Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18099 del 22/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18099 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: CALASELICE BARBARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

STELLA MARIO nato a Siracusa il 19/05/1976

avverso la sentenza del 9/12/2015 della Corte di appello di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Gabriele
Mazzotta, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore di fiducia, avv. G. Salafia, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso e, in subordine, la declaratoria di prescrizione; deposita
istanza di liquidazione delle spese essendo l’imputato ammesso al patrocinio a
spese dello Stato.

Data Udienza: 22/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Catania, con il provvedimento impugnato, ha
parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Siracusa, emessa nei confronti
di Mario Stella, concedendo all’imputato le generiche equivalenti all’aggravante di
cui all’art. 612, comma 2, cod. pen,. rideterminando la pena in euro 51,00 di
multa, oltre al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, liquidato

2. Avverso l’indicata pronuncia ha proposto tempestivo ricorso per cassazione
l’imputato, tramite il difensore di fiducia, avv. Giuseppe Salafia, con il quale
evidenzia il motivo di seguito enunciato, nei limiti di cui all’art. 173, comma 1,
disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Si denuncia contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione,
prospettando l’inverosimiglianza della ricostruzione fatta propria dai giudici di
merito, peraltro fondata, secondo la motivazione della Corte di appello, sulla
deposizione dei testi Tarascio e Pavone, senza che il Tarascio fosse mai stato
sentito nel dibattimento.
2.2. La motivazione, poi, sarebbe contraddittoria posto che da un lato
richiama le deposizioni del teste Pistritto e dell’imputato, sulla base delle quali
reputa avvenute le minacce di Paolo Stella nei confronti del cugino Mario
(dichiarazioni che hanno determinato la rideterrninazione della pena da parte della
Corte territoriale e la concessione delle generiche), dall’altro reputa attendibili solo
le dichiarazioni della parte lesa e del teste Pavone, tra loro contrastati, come
evidenziato già con l’atto di appello, ove si contestava anche l’attendibilità del
dichiarante, reputando, invece, maggiormente attendibile il teste a difesa Pistritto
e quanto dichiarato dall’imputato.

3. La Corte osserva che il ricorso è manifestamente infondato e deve,
pertanto, essere dichiarato inammissibile.
3.1. In primo luogo si prospetta una diversa, alternativa lettura in fatto dei
medesimi elementi istruttori, non consentita in sede di legittimità. Inoltre si
deduce, in modo del tutto generico, l’inverosimiglianza della ricostruzione fatta
propria dai giudici di merito, che non risulta sindacabile in questa sede. L’esame
del provvedimento impugnato, infatti, consente di apprezzare come la motivazione
della Corte d’appello sia congrua ed improntata a criteri di logicità e coerenza nella

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equitativamente in euro 200,00.

valorizzazione degli elementi in base ai quali è stata ritenuta la sussumibilità della
condotta dell’imputato nella fattispecie contestata.
3.2. Sulla dedotta mancata assunzione di prova decisiva, si osserva che
questa può costituire motivo di ricorso per cassazione solo quando essa,
confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della
decisione, risulti determinante per un esito diverso del processo, rispetto al quadro
probatorio in atti (ex plurimis, Sez. 5, n. 9069 del 07/11/2013, dep. 2014,

36422 del 17/05/2011, 250933), fermo restando il divieto di operare una diversa
ricostruzione del fatto, quando si tratti di elementi privi di significato
indiscutibilmente univoco (Sez. 4, Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018
Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 4 n. 14732 del 01/03/2011, Rv. 250133). Per cui,
non avendo il ricorrente chiarito in che termini la prova di cui lamenta la mancata
assunzione sia determinante per un esito diverso del processo a suo carico, a
fronte di un’argomentata motivazione che fuga ogni dubbio sull’esistenza della
condotta e sulla sua riconducibilità all’imputato, il ricorso si presenta generico.
La motivazione della Corte territoriale, infatti, fonda sulla deposizione
convergente della parte lesa e del teste Pavone, oltre che sulle dichiarazioni
dell’imputato. Dai dati probatori riportati dalla Corte di appello emerge la
circostanza, ammessa dallo stesso imputato, che lo Stella raggiunse il cugino Paolo
con un tubo di ferro e che, brandendolo, si stava per scagliare contro lo stesso
Paolo Stella, tanto da rendersi necessario che fosse bloccato da altri. Dalla
motivazione impugnata risulta, poi, che proprio in quel frangente l’imputato veniva
sentito pronunciare le frasi minacciose denunciate. Le censure difensive appaiono,
dunque, assolutamente generiche, in quanto non indicano rispetto a tale robusto
quadro istruttorio, fondato sulle dichiarazioni di Pavone e dello stesso imputato, in
che modo l’assunzione della deposizione del Tarascio avesse potuto condurre a
diversa conclusione per l’imputato.
3.3. Quanto alla contestata attendibilità dei dichiaranti le cui deposizioni sono
poste a base della condanna, si osserva che spetta al giudice di merito il giudizio
di rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la
scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti, non sindacabile in sede di
legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione (Sez. 5, n.
51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623). Sicché il ricorso, nella parte in
cui sollecita una rivisitazione delle fonti di prova da reputare maggiormente
attendibili appare inammissibile. Va sul punto richiamato, inoltre, l’orientamento
ermeneutico formatosi in seno alla Corte regolatrice secondo il quale, in tema di

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Pavento, Rv. 259534; Sez. 2, n. 21884 del 20/03/2013, Rv. 255817; Sez. 5, n.

valutazione della prova dichiarativa, l’attendibilità della persona offesa è questione
di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell’insieme di una motivazione logica, che
non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in
manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota e altro, Rv.
262575), non ravvisate nella specie.

4. Alla liquidazione delle spese del difensore non può provvedere questa Corte

di Catania che ha emesso il provvedimento impugnato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 22/02/2018

Il Consigliere estensore
Barbara Calaselice

Depositato in Cancelleria
Roma, lì

7′ Il Pr sident
Gria Miccoii

per quanto disposto dall’art. 96, comma 1, d.p.r. 115/2002, ma la Corte di appello

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