Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18096 del 01/04/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18096 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SAOUDI KHALID N. IL 01/01/1980
avverso la sentenza n. 3910/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
08/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
cdt-5-1g.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
Col
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che ha concluso per j2 ti 7t,~(tA,-,’
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 01/04/2015

13 Saoudi

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Confermando la prima sentenza, la Corte d’appello di Milano ha affermato la
responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2,

2. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo due motivi.

21.Si è trascurato che il difensore non ha partecipato all’udienza a causa di
disguido dovuto alle inesattezze contenute nell’atto di citazione, che hanno
determinato ritardo nell’individuazione dell’aula. Tale aula era stata spostata al terzo
piano dell’edificio del Tribunale.
Il giudice, inoltre, ha consentito al difensore d’ufficio di prestare consenso
all’acquisizione di atti al giudizio, mentre tale acquiescenza può essere prestata solo
da difensore munito di procura speciale.
Altrettanto erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che l’omessa notifica
dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari sia stata eccepita tardivamente in
d’appello; trascurando che l’impugnazione costituiva il primo atto defensionale a causa
delle manchevolezze afferenti all’indicazione dell’aula d’udienza.
2.2 L’intervento di polizia ha avuto luogo diversi minuti dopo la cessazione della
guida e, si assume, sarebbe pur potuto accadere che il ricorrente assumesse alcol
dopo la fermata. L’unica fonte di prova al riguardo è costituita dalle dichiarazioni di
persona che aveva avversione nei confronti del ricorrente.

3.11 ricorso è infondato.
3.1 La pronunzia espone che al difensore è stata notificata regolarmente la
citazione che indicava chiaramente lo svolgimento del processo presso il Tribunale di
Milano. Lo stesso difensore è giunto in ritardo ed ha solo potuto assistere alla lettura
del dispositivo. La corte di merito ritiene che non vi siano nullità di sorta e che esse,
comunque, non siano state dedotte dal difensore di ufficio presente. La omessa
notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari costituisce violazione che
configura nullità a regime intermedio che avrebbe dovuto essere eccepita prima della
deliberazione della prima sentenza, cosa che non è avvenuta.
Tale apprezzamento appare immune da censure. Invero correttamente si è
ritenuto che il dedotto spostamento dell’aula è in ogni caso avvenuto all’interno
dell’edificio del Tribunale e dunque il luogo dell’udienza avrebbe potuto essere
facilmente individuato con l’uso della necessaria tempestiva diligenza.

lettera C, del Codice della strada commesso 1’8 maggio 2010.

Altrettanto correttamente si è ritenuto che in presenza di nullità a regime
intermedio la questione non sia stata tempestivamente dedotta. D’altra parte
l’imputato era assistito da difensore d’ufficio che ben avrebbe potuto tempestivamente
prospettare la nullità.
Infine la questione afferente all’assenso prestato all’acquisizione di atti viene
prospettata per la prima volta in modo aspecifico nella presente sede di legittimità; ed
è comunque palesemente infondata, giacché il difensore d’ufficio non è privo di alcuno

governo delle prove.
3.2 Quanto alla responsabilità, la pronunzia in esame considera che non vi sono
elementi per ritenere la falsità del dell’incolpazione da parte il benzinaio che era stato
minacciato dal ricorrente, che si trovava alla guida di un’auto. La circostanza che la
moglie abbia dovuto regolare la posizione del sedile per porsi alla guida conferma
chiaramente che in precedenza il veicolo era condotta dal marito.
Anche tale valutazione è con tutta evidenza ben fondata. La deposizione della
vittima delle intemperanze dell’imputato non solo è pienamente plausibile ma e
ampiamente confermata dalla circostanza sopra riferita afferente allo spostamento del
sedile.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al
pagamento delle spese processuali.

P Q M

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma 1 aprile 2015

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE
(Pietro Antonio Sirena)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

dei poteri afferenti all’esercizio dell’attività defensionale anche per ciò che attiene al

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