, essendo stato quest’ultimo, pur
non voluto, comunque accettato, con dolo indiretto ed eventuale, come prevedibile
conseguenza della condotta concorsuale programmata con l’altro concorrente nei reati
contestati.
Orbene, la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato,
materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110
cod. pen., se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto
diverso

e

più

grave

così,

anche

Sez. 1, Sentenza n. 4330 del 15/11/2011 Cc. (dep. 01/02/2012 ) Rv. 251849 ). Ed invero, si
configura, invece, il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., nel caso in cui l’agente, pur non
avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo
logicamente prevedibile dell’azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze
del caso concreto, della dovuta diligenza.
Sotto il profilo dell’approfondimento dell’elemento soggettivo in materia concorsuale, occorre
precisare che la componente psichica del cd. “concorso anomalo” – per il quale il concorrente di
un reato ne risponde anche quando sia diverso da quello voluto, se l’evento è conseguenza
della sua condotta – si colloca in un’area compresa tra la mancata previsione di uno sviluppo in
effetti imprevedibile (situazione nella quale la responsabilità resta esclusa), e l’intervenuta
rappresentazione dell’eventualità che il diverso evento potesse verificarsi, anche in termini di
mera possibilità o scarsa probabilità (situazione nella quale si realizza un’ordinaria fattispecie
concorsuale su base dolosa). In realtà, la norma di cui all’art. 116 cod. pen. si applica quando
l’imputato, pur non avendo previsto la commissione del diverso illecito da parte dei
concorrenti, avrebbe potuto rappresentarsene l’eventualità se, alla luce di tutte le circostanze
del caso concreto, avesse fatto uso della dovuta diligenza ( Sez. 6, Sentenza n. 7388 del
13/01/2005 Ud. (dep. 25/02/2005 ) Rv. 231460 ).
Nel caso di specie – osserva di nuovo la Corte – il soggetto agente, e cioè la Cinquepalmi, non
soltanto si rappresentò l’evento, ma lo volle nel senso sopra chiarito del dolo indiretto, non
ricorrendo, all’evidenza, l’ipotesi di cui all’art. 116 cod. pen., ma quella del concorso di cui
all’art. 110 cod. pen. , essendo presenti entrambi gli elementi che caratterizzano il concorso di
persone nel reato, e cioè il nesso causale e la volontà di commettere il reato, come previsione
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Sulla base dei sopra indicati indici fattuali, occorre concordare con le conclusioni della Corte

ed accettazione del rischio dell’evento più grave realizzato dal concorrente ( così anche,
Sez. 1, Sentenza n. 30262 del 16/05/2003 Ud. (dep. 18/07/2003 ) Rv. 225850 ).
4. Il quarto motivo è invece inammissibile per come formulato.
Si avanzano censure in fatto volte alla rivalutazione del giudizio di bilanciamento tra le già
concesse attenuanti generiche e le affermate circostanze aggravanti, pretendendo dalla Corte
di legittimità uno scrutinio di merito in ordine alle circostanze fattuali che è, come è noto,
inibito nel giudizio di legittimità.

sebbene per relationem )

dalla Corte lagunare per affermare, in modo convincente e

condivisibile, la valutazione di equivalenza tra le predette circostanze.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26.3.2018

Né è possibile riscontrare criticità argomentative in ordine al percorso motivazione adottato (

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