Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18106 del 01/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 18106 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CRETU DANIEL N. IL 23/01/1968
avverso l’ordinanza n. 133/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
31/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
,
CASELLA;
lette~e le conclusioni del PG Dott.
rt,Lex-cr-

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 01/04/2014

Ricorrente CRETU Daniel

Ritenuto in fatto

Con ordinanza 31 gennaio 2013, la Corte d’appello di ROMA rigettava la

tratto in arresto in data 6 agosto 2011 nella flagranza del delitto di tentata
rapina impropria aggravata, commesso in concorso e poi sottoposto a
restrizione carceraria fino al 21 marzo 2012 allorchè fu assolto dalla Corte
d’appello di Roma,

ex art. 530, comma 2° cod. proc. pen. per non aver

commesso il fatto, in riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di
Roma il 6 agosto 2011 – ritenendo che lo stesso avesse concorso, per colpa
grave, a dar causa allo stato restrittivo della libertà personale.
ricorso per cassazione il difensore, articolando due motivi di

Propone

annullamento per vizio della motivazione, così sintetizzati.
Con la prima censura, deduce il ricorrente che

la Corte d’appello, con

motivazione illogica e non coerente con le risultanze di fatto, avrebbe ritenuto di
ravvisare la condotta affetta da colpa grave del ricorrente nell’ aver egli “tentato

di introdursi nell’abitazione ” laddove al contrario, i Giudici della cognizione
accertarono che egli rimase sempre all’interno del furgone, regolarmente in
sosta sulla pubblica via. Ed inoltre, contrariamente alla illogica ricostruzione dei
fatti prospettata nel provvedimento innpugnato,sostiene il ricorrente che non vi
era prova che l’uomo (non identificato ) veduto accovacciato all’interno del
giardino, inseguito da Terenzi Fabio, fosse fuggito in direzione del furgone ove si
trovava l’istante che, privo di dimora, lo utilizzava per dormire e che neppure
poteva dirsi circostanza accertata che il bambino veduto dal denunziante, al
rientro

a

casa, rovistare all’interno di un cassonetto dell’immondizia, quale

presunto elemento di collegamento tra il Cretu ed il mai identificato ladro
potenziale, fosse entrato,una volta scoperto, all’interno del furgone.
Con l’altro motivo denunzia il ricorrente che la Corte d’appello avrebbe omesso
di specificare quali concreti comportamenti risalenti al Cretu potessero denotare
colpa grave attesochè costui mai si introdusse nel giardino dell’abitazione,
restando sempre a dormire all’interno del furgone ( di proprietà del Visan,del
pari assolto), come immediatamente chiarito dall’istante agli inquirenti.
Il Procuratore Generale presso questa Corte con la requisitoria scritta in atti ha
concluso per il rigetto del ricorso.

domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione subita da CRETU Daniel –

Il Ministero resistente, come rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura
Generale dello Stato, con memoria depositata il 15 marzo 2014, ha richiesto il
rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

Considerato in diritto

carico dell’istante, ex art. 616 cod. proc. pen., tenuto altresì , in nome del
principio della soccombenza, alla rifusione delle spese di questo giudizio in favore
del Ministero delle Finanze, come liquidate in dispositivo.
Quanto alla PRIMA doglianza ( con la quale,a1 limite dell’inammissibilità, il
ricorrente, mediante la surrettizia deduzione di vizi motivazionali, prospetta
invero, nella presente sede di legittimità, una ” rilettura ” della ricostruzione
fattuale della vicenda ) deve rilevarsi che il Giudice della riparazione, in perfetta
conformità con l’ormai consolidato e prevalente insegnamento di questa Corte, si
è sostanzialmente ” limitata ” a prendere ” atto ” (restando preclusa, com’è
ovvio, ogni operazione critica divergente da quanto acclarato in sede di
cognizione) delle emergenze fattuali descritte nella sentenza di assoluzione
pronunziata in grado d’appello. Ineccepibilmente quindi la Corte d’appello ha
affermato che, alla stregua di una valutazione

ex ante,

il comportamento

assunto dal Cretu per essersi introdotto nel giardino di un’abitazione mentre altri
rimanevano all’esterno con funzioni di “palo” e di supporto,soprattutto
opponendo violenza ai potenziali derubati intervenuti sul posto onde consentirne
l’arresto,valeva ad integrare gli estremi di un’azione, connotata da grave
imprudenza e negligenza e da macroscopica leggerezza, sinergica al
coinvolgimento del predetto nel reato di concorso in tentata rapina impropria
aggravata.
Il SECONDO motivo resta sostanzialmente assorbito in quanto testè osservato.
Ha puntualmente evidenziato la motivazione del provvedimento impugnato, la
specifica condotta ( testè ricordata ) risalente al Cretu indubbiamente idonea a
costituire consapevole e volontario apporto alla consumazione del delitto di
tentata rapina impropria pluriaggravata, in quanto ex se

atta ,ponendosi nella

stesse condizioni di apprezzamento dei fatti in cui venne a trovarsi la P.G. all’atto
di procedere all’arresto in flagranza dell’istante, ad ingenerare negli stessi
inquirenti l’erroneo convincimento che, dopo un tentativo di furto in abitazione,
anche il Cretu avesse fatto ricorso alla violenza allo scopo di garantirsi
l’impunità; intento poi sventato dal sopraggiungere degli agenti di polizia.

2

Il ricorso è infondato e deve quindi esser respinto con ogni conseguente effetto a

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché alla rifusione in favore del Ministero delle Finanze delle spese del
presente giudizio che liquida in complessivi euro 1.000,00.

Così deciso in Roma,lì 1 aprile 2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA