Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1810 del 17/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 1810 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
t`b DARDI ABDERRAHIM N. IL 12/08/1988
avverso l’ordinanza n. 1543/2013 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
18/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;
rue rps- G-14 (5,
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. R tflbep
«‘,

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 17/10/2013

a

RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza del 18 luglio 2013, il Tribunale di Roma ha accolto l’appello
del pubblico ministero avverso l’ordinanza del 28 maggio 2013 del Gip del Tribunale di
Civitavecchia, con la quale, in accoglimento dell’istanza presentata dai difensori, era
stata disposta, nei confronti dell’indagato, la sostituzione della misura della custodia
cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. A fondamento della propria
decisione il Tribunale rileva che l’imputato è stato condannato con sentenza

potevano essere concessi gli arresti domiciliari ai sensi dell’art. 284, comma 5

bis,

cod. proc. pen.
2. – Avverso l’ordinanza l’indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, rilevando, con unico motivo di doglianza, che la custodia cautelare in
carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulta inadeguata e
che la Corte costituzionale ha più volte affermato la incostituzionalità di presunzioni
che abbiano un carattere assoluto, laddove queste risultino arbitrarie e irrazionali (si
citano le sentenze nn. 265 del 2010, 164 del 2011, 231 del 2011, 57 del 2013).
Secondo la difesa, sarebbe iniquo ricondurre un soggetto in carcere dopo che era già
stata riconosciuta la concreta possibilità di fronteggiare adeguatamente le esigenze
cautelari con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, perché basato su un motivo manifestamente
infondato.
In presenza di una condanna irrevocabile per il reato di evasione commesso il
15 marzo 2009, il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione dell’art. 284,
comma 5 bis, cod. proc. pen., a norma del quale non possono comunque essere
concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei
cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. Il divieto di concessione degli
arresti domiciliari opera sia al momento dell’adozione originaria della misura
cautelare, sia nel successivo svolgimento della vicenda cautelare, impedendo anche
l’applicazione degli arresti domiciliari in sostituzione della custodia carceraria
precedentemente irrogata (sez. 6, 9 giugno 2010, n. 35164, Rv. 249366). Si tratta di
una presunzione assoluta di inadeguatezza della misura custodiale domiciliare che
trova il suo razionale fondamento nella particolare natura del reato di evasione, che
consiste proprio nella violazione della misura restrittiva della libertà personale ed è

irrevocabile per il reato di evasione commesso il 15 marzo 2009 e che pertanto non gli

indice, perciò, di un concreto pericolo di violazione di misure cautelari meno afflittive
della custodia in carcere.
Né a tale interpretazione ostano i principi enunciati con le sentenze della Corte
costituzionale richiamate dalla difesa (nn. 265 del 2010, 164 del 2011, 231 del 2011,
57 del 2013), con le quali si è dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 275,
comma 3, secondo e terzo periodo, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2 del
decreto-legge n. 11 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 38 del 2009,

ordine ad alcuni dei reati ivi elencati è applicata la custodia cautelare in carcere salvo
che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari non fa salva altresì l’ipotesi in cui siano stati acquisiti elementi specifici in relazione al
caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con
altre misure. Tali pronunce, infatti, si riferiscono a presunzioni assolute fissate dal
legislatore in relazione alla tipologia del reato per il quale si procede; presunzioni che,
dunque, sono radicalmente diverse rispetto a quella fissata dall’art. 284, comma 5 bis,
richiamato, la quale è ancorata, invece, all’avvenuta commissione del reato di
evasione nei cinque anni precedenti ed attiene, perciò, al grado delle esigenze
cautelari da soddisfare nel caso concreto, in relazione alla personalità dell’imputato.
4. – Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della
somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2013.

nella parte in cui – nel prevedere che quando sussistano gravi indizi di colpevolezza in

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA