Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18100 del 22/02/2018
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18100 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MORELLI FRANCESCA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGRANI ANIELLO nato il 03/12/1971 a ERCOLANO
avverso la sentenza del 03/03/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GABRIELE
MAZZOTTA
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore
Data Udienza: 22/02/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Milano ha confermato la
sentenza del GUP del Tribunale di Milano che aveva condannato Agrani Aniello alla
pena di giustizia in quanto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta
documentale.
1.1. E’ fatto carico all’Agrani, amministratore unico della s.r.l. Lovera dal 30.3.10
sottratto o comunque occultato le scritture contabili, con lo scopo di recare
pregiudizio ai creditori.
Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, l’Agrani era stato invitato dal
curatore fallimentare a trasmettere tutta la documentazione contabile ed aveva
risposto che le scritture contabili erano state sequestrate dalla Guardia di Finanza
nell’ambito di un diverso procedimento penale e che egli non era al corrente delle
operazioni commerciali e finanziarie compiute dalla società in epoca precedente il
suo ingresso.
Era emerso successivamente che la Guardia di Finanza aveva sequestrato soltanto le
fatture attive e passive per il periodo 2007-2008.
La Corte d’Appello ha confermato il giudizio di responsabilità evidenziando che:
– l’imputato non ha consegnato al curatore le scritture contabili:
– la circostanza che egli avesse ricoperto la carica di amministratore unico della
fallita per un limitato arco di tempo non ha rilevanza alcuna al fine di escluderne la
responsabilità:
– non si può dar credito alla tesi difensiva secondo cui egli sarebbe stato ignaro del
forte indebitamento della società, essendo contrario alla logica supporre che egli
avesse accettato la carica senza essersi informato della situazione economica della
società che si accingeva ad amministrare
– risulta integrato il dolo specifico.
2. Propone ricorso il difensore dell’imputato denunziano vizi motivazionali in ordine
alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di bancarotta
fraudolenta documentale.
Si sottolinea, in proposito, che la Corte d’Appello, implicitamente mutando
prospettiva rispetto al Tribunale, che aveva ritenuto la fattispecie contestata punibile
a titolo di dolo generico, ha affermato che vi è prova del dolo specifico sulla scorta di
considerazioni di ordine logico, secondo cui il fine di recare pregiudizio ai creditori è
legato alla conoscenza, da parte dell’imputato, dello stato di decozione della società.
A dire della difesa, si tratterebbe di affermazioni apodittiche che non considerano
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sino alla data del fallimento, intervenuto con sentenza del 27.12.10, di avere
alcune circostanze evidenziate nell’appello, in particolare la limitata durata
dell’incarico dell’Agrani, la circostanza che i precedenti amministratori avessero tutto
l’interesse a cedere la società per evitare le conseguenze del fallimento, l’assenza di
una prova positiva circa la consapevolezza, da parte dell’imputato, dello stato di
dissesto.
2.1. Con il secondo motivo di ricorso si deducono vizi motivazionali circa la mancata
derubricazione del reato contestato in quello di bancarotta semplice.
mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
3. Il primo motivo di ricorso è infondato e reitera il corrispondente motivo di
gravame.
La Corte d’Appello, riconoscendo che la sottrazione o l’occultamento delle scritture
contabili integra il reato di bancarotta documentale se sorretto da dolo specifico (fra
le tante Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014 – dep. 23/04/2015, Rv. 26324201), trae la
prova dell’elemento soggettivo da considerazioni non illogiche, evidenziando come
l’assunzione della carica di amministratore unico da parte del ricorrente sia avvenuta
in un momento in cui la società si trovava in forte difficoltà finanziaria e non fosse
verosimile che egli avesse accettato di svolgere quel ruolo senza esserne informato.
Tale tesi risulta confermata anche alla luce della ipotesi formulata dalla difesa,
secondo cui i precedenti amministratori si fossero fatti da parte, appunto, allo scopo
di evitare pregiudizievoli conseguenze legate al prevedibile fallimento.
Una volta provato, sulla base di considerazioni di ordine logico, che Agrani fosse
consapevole dello stato di dissesto della società, si desume che il contributo, da
parte sua, alla sottrazione o all’occultamento delle scritture contabili, quale
amministratore in carica al momento della dichiarazione di fallimento, non potesse
avere altra finalità che quella di pregiudicare i creditori.
D’altro canto, il ricorso prospetta l’ipotesi che l’imputato fosse un mero prestanome
ma non allega alcun dato concreto idoneo a suffragarla.
3.1. Evidentemente, una volta accertato che l’elemento soggettivo si configura in
termini di dolo specifico, è superata la questione, sollevata con il secondo motivo di
ricorso, delle ricorrenza del diverso reato di bancarotta semplice.
In questi termini si è correttamente espressa la sentenza impugnata.
3.3. Circa il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte d’Appello
ha escluso che gli elementi addotti dalla difesa nel gravame e ripetuti nel ricorso,
vale a dire che l’imputato svolga una attività lavorativa lecita ed abbia intrapreso un
percorso di recupero dalla tossicodipendenza, siano idonei a superare il giudizio
negativo conseguente ai precedenti penali.
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2.2. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali circa il
Si tratta di una valutazione di merito correttamente motivata e non censurabile in
questa sede.
La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è
oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione
fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchè la stessa
motivazione, purchè congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in
cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei
04/12/2003 dep. 23/02/2004 Rv. 229768).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 22 febbraio 2018
Il Pr
4à razi•
Il Consigli
Francesc
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Depositato in Cancelleria
Roma, lì ……
pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 7707 del