Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18103 del 22/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18103 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: CALASELICE BARBARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze nel processo a carico di:

BETTI LEONARDO nato a Viareggio il 3/10/1974

avverso la sentenza del Tribunale di Lucca del 11/05/2016

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele
Mazzotta che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. A. Grieco in sostituzione dei difensori di fiducia del
ricorrente, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, riportandosi alla
memoria difensiva depositata

Data Udienza: 22/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

11. Il Tribunale di Lucca con la sentenza impugnata ha dichiarato non doversi
procedere, ex art. 129 cod. prod. pen., nei confronti di Leonardo Betti in relazione
al reato di cui all’art. 612, comma 1, cod. pen., così modificata l’originaria
imputazione (relativa al reato di cui all’art. 56 — 610 cod. pen.), per estinzione del

2. Avverso l’indicata pronuncia ha proposto tempestivo ricorso per cassazione
il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, deducendo l’erronea
applicazione di legge.
Si assume che la condotta contestata non può essere qualificata minaccia, in
quanto diretta a coartare la persona offesa, onde ottenere la sua condotta omissiva
(cioè astenersi dal proseguire nell’attività di aspra critica politica) nel confronti del
sindaco di Viareggio pro—tempore, odierno imputato. La differenza tra i due reati,
secondo il ricorrente, consiste nell’elemento intenzionale; nella specie la volontà
dell’imputato era quella di costringere la parte lesa, con la minaccia di propalare
discredito sul marito, a cessare i pubblici attacchi politici posti in essere dalla
medesima parte lesa Servetti nei confronti del sindaco. Né rileva, per
l’impugnante, che la telefonata registrata non abbia condizionato la condotta della
Servetti, tanto che l’originaria imputazione contestava la forma tentata del delitto
di violenza privata.
Il ricorrente assume che la minaccia era seria per la provenienza da soggetto
qualificato, per fatti eccentrici rispetto allo scontro politico in atto e riguardava il
marito dell’assessore, soggetto del tutto estraneo ai rapporti preesistenti tra le
parti.

3. La difesa dell’imputato ha depositato memoria difensiva con la quale chiede
il rigetto del ricorso e sottolinea che la Servetti era assessore nominato nella
Giunta del sindaco di Viareggio, poi revocato e che, dal complesso della
registrazione della telefonata, emerge il tono pacato della conversazione e,
comunque, un velato avvertimento inidoneo, ex se, a rappresentare minaccia e ad
incutere timore.

4. Questa Corte osserva che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere
dichiarato inammissibile.

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reato ascritto per remissione di querela.

4.1. In primo luogo si osserva che, seppure formalmente il ricorrente lamenti
violazione di legge, in sostanza chiede una diversa valutazione delle medesime
circostanze di fatto, relative alla condotta dell’imputato, considerando la minaccia
seria, proveniente da soggetto qualificato (Sindaco della Giunta di appartenenza
dell’assessore Betti) e riguardante persona estranea ai rapporti politici tra le parti
(coniuge della persona offesa, accusato di irregolarità nello svolgimento di una
prova di accesso a incarico pubblico che il Betti minacciava di rendere pubbliche,

Servetti, in ordine ai motivi della revoca del suo mandato). Tanto nonostante
l’intervenuta modifica dell’imputazione effettuata dal Pubblico Ministero di udienza,
che, all’esito dell’esame della parte lesa, ha derubricato il reato di tentata violenza
privata in minaccia semplice.
In sostanza più che la violazione di legge denunciata, si prospetta
sostanzialmente una diversa valutazione dei fatti, inibita a questa Corte a fronte
di una motivazione logica e immune da vizi, rispetto all’opzione adottata dal
giudice di merito che ha pronunciato il proscioglimento. Nel provvedimento
impugnato, infatti, aderendo alla diversa qualificazione operata del rappresentante
della pubblica accusa, è stato reputato significativo che la parte lesa non sia stata
in alcun modo intimidita dal comportamento del Betti, tanto da determinarsi a
sporgere querela per la minaccia subita.
4.2. In secondo luogo si osserva che la prospettazione del ricorrente non tiene
conto che, ai fini dell’integrazione del delitto di violenza privata, anche nella forma
tentata, è necessario che la violenza o la minaccia, costitutive della fattispecie
incriminatrice, siano idonee a comportare la perdita o, comunque, la significativa
riduzione della libertà di movimento o della capacità di autodeterminazione del
soggetto passivo, diversamente da condotte che si rivelino inidonee a limitarne la
libertà di movimento, o ad influenzarne significativamente il processo di
formazione della volontà (Sez. 5, n. 1786 del 20/09/2016, dep. 2017, Panico, Rv.
268751). Ciò in quanto, seppure con qualsiasi mezzo, la minaccia per integrare la
violenza privata, deve essere idonea a comprimere coattivamente la libertà di
autodeterminazione e di azione della persona offesa.
Nella specie, invece, la valutazione della conversazione tra le parti, pur nella
ricostruzione del tenore del colloquio registrato operata dall’impugnante, secondo
quanto riportato anche nella motivazione del provvedimento oggetto di ricorso,
non ha determinato alcuna coartazione della vittima, tanto da tenere un
comportamento contrario alla propria volontà, o, comunque, determinandosi in
modo diverso da quello programmato. Del resto alla querela, successivamente

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ove non fossero stati interrotti i commenti sulla stampa e su social, da parte della

rimessa, risulta allegata registrazione del contenuto della conversazione
incriminata; sicché sono state rese, per tale via, ostensibili anche le accuse di
irregolarità che il sindaco, secondo la contestazione, minacciava di rendere
pubbliche, con danno per il coniuge della parte lesa.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.

Il Consigliere estensor

Il Presi

Barbara Calaselice

Grazia

Depositato in Cancelleria
Roma, lì ,
L.
…….

Così deciso il 22/02/2018

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