Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1811 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1811 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) GIONTA VALENTINO N. IL 14/01/1953
avverso l’ordinanza n. 1387/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 15/12/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI .
lette/sentite le conclusioni del PG rDo«
471-,,
1-1

Data Udienza: 05/12/2012

N.15413/12-RUOLO N. 10 C.C.N.P.(2007)
RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 15 dicembre 2011 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha
respinto il reclamo proposto da GIONTA Valentino, detenuto presso la casa di
reclusione di Milano Opera in regime di art. 41 bis Ord. Pen., avverso il
provvedimento del 28 marzo 2011, con il quale il Magistrato di sorveglianza di
Milano aveva a sua volta respinto il reclamo proposto dal GIONTA avverso la
disponendo che non gli venisse comunicato il nome del mittente.
2.11 Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che il concetto di trattenimento doveva
essere inteso in senso assoluto e quindi riferito altresì al dato costituito dal nome
del mittente, in quanto anche tale ultimo elemento poteva costituire di per sé un
messaggio pericoloso e rilevante ai fini della prevenzione dei reati e della tutela
della sicurezza interna.
3.Avverso detto provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Milano propone
personalmente ricorso per cassazione GIONTA Valentino, deducendo erronea
applicazione della legge penale, nonché violazione del suo diritto di difesa,
garantitogli dall’art. 24 della Costituzione, in quanto egli era in regime di 41 bis
fin dal 1992 e le missive da lui ricevute gli venivano mandate solo dai suoi
familiari e da un pregiudicato calabrese da lui conosciuto, tale BONFORTE
Giovanni, il quale gli mandava di tanto in tanto qualche sentenza interessante, si
che la mancata comunicazione anche del nominativo della persona che gli aveva
inviato una missiva trattenuta costituiva solo un’inutile vessazione di carattere
psicologico.
CONSIDERATO IN DIRITTO

determinazione della direzione del carcere di trattenere una missiva a lui inviata,

111 ricorso proposto da GIONTA Valentino è infondato.
2.11 potere del Magistrato di sorveglianza di disporre il trattenimento della
corrispondenza indirizzata ad un detenuto sottoposto al regime speciale di cui
all’art. 41 bis Ord. Pen. è diretto ad evitare pericoli per l’ordine e la sicurezza
pubblica, oltre che ad impedire contatti con l’esterno ritenuti pericolosi siccome
attinenti a finalità di criminalità organizzata.
E’ stato pertanto ritenuto legittimo il provvedimento dell’a.g. che abbia disposto
il trattenimento della corrispondenza del detenuto senza indicare gli specifici
motivi che hanno giustificato la decisione, posto che, diversamente, sarebbero
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state vanificate le finalità investigative, di prevenzione e di sicurezza perseguite
dalla norma anzidetta (cfr. Cass. Sez. 1 n. 38632 del 23/9/2010, Bosti, Rv.
248676).

3.Logico corollario di tale condivisibile orientamento giurisprudenziale è pertanto
la mancata comunicazione al detenuto del soggetto che ha inviato la
corrispondenza trattenuta, trattandosi di omissione pienamente legittima, ben
potendo assumere il nominativo del mittente, nel prosieguo delle indagini, una

potendo esso costituire già di per sé un veicolo di informazioni.

4.Nè può ritenersi che, nella specie, sia stato violato il diritto di difesa di cui
all’art. 24 della Costituzione, in quanto il Magistrato di sorveglianza, con il
provvedimento reclamato, ha disposto l’omissione dell’indicazione del mittente
della missiva trattenuta dalla direzione del carcere solo in via transitoria, fin
quando cioè la missiva non fosse stata definitivamente trattenuta con
provvedimento giurisdizionale.

5.Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto da GIONTA Valentino,
con sua condanna al pagamento delle spese processuali.

Mitte.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 5 dicembre 2012.

qualche rilevanza nell’ambito dei collegamenti del detenuto con l’esterno,

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