Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1810 del 05/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 1810 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) PALAU GIOVANNETTI PIETRO N. IL 19/11/1952
avverso l’ordinanza n. 269/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di
BRESCIA, del 11/10/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/suotite le conclusiopi del PG,Dott. ox/cOm4
eL9
i
(
cluAdu)
/umht.LL4QQ
A”
cideit
VA01).<2 Uditi dife sor Avv.; Data Udienza: 05/12/2012 Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza resa il 11 ottobre 2011, depositata il 14 ottobre 2011, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ammetteva il condannato Pietro Palau Giovannetti alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, stabilendo le relative prescrizioni. 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l'interessato personalmente per dedurre: procedimento in pendenza dei ricorsi in cessazione in materia di incidente di esecuzione e di ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per errore materiale o di fatto, nonche' dei ricorsi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo per violazione degli artt. 5 e 6 CEDU; -violazione art. 606 lett. b) c.p.p. e artt. 5, 6 cedu per mancato rilievo della pregiudizialità dell'incidente di esecuzione e dell'esito delle impugnazioni delle condanne inflitte e manifesta illogicità della motivazione; -violazione degli artt. 25 co. 3° e 27 co. 2° Cost., pregiudizialità della quantificazione della pena residua da scontare, ovvero erronea applicazione delle norme in materia di ordinamento penitenziario . 2.1 A fondamento del gravame deduce che erroneamente il Tribunale di Sorveglianza, in contrasto con precedente provvedimento del 15/4/2008, non aveva accolto la propria istanza di sospensione del procedimento in attesa delle decisioni, da ritenersi pregiudiziali, sull'incidente di esecuzione e sulle numerose impugnazioni proposte nelle forme del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. e del ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo avverso le sentenze di condanna, costituenti titolo esecutivo a proprio carico, ma frutto di iniziative persecutorie, che lo avevano ingiustamente colpito in quanto paladino di un'associazione per la tutela della legalità e dei soggetti più svantaggiati, impugnazioni per le quali si era ancora in attesa delle relative pronunce, capaci di annullare o ridurre sensibilmente la pena detentiva da espiare. Tale decisione sarebbe dunque affetta da nullità per l'omesso esame della richiesta di sospensione, che, sebbene non imposta da alcuna norma di legge, è fondata su ragioni di opportunità e convenienza, in quanto l'omessa sospensione del procedimento di esecuzione ed il possibile riconoscimento da parte della Corte EDU del proprio diritto alla rinnovazione dei processi non equi subiti da parte dell'autorità giudiziaria nazionale determinerebbero un danno di gravissima entità da ingiusta detenzione, che lo Stato Italiano dovrebbe poi risarcire a seguito dell'accoglimento delle proprie istanze. 2.2 Sostiene poi il ricorrente che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe illogica e contraddittoria, perché, nonostante il riconoscimento implicito dell'iniquità delle condanne subite, frutto della persecuzione attuata da forze di polizia e parte della magistratura e della meritevolezza dell'attività svolta quale presidente di associazioni senza scopo di lucro, impegnate nella difesa dei diritti civili, non ha ritenuto di sospendere il procedimento di esecuzione, che il Tribunale di Sorveglianza non aveva rilevato come il provvedimento reso 1 -erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata sospensione del dalla Corte di Appello di Brescia quale giudice dell'esecuzione aveva omesso di valutare compiutamente la propria istanza di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. ed era abnorme, per essersi risolto in una ulteriore ed impropria sentenza di condanna per fatti già giudicati e che non aveva nemmeno indicato la durata della pena residua da scontare, demandandola ad organi di esecuzione esterni. Ha quindi chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e disporre la sospensione del procedimento in attesa delle decisioni sull'incidente di esecuzione e sui ricorsi 3. Con requisitoria scritta del 12 giugno 2012 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto proposto da soggetto carente d'interesse in quanto il provvedimento impugnato ha accolto la sua domanda di accesso al beneficio penitenziario e comunque manifestamente infondato, atteso che la proposizione dei rimedi quali il ricorso straordinario, l'incidente di esecuzione, il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non sospende l'esecuzione dei provvedimenti impugnati .. 4. Con memoria pervenuta il giorno 5 dicembre 2012 il ricorrente ha personalmente dedotto di non avere avuto cognizione della fissazione dell'udienza camerale, scelta procedurale che aveva violato i propri diritti difensivi in contrasto con i principi del giusto processo e ha chiesto il rigetto dei rilievi del Procuratore Generale anche in ragione della fissazione da parte del Tribunale di Sorveglianza dell'udienza per delibare propria istanza di annullamento del provvedimento oggetto del ricorso per cassazione. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 1.In primo luogo va rilevato che la memoria difensiva, depositata dal ricorrente, incorre nella sanzione dell'inammissibilità perché pervenuta il giorno dell'udienza di trattazione del procedimento e quindi oltre il termine prescritto dall'art. 611 cod. proc. pen.; pertanto, le argomentazioni difensive in essa sviluppate non possono essere prese in considerazione dal momento che l'intempestività del deposito esime dall'obbligo di esaminarle. 2. Va premesso che l'impugnazione non investe il merito dell'ordinanza, con la quale il Tribunale di Sorveglianza ha ammesso il ricorrente alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova ai servizi sociali, con ciò accogliendo istanza avanzata dallo stesso interessato, quanto l'implicito rigetto della richiesta di sospensione di quel procedimento in attesa della definizione di altri procedimenti attivati dalla proposizione di vari rimedi impugnatori, ritenuti pregiudiziali e condizionanti la possibilità di dare esecuzione ai titoli giudiziali formatisi nei confronti del Palau Giovannetti. A fondamento del presente gravame il ricorrente assume il contrasto, nonostante l'immutata situazione di fatto e di diritto, tra la decisione assunta dal Tribunale di Sorveglianza, in questa sede contrastata, e la precedente ordinanza del 15/4/2008, che aveva accolt la 2 straordinari proposti. i propria richiesta di sospensione di quel procedimento con rinvio a nuovo ruolo; pur deducendo che l'omessa disamina della propria istanza sospensiva vizia di nullità assoluta il provvedimento impugnato per mancanza assoluta di motivazione, riconosce però l'assenza di una disposizione di legge impositiva di un obbligo di sospensione del procedimento, che invoca per ragioni di convenienza ed opportunità. 2.1 In primo luogo non risponde al vero che il Tribunale di Sorveglianza abbia assunto determinazione difforme dalla decisione del 15/4/2008 a fronte del mantenimento immutato ruolo del procedimento attivato dalla richiesta del condannato di affidamento in prova ai servizi sociali era stato motivato dall'esigenza di attendere l'intervento della decisione "del giudice dell'esecuzione a seguito sentenza 9 aprile 2008", ossia quella della Corte di Appello di Brescia sulla richiesta, avanzata dal Palau Giovannetti, di applicazione in sede esecutiva della disciplina della continuazione e di rettifica di errori di calcolo nel provvedimento di cumulo del 20/12/2007, istanza respinta con ordinanza del 10/6/2008, gravata di ricorso per cassazione, a seguito del quale la Corte di Cassazione con sentenza resa il 19/5/2009 aveva annullato solo parzialmente detta ordinanza limitatamente al dedotto errore di calcolo della pena. Dagli atti risulta che la Corte di Appello aveva in seguito con ordinanza del 7/12/2010 nuovamente respinto l'incidente di esecuzione, rilevando l'assenza di errori di computo nel provvedimento di cumulo. Pertanto, quando è stata adottata l'ordinanza qui impugnata non vi era alcuna ragione di attendere ulteriormente una decisione del giudice dell'esecuzione, già intervenuta, ancorchè non irrevocabile. 3. Inoltre, già di per sé la prospettazione degli argomenti difensivi ne dimostra l'inconsistenza giuridica, dal momento che, a fronte della sussistenza di tutti i presupposti di ammissibilità della misura alternativa, peraltro richiesta dallo stesso ricorrente nel proprio interesse, e dell'assenza di una norma di legge che riconosca la natura pregiudicante delle decisioni sui rimedi attivati dal condannato dopo la formazione del giudicato ed imponga al Tribunale di Sorveglianza di astenersi dal delibare richieste avanzate dal condannato in attesa di tali decisioni, la pronuncia implicita di rigetto della richiesta di sospensione non viola alcuna disposizione normativa, superando quindi le censure mosse col ricorso. 3.1 Si ricorda, infatti, che la proposizione di incidente di esecuzione di per sé non comporta alcun effetto sospensivo sull'esecuzione in corso e che nemmeno il ricorso per cassazione interposto contro l'ordinanza che ha risolto l'incidente ha il potere di paralizzare la decisione assunta, tranne nei casi eccezionali previsti dall'art. 666 cod proc. pen., comma 7, in cui lo stesso giudice "a quo" lo disponga, situazione che, derogando al principio di obbligatorietà dell'esecuzione delle pene inflitte, presuppone l'apprezzamento della verosimile fondatezza dell'impugnazione. Parimenti la norma di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., comma 2, sul ricorso straordinario per errore di fatto prevede che la presentazione del ricorso non sospenda gli effetti del provvedimento impugnato, a meno che la Corte non provveda in tal senso in caso di "eccezionale gravità", situazione che, nell'interpretazione offertane dalla 3 ,_/ dei presupposti di fatto e di diritto, in quanto tale precedente provvedimento di rinvio a nuovo giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. 1, n. 33533 del 7/7/2010, Esti, rv. 247976) ricorre, non già in ragione delle condizioni personali del condannato, che rendano ineseguibile la sanzione detentiva, per le quali soccorrono gli specifici istituti di cui agli artt. 146, 147, 148 cod. pen., quanto della verosimile fondatezza della domanda avanzata, rilevabile immediatamente anche all'esame proprio di una cognizione sommaria ed anticipatoria della decisione definitiva. In considerazione di tali premesse è stata quindi esclusa l'operatività automatica delle condizioni per la sospensione a fronte della sola presentazione del ricorso decidere sulle istanze rivoltegli in relazione a titoli esecutivi, coinvolti dalla proposizione del ricorso straordinario. 3.2 Analogamente, per quanto attiene all'istituto della revisione l'art. 635 cod. proc. pen. riconosce la possibilità della sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza da parte della Corte di Appello, non già del Tribunale di Sorveglianza, imponendo una misura coercitiva personale e la giurisprudenza ha individuato quale presupposto di tale decisione, facoltativa ed eccezionale, quindi tutt'altro che dovuta ed automatica, la delibazione della verosimile fondatezza della domanda di revisione e della conseguente revoca della pronuncia di condanna. 4. Infine, va rilevato che, poiché l'esecuzione richiede interventi giudiziali e regolamentazione in forza della situazione fattuale del momento, suscettibile di evoluzione, ed i provvedimenti adottati dal Tribunale di Sorveglianza, -secondo il principio generale espresso dall'art. 666 cod. proc. pen., comma 2, richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen. per il procedimento di sorveglianza-, postulano una decisione assunta sulla base della valutazione dello stato degli atti, qualunque mutamento dei presupposti di fatto o di diritto consente all'interessato di riproporre l'istanza sulla base della nuova situazione, senza che sussistano preclusioni derivanti dalla precedente decisione. Pertanto, deve concludersi che il ricorrente, anche se sottoposto alla misura alternativa all'affidamento in prova ai servizi sociali secondo il contenuto del provvedimento in questa sede avversato, intervenute pronunce incidenti sui titoli giudiziali, per i quali dovrà aver luogo l'esecuzione, potrà rappresentarlo e/farlo valere con apposita e nuova istanza rivolta al Tribunale di Sorveglianza o al giudice dell'esecuzione. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, manifestamente infondata-, di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura che si stima equo determinare in Euro 1.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro mille alla Cassa delle Ammende. 4 straordinario, così come non sussiste l'obbligo per il Tribunale di Sorveglianza di astenersi dal Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA