Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18101 del 22/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18101 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MORELLI FRANCESCA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CIVITA STEFANO nato il 28/01/1972 a ANDRIA

avverso la sentenza del 19/02/2016 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GABRIELE
MAZZOTTA
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio per prescrizione
Udito il difensore

Data Udienza: 22/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Bari ha confermato la sentenza
del Tribunale di Trani che aveva condannato Civita Stefano alla pena di giustizia in
ordine al reato di cui all’art.483 c.p. commesso il 31.7.08.
2. Propone ricorso il difensore dell’imputato deducendo, con l’unico motivo, la
violazione dell’art.159 co.1 n.3 c.p. avendo, la Corte, calcolato come periodo di

dibattimento di primo grado a seguito dell’astensione dall’udienza, in adesione
all’iniziativa proclamata dalla categoria dei magistrati onorari, del Vice Procuratore
Onorario delegato a svolgere le funzioni del Pubblico Ministero in udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
L’art. 159 c.p., novellato dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 art. 6, prevede, fra
l’altro, che il corso della prescrizione rimanga sospeso in caso di sospensione del
procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei
difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore; in caso di
sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori l’udienza non
può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile
cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo
dell’impedimento aumentato di sessanta giorni.
La norma, quindi, distingue la sospensione per impedimento dell’imputato o del
difensore, dalla sospensione a richiesta dell’imputato o del difensore.
Nella prima ipotesi il rinvio non può superare i due mesi e la sospensione comunque
non può essere superiore al termine di due mesi decorrente dal momento in cui è
cessato l’impedimento. Nella seconda il differimento dell’udienza non è soggetto al
limite massimo dei due mesi e la sospensione comprende tutto il periodo del
differimento causato dalla richiesta dell’imputato o del difensore.
La giurisprudenza ha da tempo risolto la questione se il rinvio dell’udienza disposto
dal giudice in accoglimento della richiesta di differimento formulata dal difensore che
aderisce alla astensione collettiva sia inquadrabile nella prima o nella seconda
ipotesi, ritenendo che la richiesta di differimento dell’udienza per aderire ad una
astensione collettiva si inquadri nella seconda ipotesi prevista dell’art. 159 c.p.p., n.
3, costituisca un legittimo motivo per chiedere ed ottenere di non trattare il
processo, ma non costituisca un impedimento a comparire.

1

sospensione ai fini del decorso del termine di prescrizione il rinvio disposto nel

Il giudice, di conseguenza, non è tenuto a differire l’udienza entro i due mesi e il
tempo processuale perduto per questa causa dovrà essere integralmente
considerato ai fini della sospensione della prescrizione. (Sez. 2, n. 20574 del
12/02/2008 Rv. 23989001 e giurisprudenza costante, da ultimo
Sez. 3, n. 11671 del 24/02/2015 Rv. 263052).
Se si ritiene che l’adesione ad una astensione collettiva dalle udienze proclamata
dagli Organismi dell’Avvocatura sia equiparabile ad una richiesta di rinvio da parte

situazione oggi esaminata, che attiene alla assenza dell’organo che sostiene
l’accusa.
2. Merita, quindi, adesione l’indirizzo giurisprudenziale espresso da
Sez. 6, n. 35797 del 23/06/2015 Rv. 264722, secondo cui “Non sospende il decorso
dei termini della prescrizione l’adesione del vice procuratore onorario all’astensione
dalle udienze proclamata da un organo rappresentativo della magistratura onoraria,
poiché il Procuratore della Repubblica, pur dovendo prendere atto della circostanza,
che attiene all’esercizio di funzioni giudiziarie, è comunque tempo ad adottare le
disposizioni necessarie per garantire la partecipazione del suo ufficio al
dibattimento”.
Il magistrato onorario appartiene all’Ordine giudiziario, così come esplicitamente
previsto dall’art.4 co.2 RD 30.1.1941 n.12, nel testo modificato dall’art.1 d.lgs.
28.7.1989 n.273; in senso contrario non può essere letto il contenuto dell’ordinanza
della Corte Costituzionale n.333 del 1990- richiamata nella sentenza Sez. 3
n.41692/13 di cui si parlerà più oltre- pronunciata a tutt’altri fini, cioè per decidere
della legittimità costituzionale della delega delle funzioni di Pubblico Ministero ad
Ufficiali di Polizia Giudiziaria.
L’adesione alle astensione dalle udienze proclamate degli Organismi rappresentativi
della Magistratura onoraria, non può, quindi, essere equiparata, quanto agli effetti
sul computo della prescrizione, a quella degli avvocati, in quanto il difensore è un
soggetto processuale cui spettano diritti e doveri diversi.
Tale affermazione non implica certamente una limitazione del diritto, per gli
appartenenti alla Magistratura onoraria, di aderire ad iniziative di protesta deliberate
dalle associazioni di categoria, in particolare alla astensione delle udienze;
semplicemente l’astensione dalle udienze dei magistrati onorari non determina gli
effetti di cui all’art.159 c.p.p.
Una diversa conclusione determinerebbe l’interpretazione estensiva di un istituto,
quale la sospensione dei termini di prescrizione, che ha certamente carattere
sfavorevole per l’imputato, sicché, anche sotto tale profilo, deve ritenersi non

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dell’imputato o del suo difensore, se ne coglie la profonda diversità rispetto alla

consentita.
2.1. Una decisione in senso contrario a quella prima citata e qui condivisa ( Sez. 3,
n. 41692 del 04/06/2013 Rv. 256697, secondo cui “L’adesione del vice procuratore
onorario all’astensione dalle udienze proclamata da un organo rappresentativo della
magistratura onoraria sospende il decorso dei termini della prescrizione”) richiama
la risposta data dal CSM al quesito in ordine alla sostituibilità dei Vice Procuratori
onorari in caso di sciopero.

magistratura ordinaria, afferma l’obbligo da parte del Procuratore della Repubblica di
“adottare le necessarie disposizioni per garantire la partecipazione dell’ufficio al
dibattimento penale” nei casi “in cui non sia in concreto possibile da parte del Vice
Procuratore Onorario l’esercizio delle funzioni allo stesso delegate”, dichiarando
peraltro che ciò “non contrasta con il doveroso rispetto del diritto di sciopero”.
Ciò significa, fra l’altro, che l’adesione all’astensione dalle udienze da parte del Vice
Procuratore Onorario non ha mai l’effetto di paralizzare la celebrazione del processo,
in quanto il Procuratore della Repubblica è tenuto a porvi rimedio attraverso la
sostituzione del soggetto che eserciti le funzioni di Pubblico Ministero.
Anche sotto tale profilo sarebbe, quindi, arbitraria l’applicazione della norma che
prevede la sospensione del corso della prescrizione.
3. Il reato è stato commesso il 31.7.08 ed il termine di prescrizione di sette anni e
sei mesi è decorso il 31.1.16, cioè prima della pronuncia di appello; se si esclude la
sospensione erroneamente calcolata e dipesa dalla adesione del Vice Procuratore
Onorario alla astensione dalle udienze, non vi sono altri periodi di sospensione,
sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere, il reato, estinto
per prescrizione.
P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta
prescrizione.
Così deciso il 22 febbraio 2018
Preside
)
‘Grazia Miccoli
estensore
elli

Depositato in Cancelleria
Roma, h

MB

Il CSM, premesso che i Vice Procuratori Onorari intervengono in supplenza della

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