Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18106 del 01/04/2014
Penale Sent. Sez. 4 Num. 18106 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CRETU DANIEL N. IL 23/01/1968
avverso l’ordinanza n. 133/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
31/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
,
CASELLA;
lette~e le conclusioni del PG Dott.
rt,Lex-cr-
Udit i difensor Avv.;
Data Udienza: 01/04/2014
Ricorrente CRETU Daniel
Ritenuto in fatto
Con ordinanza 31 gennaio 2013, la Corte d’appello di ROMA rigettava la
tratto in arresto in data 6 agosto 2011 nella flagranza del delitto di tentata
rapina impropria aggravata, commesso in concorso e poi sottoposto a
restrizione carceraria fino al 21 marzo 2012 allorchè fu assolto dalla Corte
d’appello di Roma,
ex art. 530, comma 2° cod. proc. pen. per non aver
commesso il fatto, in riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di
Roma il 6 agosto 2011 – ritenendo che lo stesso avesse concorso, per colpa
grave, a dar causa allo stato restrittivo della libertà personale.
ricorso per cassazione il difensore, articolando due motivi di
Propone
annullamento per vizio della motivazione, così sintetizzati.
Con la prima censura, deduce il ricorrente che
la Corte d’appello, con
motivazione illogica e non coerente con le risultanze di fatto, avrebbe ritenuto di
ravvisare la condotta affetta da colpa grave del ricorrente nell’ aver egli “tentato
di introdursi nell’abitazione ” laddove al contrario, i Giudici della cognizione
accertarono che egli rimase sempre all’interno del furgone, regolarmente in
sosta sulla pubblica via. Ed inoltre, contrariamente alla illogica ricostruzione dei
fatti prospettata nel provvedimento innpugnato,sostiene il ricorrente che non vi
era prova che l’uomo (non identificato ) veduto accovacciato all’interno del
giardino, inseguito da Terenzi Fabio, fosse fuggito in direzione del furgone ove si
trovava l’istante che, privo di dimora, lo utilizzava per dormire e che neppure
poteva dirsi circostanza accertata che il bambino veduto dal denunziante, al
rientro
a
casa, rovistare all’interno di un cassonetto dell’immondizia, quale
presunto elemento di collegamento tra il Cretu ed il mai identificato ladro
potenziale, fosse entrato,una volta scoperto, all’interno del furgone.
Con l’altro motivo denunzia il ricorrente che la Corte d’appello avrebbe omesso
di specificare quali concreti comportamenti risalenti al Cretu potessero denotare
colpa grave attesochè costui mai si introdusse nel giardino dell’abitazione,
restando sempre a dormire all’interno del furgone ( di proprietà del Visan,del
pari assolto), come immediatamente chiarito dall’istante agli inquirenti.
Il Procuratore Generale presso questa Corte con la requisitoria scritta in atti ha
concluso per il rigetto del ricorso.
domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione subita da CRETU Daniel –
Il Ministero resistente, come rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura
Generale dello Stato, con memoria depositata il 15 marzo 2014, ha richiesto il
rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Considerato in diritto
carico dell’istante, ex art. 616 cod. proc. pen., tenuto altresì , in nome del
principio della soccombenza, alla rifusione delle spese di questo giudizio in favore
del Ministero delle Finanze, come liquidate in dispositivo.
Quanto alla PRIMA doglianza ( con la quale,a1 limite dell’inammissibilità, il
ricorrente, mediante la surrettizia deduzione di vizi motivazionali, prospetta
invero, nella presente sede di legittimità, una ” rilettura ” della ricostruzione
fattuale della vicenda ) deve rilevarsi che il Giudice della riparazione, in perfetta
conformità con l’ormai consolidato e prevalente insegnamento di questa Corte, si
è sostanzialmente ” limitata ” a prendere ” atto ” (restando preclusa, com’è
ovvio, ogni operazione critica divergente da quanto acclarato in sede di
cognizione) delle emergenze fattuali descritte nella sentenza di assoluzione
pronunziata in grado d’appello. Ineccepibilmente quindi la Corte d’appello ha
affermato che, alla stregua di una valutazione
ex ante,
il comportamento
assunto dal Cretu per essersi introdotto nel giardino di un’abitazione mentre altri
rimanevano all’esterno con funzioni di “palo” e di supporto,soprattutto
opponendo violenza ai potenziali derubati intervenuti sul posto onde consentirne
l’arresto,valeva ad integrare gli estremi di un’azione, connotata da grave
imprudenza e negligenza e da macroscopica leggerezza, sinergica al
coinvolgimento del predetto nel reato di concorso in tentata rapina impropria
aggravata.
Il SECONDO motivo resta sostanzialmente assorbito in quanto testè osservato.
Ha puntualmente evidenziato la motivazione del provvedimento impugnato, la
specifica condotta ( testè ricordata ) risalente al Cretu indubbiamente idonea a
costituire consapevole e volontario apporto alla consumazione del delitto di
tentata rapina impropria pluriaggravata, in quanto ex se
atta ,ponendosi nella
stesse condizioni di apprezzamento dei fatti in cui venne a trovarsi la P.G. all’atto
di procedere all’arresto in flagranza dell’istante, ad ingenerare negli stessi
inquirenti l’erroneo convincimento che, dopo un tentativo di furto in abitazione,
anche il Cretu avesse fatto ricorso alla violenza allo scopo di garantirsi
l’impunità; intento poi sventato dal sopraggiungere degli agenti di polizia.
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Il ricorso è infondato e deve quindi esser respinto con ogni conseguente effetto a
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché alla rifusione in favore del Ministero delle Finanze delle spese del
presente giudizio che liquida in complessivi euro 1.000,00.
Così deciso in Roma,lì 1 aprile 2014.