Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18109 del 01/07/2014
Penale Sent. Sez. 4 Num. 18109 Anno 2015
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
Data Udienza: 01/07/2014
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
MINAYA VASQUEZ LIVIO RICHARD N. IL 07/08/1968
avverso la sentenza n. 1314/2011 TRIBUNALE di LIVORNO, del
15/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
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Ricorrente il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Firenze nei
confronti di Minaya Vasques Livio Richard.
Ritenuto in fatto
Livorno in composizione monocratica,
sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. in data
applicava a
Minava Vasomes Livio Richard
–
con
15 gennaio 2013,
quale responsabile, per
quanto in questa sede rileva, anche della contravvenzione di cui all’art. 186,
comma 7° per il rifiuto di sottoporsi ad alcooltest, una volta colto dai
Carabinieri
alla guida di autovettura targata DP887SF, in Livorno il 13
settembre 2009, manifestando evidenti sintomi di ebbrezza –
la pena
concordata tra le parti, sostituita dal lavoro di pubblica utilità.
Propone ricorso per cassazione, il Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte d’appello di Firenze, denunziando la violazione dell’art. 186,
comma 7° cod. strada per avere il Tribunale omesso di applicare le sanzioni
amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della
confisca dell’autoveicolo di proprietà dell’imputato; sanzioni entrambe
obbligatoriamente applicabili anche con la sentenza di patteggiamento.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta in atti, ha
concluso per l’annullamento in parte qua,della sentenza impugnata con rinvio
degli atti al Tribunale di Livorno.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato e va accolto.
La sentenza impugnata, come correttamente lamenta il ricorrente,pur
applicando all’imputato la pena concordata tra le parti ex art. 444 cod.proc.
pen., quale responsabile della contravvenzione prevista dall’art. 186, comma
7 cod. strada, risulta priva della statuizione di irrogazione all’imputato delle
sanzioni amministrative accessorie, previste dalla legge ( ed ovviamente
escluse dall’accordo sulla pena ) della sospensione della patente di guida e
della confisca del veicolo, appartenente al prevenuto, alla cui guida il
prevenuto fu colto dai Carabinieri in apparente stato di ebbrezza, rifiutandosi
di eseguire l’alcooltest.
Ne consegue che deve farsi luogo all’annullamento della sentenza impugnata
in punto alle
omesse applicazioni di entrambe le menzionate sanzioni
1
Il Tribunale di
amministrative accessorie, conseguenti obbligatoriamente all’accertata
violazione dell’art.186, comma 7 0 cod. strada.
Gli atti vanno rimessi al Tribunale di Livorno perché provveda all’adozione
delle statuizioni omesse.
PQM
confisca e della sospensione della patente di guida e dispone trasmettersi gli
atti al Tribunale di Livorno.
Così deciso in Ronna,lì 1 luglio 2014.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della