Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1810 del 05/12/2012
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1810 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONI MONICA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PALAU GIOVANNETTI PIETRO N. IL 19/11/1952
avverso l’ordinanza n. 269/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di
BRESCIA, del 11/10/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/suotite le conclusiopi del PG,Dott. ox/cOm4
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VA01).<2 Uditi dife sor Avv.; Data Udienza: 05/12/2012 Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza resa il 11 ottobre 2011, depositata il 14 ottobre 2011, il Tribunale di
Sorveglianza di Brescia ammetteva il condannato Pietro Palau Giovannetti alla misura
alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, stabilendo le relative prescrizioni.
2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l'interessato
personalmente per dedurre: procedimento in pendenza dei ricorsi in cessazione in materia di incidente di esecuzione e di
ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per errore materiale o di fatto, nonche' dei ricorsi
alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo per violazione degli artt. 5 e 6 CEDU;
-violazione art. 606 lett. b) c.p.p. e artt. 5, 6 cedu per mancato rilievo della
pregiudizialità dell'incidente di esecuzione e dell'esito delle impugnazioni delle
condanne inflitte e manifesta illogicità della motivazione;
-violazione degli artt. 25 co. 3° e 27 co. 2° Cost., pregiudizialità della quantificazione della
pena residua da scontare, ovvero erronea applicazione delle norme in materia di ordinamento
penitenziario .
2.1 A fondamento del gravame deduce che erroneamente il Tribunale di Sorveglianza, in
contrasto con precedente provvedimento del 15/4/2008, non aveva accolto la propria istanza
di sospensione del procedimento in attesa delle decisioni, da ritenersi pregiudiziali,
sull'incidente di esecuzione e sulle numerose impugnazioni proposte nelle forme del ricorso
straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. e del ricorso alla Corte Europea dei Diritti
dell'uomo avverso le sentenze di condanna, costituenti titolo esecutivo a proprio carico, ma
frutto di iniziative persecutorie, che lo avevano ingiustamente colpito in quanto paladino di
un'associazione per la tutela della legalità e dei soggetti più svantaggiati, impugnazioni per le
quali si era ancora in attesa delle relative pronunce, capaci di annullare o ridurre sensibilmente
la pena detentiva da espiare. Tale decisione sarebbe dunque affetta da nullità per l'omesso
esame della richiesta di sospensione, che, sebbene non imposta da alcuna norma di legge, è
fondata su ragioni di opportunità e convenienza, in quanto l'omessa sospensione del
procedimento di esecuzione ed il possibile riconoscimento da parte della Corte EDU del proprio
diritto alla rinnovazione dei processi non equi subiti da parte dell'autorità giudiziaria nazionale
determinerebbero un danno di gravissima entità da ingiusta detenzione, che lo Stato Italiano
dovrebbe poi risarcire a seguito dell'accoglimento delle proprie istanze.
2.2 Sostiene poi il ricorrente che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe
illogica e contraddittoria, perché, nonostante il riconoscimento implicito dell'iniquità delle
condanne subite, frutto della persecuzione attuata da forze di polizia e parte della magistratura
e della meritevolezza dell'attività svolta quale presidente di associazioni senza scopo di lucro,
impegnate nella difesa dei diritti civili, non ha ritenuto di sospendere il procedimento di
esecuzione, che il Tribunale di Sorveglianza non aveva rilevato come il provvedimento reso
1 -erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata sospensione del dalla Corte di Appello di Brescia quale giudice dell'esecuzione aveva omesso di valutare
compiutamente la propria istanza di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc.
pen. ed era abnorme, per essersi risolto in una ulteriore ed impropria sentenza di condanna
per fatti già giudicati e che non aveva nemmeno indicato la durata della pena residua da
scontare, demandandola ad organi di esecuzione esterni.
Ha quindi chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e disporre la
sospensione del procedimento in attesa delle decisioni sull'incidente di esecuzione e sui ricorsi 3. Con requisitoria scritta del 12 giugno 2012 il Procuratore Generale presso la Corte di
Cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto proposto da soggetto
carente d'interesse in quanto il provvedimento impugnato ha accolto la sua domanda di
accesso al beneficio penitenziario e comunque manifestamente infondato, atteso che la
proposizione dei rimedi quali il ricorso straordinario, l'incidente di esecuzione, il ricorso alla
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non sospende l'esecuzione dei provvedimenti impugnati ..
4. Con memoria pervenuta il giorno 5 dicembre 2012 il ricorrente ha personalmente
dedotto di non avere avuto cognizione della fissazione dell'udienza camerale, scelta
procedurale che aveva violato i propri diritti difensivi in contrasto con i principi del giusto
processo e ha chiesto il rigetto dei rilievi del Procuratore Generale anche in ragione della
fissazione da parte del Tribunale di Sorveglianza dell'udienza per delibare propria istanza di
annullamento del provvedimento oggetto del ricorso per cassazione. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
1.In primo luogo va rilevato che la memoria difensiva, depositata dal ricorrente, incorre
nella sanzione dell'inammissibilità perché pervenuta il giorno dell'udienza di trattazione del
procedimento e quindi oltre il termine prescritto dall'art. 611 cod. proc. pen.; pertanto, le
argomentazioni difensive in essa sviluppate non possono essere prese in considerazione dal
momento che l'intempestività del deposito esime dall'obbligo di esaminarle.
2. Va premesso che l'impugnazione non investe il merito dell'ordinanza, con la quale il
Tribunale di Sorveglianza ha ammesso il ricorrente alla misura alternativa alla detenzione
dell'affidamento in prova ai servizi sociali, con ciò accogliendo istanza avanzata dallo stesso
interessato, quanto l'implicito rigetto della richiesta di sospensione di quel procedimento in
attesa della definizione di altri procedimenti attivati dalla proposizione di vari rimedi
impugnatori, ritenuti pregiudiziali e condizionanti la possibilità di dare esecuzione ai titoli
giudiziali formatisi nei confronti del Palau Giovannetti.
A fondamento del presente gravame il ricorrente assume il contrasto, nonostante
l'immutata situazione di fatto e di diritto, tra la decisione assunta dal Tribunale di Sorveglianza,
in questa sede contrastata, e la precedente ordinanza del 15/4/2008, che aveva accolt la 2 straordinari proposti. i propria richiesta di sospensione di quel procedimento con rinvio a nuovo ruolo; pur deducendo
che l'omessa disamina della propria istanza sospensiva vizia di nullità assoluta il
provvedimento impugnato per mancanza assoluta di motivazione, riconosce però l'assenza di
una disposizione di legge impositiva di un obbligo di sospensione del procedimento, che invoca
per ragioni di convenienza ed opportunità.
2.1 In primo luogo non risponde al vero che il Tribunale di Sorveglianza abbia assunto
determinazione difforme dalla decisione del 15/4/2008 a fronte del mantenimento immutato ruolo del procedimento attivato dalla richiesta del condannato di affidamento in prova ai servizi
sociali era stato motivato dall'esigenza di attendere l'intervento della decisione "del giudice
dell'esecuzione a seguito sentenza 9 aprile 2008", ossia quella della Corte di Appello di Brescia
sulla richiesta, avanzata dal Palau Giovannetti, di applicazione in sede esecutiva della disciplina
della continuazione e di rettifica di errori di calcolo nel provvedimento di cumulo del
20/12/2007, istanza respinta con ordinanza del 10/6/2008, gravata di ricorso per cassazione,
a seguito del quale la Corte di Cassazione con sentenza resa il 19/5/2009 aveva annullato solo
parzialmente detta ordinanza limitatamente al dedotto errore di calcolo della pena. Dagli atti
risulta che la Corte di Appello aveva in seguito con ordinanza del 7/12/2010 nuovamente
respinto l'incidente di esecuzione, rilevando l'assenza di errori di computo nel provvedimento di
cumulo. Pertanto, quando è stata adottata l'ordinanza qui impugnata non vi era alcuna
ragione di attendere ulteriormente una decisione del giudice dell'esecuzione, già intervenuta,
ancorchè non irrevocabile.
3. Inoltre, già di per sé la prospettazione degli argomenti difensivi ne dimostra
l'inconsistenza giuridica, dal momento che, a fronte della sussistenza di tutti i presupposti di
ammissibilità della misura alternativa, peraltro richiesta dallo stesso ricorrente nel proprio
interesse, e dell'assenza di una norma di legge che riconosca la natura pregiudicante delle
decisioni sui rimedi attivati dal condannato dopo la formazione del giudicato ed imponga al
Tribunale di Sorveglianza di astenersi dal delibare richieste avanzate dal condannato in attesa
di tali decisioni, la pronuncia implicita di rigetto della richiesta di sospensione non viola alcuna
disposizione normativa, superando quindi le censure mosse col ricorso.
3.1 Si ricorda, infatti, che la proposizione di incidente di esecuzione di per sé non
comporta alcun effetto sospensivo sull'esecuzione in corso e che nemmeno il ricorso per
cassazione interposto contro l'ordinanza che ha risolto l'incidente ha il potere di paralizzare la
decisione assunta, tranne nei casi eccezionali previsti dall'art. 666 cod proc. pen., comma 7,
in cui lo stesso giudice "a quo" lo disponga, situazione che, derogando al principio di
obbligatorietà dell'esecuzione delle pene inflitte, presuppone l'apprezzamento della verosimile
fondatezza dell'impugnazione. Parimenti la norma di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., comma
2, sul ricorso straordinario per errore di fatto prevede che la presentazione del ricorso non
sospenda gli effetti del provvedimento impugnato, a meno che la Corte non provveda in tal
senso in caso di "eccezionale gravità", situazione che, nell'interpretazione offertane dalla 3
,_/ dei presupposti di fatto e di diritto, in quanto tale precedente provvedimento di rinvio a nuovo giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. 1, n. 33533 del 7/7/2010, Esti, rv. 247976) ricorre,
non già in ragione delle condizioni personali del condannato, che rendano ineseguibile la
sanzione detentiva, per le quali soccorrono gli specifici istituti di cui agli artt. 146, 147, 148
cod. pen., quanto della verosimile fondatezza della domanda avanzata, rilevabile
immediatamente anche all'esame proprio di una cognizione sommaria ed anticipatoria della
decisione definitiva. In considerazione di tali premesse è stata quindi esclusa l'operatività
automatica delle condizioni per la sospensione a fronte della sola presentazione del ricorso decidere sulle istanze rivoltegli in relazione a titoli esecutivi, coinvolti dalla proposizione del
ricorso straordinario.
3.2 Analogamente, per quanto attiene all'istituto della revisione l'art. 635 cod. proc. pen.
riconosce la possibilità della sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza
da parte della Corte di Appello, non già del Tribunale di Sorveglianza, imponendo una misura
coercitiva personale e la giurisprudenza ha individuato quale presupposto di tale decisione,
facoltativa ed eccezionale, quindi tutt'altro che dovuta ed automatica, la delibazione della
verosimile fondatezza della domanda di revisione e della conseguente revoca della pronuncia di
condanna.
4. Infine, va rilevato che, poiché l'esecuzione richiede interventi giudiziali e
regolamentazione in forza della situazione fattuale del momento, suscettibile di evoluzione, ed
i provvedimenti adottati dal Tribunale di Sorveglianza, -secondo il principio generale espresso
dall'art. 666 cod. proc. pen., comma 2, richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen. per il procedimento di sorveglianza-, postulano una decisione assunta sulla base della valutazione
dello stato degli atti, qualunque mutamento dei presupposti di fatto o di diritto consente
all'interessato di riproporre l'istanza sulla base della nuova situazione, senza che sussistano
preclusioni derivanti dalla precedente decisione. Pertanto, deve concludersi che il ricorrente,
anche se sottoposto alla misura alternativa all'affidamento in prova ai servizi sociali secondo il
contenuto del provvedimento in questa sede avversato, intervenute pronunce incidenti sui titoli
giudiziali, per i quali dovrà aver luogo l'esecuzione, potrà rappresentarlo e/farlo valere con
apposita e nuova istanza rivolta al Tribunale di Sorveglianza o al giudice dell'esecuzione.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i
profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, manifestamente infondata-, di
una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura che si stima equo determinare
in Euro 1.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro mille alla Cassa delle Ammende.
4 straordinario, così come non sussiste l'obbligo per il Tribunale di Sorveglianza di astenersi dal Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012.