Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18097 del 09/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18097 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: MAZZITELLI CATERINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MIGLIORE FILOMENA nato il 20/03/1961 a PIANEZZA

avverso la sentenza del 17/05/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA
PICARDI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
Udito il difensore

Data Udienza: 09/02/2018

Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. ssa Picardi Antonietta, ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza, emessa in data 17 maggio 2017, la Corte d’Appello di Torino dichiarava la
nullità della sentenza, emessa in data 1 febbraio 2016 dal locale Tribunale, con la quale, previa
concessione delle attenuanti generiche, equivalenti alla contestata recidiva, Migliore Filomena

favore della parte civile, e all’inabilitazione all’esercizio di uffici direttivi, per la durata di mesi
sei, in relazione al reato di cui all’art. 217, c. 2 , 224 L.F., perché, in qualità di amministratore
unico della SMC s.r.I., dichiarata fallita in data 21/04/2011, nei tre anni precedenti la
dichiarazione di fallimento della società, aveva tenuto la contabilità in modo incompleto( fatto
accertato, in Torino, in data 21 aprile 2011).
Segnatamente, la Corte territoriale ravvisava nei fatti, oggetto di causa, elementi per la
contestazione del più grave reato, di cui agli art. 216 , c. 1 n. 1 e 2 L.F., e rilevava, ex officio,
per la prima volta, in appello, la diversità del fatto, rispetto a quello contestato, disponendo la
trasmissione degli atti alla Procura di Torino per quanto di competenza.
2. L’imputata, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui deduce
di essere titolare di un interesse concreto ad impugnare il predetto provvedimento, essendo
suo scopo precipuo quello di lasciare immutata l’originaria qualificazione giuridica più
favorevole e oggetto di gravame, in sede d’appello, solo in punto responsabilità e trattamento
sanzionatorio.
Parte ricorrente assume inoltre che la sentenza impugnata è affetta da vizi di legittimità, per
inosservanza di norme processuali, stabilite a pena di nullità, ai sensi dell’art. 606, lett. b) e c),
in relazione agli art. 521 e 604, codice di rito, oltre ad evidenziare una mancanza di
motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.. Gli art. 521 e 522 c.p.p.
consentono, con riferimento all’appello, sulla base dell’art. 604 c.p.p., la declaratoria di nullità,
solo nel caso in cui il fatto risulti diverso. Nella fattispecie non si verterebbe in tale ipotesi,
posto che la Corte ha dichiarato che nei fatti di cui all’imputazione sono ravvisabili gli estremi
del reato più grave, procedendo, quindi, esclusivamente ad una diversa qualificazione giuridica
dei medesimi fatti. L’art. 521 c.p.p., in quest’ultimo caso, non contempla la possibilità di
trasmissione degli atti al PM. Per di più, nella fattispecie odierna, la diversa qualificazione
sarebbe stata preclusa comunque, in considerazione della competenza del Tribunale, in
composizione collegiale, in primo grado e della non riconducibilità del caso in esame alle
previsioni dell’art. 604 c.p.p., implicanti una previsione tassativa dei casi di nullità della
sentenza di primo grado. La modificazione giuridica peggiorativa, in

peius,

non sarebbe

nemmeno consentita ai sensi dell’art. 597 c.p.p. , in quanto nel caso di specie difetta l’appello
del P.M., oltre a determinarsi il superamento della competenza del giudice di primo grado.
1

era stata condannata alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento dei danni, in

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Innanzitutto, va ribadita la ricorrenza di un interesse concreto dell’odierna ricorrente alla
proposizione della presente impugnazione, finalizzata ad ottenere il riconoscimento della
limitazione della materia del contendere alla contestazione originaria, incentrata sulla
violazione dell’art. 217 L.F..
Posta tale premessa, dal testo del provvedimento impugnato emerge una diversa valutazione

dagli atti di causa, e, in particolare dalla relazione redatta dalla curatela ai sensi dell’art. 33
L. F. .
Ed invero, nei fatti oggetto di giudizio, la Corte territoriale ha ravvisato un’ipotesi di
bancarotta distrattiva, ex art. 216 L.F., anziché un semplice disordine contabile, catalogabile
nella fattispecie contestata, ex. art. 217 L.F..
Secondo la disciplina codicistica generale, è indispensabile la correlazione tra l’imputazione
contestata e la sentenza (art. 521 c.p.p.) . E ciò in considerazione evidente del rispetto delle
regole del contraddittorio processuale e del diritto dell’imputato, costituzionalmente garantito,
ad esercitare la propria difesa.
Trattasi di principi in ossequio dei quali la giurisprudenza di legittimità maggioritaria prevede
l’onere, per il giudice che procede, di suscitare il contraddittorio processuale, qualora ritenga di
attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica (Sez. 4, n. 2340 del 29/11/2017 – dep.
19/01/2018, D S, Rv. 27175801 ). All’evidenza trattasi di principi, stabiliti a salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, così come interpretati dalla Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo con sentenza dell’11/12/2017 (caso Drassich). Esclusivamente, in ipotesi del
tutto equivalenti, non si ravvisa violazione alcuna, per la mancata instaurazione del
contraddittorio processuale sul punto, ove si proceda alla condanna, con riferimento ad una
disposizione differente (Sez. 5, n. 42754 del 26/05/2017 – dep. 19/09/2017, Ziliani, Rv.
27184701).
Ebbene, chiarite così le direttive generali, si osserva che nella fattispecie è stato individuato
dalla Corte territoriale un reato, di natura diversa, di maggiore gravità, ragion per cui ricorre
l’ipotesi, disciplinata dall’art. 521, c. n. 2, c.p.p..
Quest’ultima disposizione prevede la trasmissione degli atti al P.M., allorchè il giudice
individui un fatto diverso: nella specie, la Corte torinese ha individuato una distrazione, ossia
una sottrazione di elementi patrimoniali, coincidente con una diversa ipotesi fattuale, rispetto a
quella contestata, in relazione alla tenuta incompleta della contabilità.
Ne consegue l’estraneità della fattispecie odierna rispetto alle regole, sopra enucleate, che
sovrintendono l’attribuzione di una diversa qualificazione giuridica ai fatti di causa, trattandosi,
nel caso in esame, di un fatto -reato diverso.

2

giuridica, operata dalla corte territoriale, sulla scorta delle risultanze processuali, emergenti

A ciò si aggiunga che la Corte territoriale, nel contempo, avrebbe dovuto definire il
procedimento di secondo grado, emettendo sentenza, di accoglimento o rigetto dell’appello, in
relazione alla contestazione, ex art. 217 L.F., addebitata all’imputata nell’ambito del presente
procedimento.
2. Alla luce delle considerazioni esposte, si deve quindi annullare la sentenza impugnata, con
rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’Appello di Torino, dichiarandosi il ricorso

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte
d’Appello di Torino; dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 9/02/2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Caterina Mazzitelli

Geramicr Sabeone

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Depositato in Cancellen’a
Roma, lì

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inammissibile nel resto.

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