Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18111 del 16/12/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18111 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PERELLI FRANCESCA N. IL 19/09/1985
avverso la sentenza n. 981/2014 GIP TRIBUNALE di FERRARA, del
03/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
lette/septfte le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 16/12/2014

RITENUTO in FATTO
1. Con sentenza del 3\6\2014 il G.i.p. del Tribunale di Ferrara, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.,
applicava a Perelli Francesca la pena di mesi 4 e giorni 6 di arresto ed C 1.500= di ammenda
per la contravvenzione di cui all’art. 186, comma settimo, C.d.S. per avere rifiutato di sopporsi
al rilievo del tasso alcolemico (fatto acc. in Ferrara il 7\12\2013). All’imputata, inoltre, veniva
irrogata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per
anni uno e mesi 6.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputata, lamentando la erronea
applicazione della legge, laddove il settimo comma dell’art. 186 non prevedeva il raddoppio
della sanzione della sospensione della patente in caso di appartenenza del veicolo a terzi.
3. Il ricorso è fondato.
Invero il giudice di merito ha disposto il raddoppio della durata della sospensione della patente,
fissata come sanzione base in mesi 9, in quanto dagli atti risultava che il veicolo apparteneva a
persona estranea al reato.
Orbene, va ricordato che la terza parte della lett. c) dell’art. 186 C.d.S. stabilisce che “se il
veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di
guida è raddoppiata”.
Il settimo comma, del medesimo articolo, nel disciplinare il rifiuto dell’alcoltest, prevede che
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai
commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna
per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del
veicolo …..”.
E’ di tutta evidenza che la norma richiama le previsioni punitive della lett. c) solo con
riferimento alle “pene”, non anche con riguardo alle sanzioni amministrative. Pertanto il
raddoppio della sospensione della patente operato dal G.i.p. costituisce un palesa erronea
applicazione della legge.
La violazione di legge commessa può comunque essere sanata ai sensi dell’art. 620, lett. I,
c.p.p. determinando la durata della sospensione della patente in mesi 9, avendo il G.i.p. in
sentenza fissato in tale misura la pena base.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione
amministrativa della sospensione della patente di guida, durata che determina in mesi nove.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2014
Il Consiglier

,

estensore

CONSIDERATO in DIRITTO

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