Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 181 del 18/11/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 181 Anno 2017
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 18/11/2016

SENTENZA

sui ricorsi rispettivamente proposti nell’interesse di
Di Martino Eduardo, n. a Santa Maria Capua Vetere (CE) il
23/03/1972, rappresentato e assistito dall’avv. Luigi Agostino Maria
Ferrone, di fiducia,
Pascale Antonio, n. ad Aversa (CE) il 22/06/1977, rappresentato e
assistito dall’avv. Beniamino La Piscopia, d’ufficio,
D’Ambrosio Massimiliano, n. a Casaluce (CE) il 12/06/1981,
rappresentato e assistito dall’avv. Paolo Caterino, di fiducia,
El Ayane Touria, n. in Marocco il 04/12/19991, rappresentata e
assistita dall’avv. Beniamino La Piscopia, d’ufficio
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, terza sezione
penale, n. 4116/2015, in data 15/12/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Roberto
Aniello che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità di tutti i ricorsi;

1

sentita la discussione della difesa, avv. Beniamino La Piscopia per
Pascale Antonio ed El Ayane Touria, che ha concluso per
l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 18/09/2014, il Giudice per le indagini

abbreviato, dichiarava:
– D’Ambrosio Massimiliano, responsabile del reato di cui al capo I
(artt. 81 cpv., 56, 110, 629 in relazione all’art. 628, comma 3, n. 1 e
3 cod. pen., 7 I. n. 203/1991) e lo condannava alla pena di anni nove
di reclusione ed euro 4.500,00 di multa;
-Pascale Antonio, responsabile del reato di cui al capo I (artt. 81 cpv.,
56, 110, 629 in relazione all’art. 628, comma 3, n. 1 e 3 cod. pen., 7
I. n. 203/1991) e lo condannava alla pena di anni cinque di reclusione
ed euro 3.000,00 di multa;
– Di Martino Eduardo, responsabile dei reati di cui ai capi A (artt. 81
cpv., 110, 629 in relazione all’art. 628, comma 3, n. 1 e 3 cod. pen.,
7 I. n. 203/1991), D (artt. 81 cpv., 110, 629 in relazione all’art. 628,
comma 3, n. 1 e 3 cod. pen., 7 I. n. 203/1991), E (artt. 81 cpv., 110,
629 in relazione all’art. 628, comma 3, n. 1 e 3 cod. pen., 7 I. n.
203/1991), F (artt. 81 cpv., 56, 110, 629 in relazione all’art. 628,
comma 3, n. 1 e 3 cod. pen., 7 I. n. 203/1991) e G (artt. 81 cpv.,
110, 629 in relazione all’art. 628, comma 3, n. 1 e 3 cod. pen., 7 I. n.
203/1991) e lo condannava alla pena di anni quattro, mesi sei di
reclusione ed euro 2.000,00 di multa;
– El Ayane Touria, responsabile del reato di cui al capo H (artt. 81
cpv., 110, 629 in relazione all’art. 628, comma 3, n. 1 e 3 cod. pen.,
7 I. n. 203/1991) e la condannava alla pena di anni sei di reclusione
ed euro 2.000,00 di multa.
2. Avverso detta sentenza, nell’interesse di Di Martino Eduardo,
Pascale Antonio, D’Ambrosio Massimiliano ed El Ayane Touria, veniva
proposto appello.
3. Con sentenza in data 15/12/2015, la Corte d’appello di
Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, disponeva:
– per D’Ambrosio Massimiliano e per Pascale Antonio, previo

/i/

preliminari presso il Tribunale di Napoli, all’esito di giudizio

riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di
prevalenza, la rideternninazione della pena inflitta in relazione al capo
I, in anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 1.400,00 di multa,
con revoca delle pene accessorie e conferma nel resto della pronuncia
di primo grado;
-per Di Martino Eduardo, previa disapplicazione dell’aggravante ex
art. 7 I. n. 203/1991 in conseguenza del riconoscimento

dell’attenuante di cui all’art. 8 I. n. 203/1991, la rideterminazione
della pena inflitta in relazione ai capi A, D, E, F e G, in anni due, mesi
otto di reclusione ed euro 1.333,00 di multa, con revoca della pena
accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici e conferma
nel resto della pronuncia di primo grado;
-per El Ayane Touria, previo riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, la rideterminazione
della pena inflitta in relazione al capo H, in anni tre, mesi sei e giorni
venti di reclusione ed euro 1.067,00 di multa, con revoca della pena
accessoria dell’interdizione legale e sostituzione della pena accessoria
dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea e
conferma nel resto della pronuncia di primo grado.
4. Avverso la sentenza di secondo grado, propongono distinti
ricorsi per cassazione le difese di Di Martino Eduardo, Pascale
Antonio, D’Ambrosio Massimiliano ed El Ayane Touria chiedendone
l’annullamento.
5. Ricorso di Di Martino Eduardo.
Lamenta il ricorrente:
a) primo motivo: violazione di legge con riferimento agli artt.
81, 132, 133, 62 bis, 112, n. 1 cod. pen.
Si contesta il calcolo della pena operato dalla Corte d’appello
che ha applicato, a titolo di continuazione, una pena (anni uno e
mesi sei) corrispondente ai due terzi circa della pena principale
(anni due e mesi sei); si contesta altresì il mancato
riconoscimento del giudizio di prevalenza delle riconosciute
circostanze attenuanti generiche la cui meritevolezza attiene ad
una sfera (soggettiva) rispetto a quella (oggettiva) che sta alla
base del riconoscimento dell’attenuante della collaborazione; si
contesta, infine, il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art.
112 n. 1, cod. pen., dal momento che, nei vari episodi estorsivi,

3

v’era sempre il mandato di Carmine Schiavone e l’esecuzione
dello stesso da parte di due, al massimo tre, soggetti;
b) secondo motivo: vizio di motivazione con riferimento al
trattamento sanzionatorio.
Manca nella sentenza impugnata qualsivoglia riferimento alle
censure mosse all’operato giudizio di equivalenza tra le circostanze
attenuanti generiche e le contestate circostanze aggravanti nonché

6. Ricorsi di Pascale Antonio e di D’Annbrosio Massimiliano, di
identico tenore.
Lamentano i ricorrenti:
a) primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione all’art. 62 n. 6 cod. pen.
Si evidenzia come, nonostante nella fase delle indagini
preliminari i ricorrenti avessero risarcito tutti i danni subìti dalla
persona offesa, Russi Antonio, nella misura di euro 1.000,00,
tanto che quest’ultima aveva rilasciato ampia dichiarazione
liberatoria di non aver nulla a pretendere, sia il giudice di primo
che quello di secondo grado avevano inopinatamente negato il
riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n.
6 cod. pen.;
b) secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione agli artt. 56, 62 bis, 132 e 133 cod. pen., 7 I. n.
203/1991.
Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha sì
concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di
prevalenza sulle contestate circostanze aggravanti ma non ha
operato la loro massima estensione riduttiva nella misura di un
terzo. A tal fine, invero, la Corte territoriale non ha considerato
che:
– il comportamento processuale degli imputati è definibile come
esemplare nella collaborazione con l’autorità giudiziaria nella
definizione del giudizio;
– le condotte realizzate, il ruolo ricoperto ed i guadagni che si
volevano percepire sono stati di minima rilevanza;
-le azioni delittuose si sono verificate in un arco temporale assai
ridotto;

7//7

all’eccessivo aumento di pena a titolo di continuazione.

– il danno alla persona offesa è stato risarcito nella sua
interezza;
– sono stati rispettati scrupolosamente per oltre due anni i
precetti connessi alla misura autocustodiale applicata.
In relazione, poi, alla determinazione della pena base su cui è
stata calcolata la pena finale, la relativa parametrazione si
appalesa formalmente e sostanzialmente erronea: infatti, alla

luce del bilanciamento delle circostanze in termini di prevalenza
tra le generiche e le altre bilanciabili, la cornice edittale per il
delitto di tentata estorsione parte da un minimo di anni uno e
mesi otto di reclusione fino ad un massimo di anni sei e mesi
otto di reclusione. La Corte territoriale pur riducendo la pena
dalla quale era partito il primo giudice, assume a base del
proprio calcolo una pena che si discosta sensibilmente dal
minimo edittale, senza alcuna specifica e reale motivazione,
finendo così con il generare una pena avulsa da ogni logica e
contrastante con i parametri fattuali, logici e finalistici della
sanzione.
7. Ricorso di El Ayane Touria.
Lamenta la ricorrente:
a) unico motivo: nullità della sentenza per erronea applicazione
della legge penale in riferimento alla determinazione della pena
non prossima ai minimi edittali. In particolare, ci si lamenta del
fatto che l’avvenuta applicazione di una pena base che si
discosta non di poco dai minimi edittali avrebbe dovuto
richiedere una specifica valutazione in ordine ai criteri soggettivi
ed oggettivi indicati dall’art. 133 cod. pen., essendosi invece la
Corte d’appello limitata ad un riferimento, in termini
sostanzialmente generici o comunque non sufficientemente
specifici, all’oggettiva gravità della condotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono manifestamente infondati e, come tali, risultano
inammissibili.
2.

Va preliminarmente evidenziato come, secondo la

giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., Sez. 6, n. 10951 del

5

15/03/2006, Casula, Rv. 233708), anche alla luce della nuova
formulazione dell’art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen.,
dettata dalla L. 20 febbraio 2006 n. 46, il sindacato del giudice di
legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato
deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) “effettiva”,
ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante
ha posto a base della decisione adottata; b) non “manifestamente

non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della
logica; c) non internamente “contraddittoria”, ovvero esente da
insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da
inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non
logicamente “incompatibile” con altri atti del processo, dotati di una
autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro
rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal
giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da
vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione
(nell’affermare tale principio, la Corte ha precisato che il ricorrente,
che intende dedurre la sussistenza di tale incompatibilità, non può
limitarsi ad addurre l’esistenza di “atti del processo” non
esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o non
correttamente interpretati dal giudicante, ma deve invece identificare,
con l’atto processuale cui intende far riferimento, l’elemento fattuale
o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta
incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento
impugnato, dare la prova della verità di tali elementi o dati invocati,
nonché dell’esistenza effettiva dell’atto processuale in questione,
indicare le ragioni per cui quest’ultimo inficia o compromette in modo
decisivo la tenuta logica e l’interna coerenza della motivazione).
2.1. Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un
controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non
manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle
deduzioni del ricorrente concernenti “atti del processo”.
Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una
valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla
reale “esistenza” della motivazione e sulla permanenza della
“resistenza” logica del ragionamento del giudice, restando preclusa,

illogica”, ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni

in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o
l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito,
perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore
capacità esplicativa.
2.2. Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la

del provvedimento e non può quindi estendersi all’esame ed alla
valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla
competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema
Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una
diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.
Sulla base di questi principi vano esaminati gli odierni ricorsi.
3. Ricorso di Di Martino Eduardo.
3.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso
proposto.
3.1.1. Quanto alla misura del trattamento sanzionatorio, rileva il
Collegio come la graduazione della pena, anche in relazione agli
aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed
attenuanti nonché a titolo di continuazione, rientri nella
discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per
fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e
133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel
giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità
della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di
ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014,
Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.
Peraltro, una specifica e dettagliata motivazione (che non può
ritenersi mancante con riferimento alla posizione del ricorrente) in
ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle
diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la
pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale,
potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei
criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: “pena
congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo

revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica

alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245
del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
3.1.2. Medesime conclusioni di manifesta infondatezza vanno
tratte con riferimento al secondo profilo di censura attinente il
mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze
attenuanti generiche.
Invero, come Oh riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità,

riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 8 D.L. n.
152 del 1991 non implica necessariamente, data la diversità dei
relativi presupposti, il riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche, le quali si fondano su una globale valutazione della gravità
del fatto e della capacità a delinquere del colpevole (cfr., Sez. 6, n.
20145 del 15/04/2010, Cantiello e altri, Rv. 247387), va evidenziato
come gli elementi posti a fondamento della concessione della
circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 8, D.L. 13
maggio 1991, n. 152, non possano comunque essere utilizzati una
seconda volta per giustificare anche il riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche ovvero per giustificare un giudizio di
prevalenza di queste ultime sulle aggravanti, potendo e dovendo
esprimere il loro “peso” solo sulla misura (da un terzo alla metà) della
diminuente da operare (Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi e
altri, Rv. 258136; Sez. 5, n. 34574 del 13/07/2010, Russo, Rv.
248176), in quanto, diversamente opinando, ciò condurrebbe a
un’inammissibile ripetuta valorizzazione dei medesimi elementi.
Nella fattispecie, i giudici di merito, in aderenza al principio
giurisprudenziale in parola, hanno ritenuto come la collaborazione
fornita dal Di Martino fosse da ritenersi “assolutamente ininfluente ai
fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in
regime di prevalenza sulle aggravanti”, finendo con il confermare il
giudizio di equivalenza già operato dal primo giudice.
3.1.3. Con riferimento, infine, al profilo di censura relativo al
riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 112 n. 1
cod. pen., evidenzia il Collegio come la doglianza in parola non risulta
essere stata previamente dedotta dall’odierno ricorrente come motivo
di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità
dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo

/

premesso che in tema di reati di criminalità organizzata, il

dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che
l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente
nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.
3.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso
proposto.
Ferme le valutazioni esposte nel precedente paragrafo 3.1.1. in
punto trattamento sanzionatorio, evidenzia il Collegio come le

circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del
giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora – come
nella fattispecie – non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento
illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo
ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si
sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della
pena irrogata in concreto (cfr., Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010,
Contaldo, Rv. 245931).
4. Ricorsi (di identico tenore) di Pascale Antonio e di D’Ambrosio
Massimiliano.
4.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso
proposto.
La Corte territoriale, dopo aver richiamato i principi
giurisprudenziali che consentono il riconoscimento dell’attenuante di
cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., evocando l’indispensabilità di una
riparazione del danno che sia volontaria, integrale ed effettiva,
riconoscono – con motivazione del tutto esente da vizi logico-giuridici
– come nella fattispecie, l’applicazione dell’attenuante de qua, debba
essere esclusa in quanto, sebbene l’imputazione non contenga
l’indicazione della somma estorta alla persona offesa, risulti
altrettanto vero, tuttavia, che “… la somma offerta … (euro 1.000) è
sicuramente inidonea a risarcire il danno morale subito dal soggetto
passivo come conseguenza della tentata estorsione, soprattutto se si
considerano le modalità mafiose con cui la condotta è stata posta in
essere”.
4.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso
proposto.
Non è ravvisabile il vizio di contraddittorietà della motivazione
(né, tantomeno, la violazione di legge) nel caso in cui il giudice, in

statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte

sede di giudizio di bilanciamento, pur ritenendo le circostanze
attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, non operi
la riduzione di pena nella massima misura possibile in ragione della
sussistenza delle aggravanti che continuano a costituire elementi di
qualificazione della gravità della condotta, alla luce di una valutazione
discrezionale del giudice di merito che — se, come nella fattispecie —
non sia manifestamente illogica, si sottrae al sindacato di legittimità

5. Ricorso di El Ayane Touria.
Manifestamente infondato è l’unico motivo di ricorso proposto.
La Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e priva
di vizi logico-giuridici, nell’accogliere parzialmente il motivo di
gravame relativo al trattamento sanzionatorio di cui veniva operata
una riduzione rispetto a quello inflitto in prime cure, ha riconosciuto
come il discostamento dai minimi edittali fosse ampiamente
giustificato dalla gravità del fatto.
6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti
dai ricorsi, si determina equitativamente in euro 1.500,00 per
ciascuno

P.Q.M.

dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della
somma di millecinquecento euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/11/2016.

Il Consigliere estensore
Andrea Pellegrino

I Presidente

(Sez. 4, n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi e altri, Rv. 265332).

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