Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18105 del 22/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18105 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: CALASELICE BARBARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MAZZA MARIA GIOVANNA nata a Sartirana Lomellina il 18/03/1953

avverso la sentenza del 9/03/2017 della Corte di appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele
Mazzotta che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 22/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il provvedimento impugnato ha confermato la sentenza del Tribunale di
Torino con la quale Maria Giovanna Mazza era stata condannata per i reati di cui
agli artt. 110 cod. pen., 216, n. 1 e 2, 219, comma 2, n. 1, 223 Legge fall. (capo
a) e per il reato di cui all’art. 217 comma 2, 221 n. 1 Legge fall. (capo d), alla
pena ritenuta di giustizia, oltre pene accessorie di legge. Si tratta delle vicende

fallita con sentenza del 30 maggio 2006 e della Project Group s.r.l. costituita il
22 dicembre 2005 e dichiarata fallita il 19 marzo 2010, rispetto alle quali la
ricorrente è imputata a titolo di amministratore di fatto.

2.

Avverso l’indicata pronuncia ha proposto tempestivo ricorso per

cassazione l’imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo che le sentenze
di merito pronunciano condanna, pur in assenza di prova dell’ascrivibilità delle
condotte alla Mazza.
2.1. La ricorrente assume che amministratore della s.n.c. Model G era
Gualtiero Ostorero, come da visura storica della società. La Mazza era socia
dell’ente ed amministratore della Project Group s.r.I., prosecuzione della s.n.c.
Model G di cui, secondo i giudici di merito, conosceva le vicende. Non convince,
secondo la ricorrente, la motivazione della sentenza di primo grado che fonda
sulla deposizione del curatore la responsabilità della Mazza in quanto indicata
come unico soggetto che si interfacciava con la curatela. La ricorrente rileva che,
in origine, lo stesso curatore aveva indicato di aver chiesto i documenti della
società all’Ostorero (amministratore di diritto della s.n.c., coniuge della Mazza,
poi deceduto) e che questi era unico titolare dotato di competenza tecnica
indispensabile per lo svolgimento dell’attività aziendale.
2.2. Con il secondo motivo la difesa lamenta che la sentenza di appello si
limita a richiamare la sentenza di primo grado e che giunge ad affermare la
responsabilità della Mazza per presunzioni, senza indicare gli elementi sui quali
ha fondato il proprio convincimento.

3. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi che invitano ad una
rivalutazione di elementi fattuali, preclusa in questa sede, e comunque
manifestamente infondati.
3.1. Sul primo motivo si rileva, infatti, che, a fronte di una motivazione
dettagliatissima della sentenza impugnata, in fatto e in diritto, dei reati

2

relative al fallimento della Model G di Ostorero Gualtiero & C. s.n.c., dichiarata

contestati, la difesa si limita alla confutazione del tutto generica, nei termini
sopra riportati, di dette argomentazioni e -come si è già detto- ad un invito ad
una inammissibile riconsiderazione degli elementi fattuali.
La sentenza di appello non ha soltanto descritto che, secondo il curatore
fallimentare della Mode! G s.n.c., era stata la Mazza ad interloquire sempre con
l’organo della procedura fallimentare come “rappresentante della società”,
presentandosi anche all’atto dell’esecuzione dell’inventario fallimentare. La

precisato che le competenze dell’Ostorero erano connesse esclusivamente al
settore produttivo, mentre la Mazza seguiva in prima persona la sezione
amministrativa dell’ente.
Infine la motivazione della Corte territoriale ha specificato che la Mazza
aveva agito anche quale amministratrice della s.r.l. Project Group, prosecuzione
della s.n.c. Model G nella forma della società di capitali, all’uopo costituita
proprio per consentire l’ulteriore attività imprenditoriale di fatto della fallita,
nonché aveva mostrato anche al curatore Spadavecchia, organo della procedura
del successivo fallimento della s.r.I., assoluta competenza basata proprio
sull’esperienza come amministratrice dell’una e dell’altra società (cfr. folii 9-10
della sentenza di appello). Si tratta di argomenti con i quali i motivi di ricorso
non si confrontano in alcuna parte risultando, quindi, del tutto generici.
3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato per due ragioni. In primo
luogo, trattandosi di cd. doppia conforme, è pienamente ammissibile la
motivazione di appello per relationem a quella della sentenza di primo grado,
laddove le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano
elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi. In secondo
luogo la Corte territoriale non si è limitata a richiamare la sentenza di primo
grado, ma ha risposto puntualmente alle doglianze proposte con il gravame. Le
motivazioni, quindi, si saldano in un unico iter argomentativo, che non viene
contraddetto dalle censure mosse dalla ricorrente, la quale, anzi, propone nel
ricorso, in alcune parti, i medesimi motivi devoluti con l’appello e respinti in
secondo grado, con motivazione esauriente. Del resto rispetto alla specifica
motivazione, offerta dalla Corte territoriale, circa il concorso della Mazza nella
bancarotta patrimoniale e documentale della società amministrata di diritto dal
coniuge e della Project Group s.r.I., che appare esaustiva e non manifestamente
illogica, le critiche mosse con il ricorso appaiono prive del requisito della
specificità.

3

sentenza di secondo grado specifica, anche, che il curatore della s.n.c. aveva

4. Il ricorso proposto deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con
conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle
ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

PQM

spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso il 22/02/2018

Il Consigliere estenso

IiPrestente

Barbara Calaselice

,IGrazia Miccoli

Depositato in Cancelleria
Roma, lì

2 4 IPR. 2018 .

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle

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