Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18095 del 09/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18095 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: MAZZITELLI CATERINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ROMANO NICOLA nato il 23/01/1974 a GRAGNANO

avverso la sentenza del 07/10/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA
PICARDI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio, limitatamente a quanto
previsto dall’art. 625 n. 7, rigetta nel resto.
Udito il difensore

Data Udienza: 09/02/2018

Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. ssa Picardi Antonietta, ha
concluso chiedendo l’annullamento con rinvio, limitatamente a quanto previsto dall’art. 625 n.
7 c.p., e il rigetto nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza, emessa in data 7 ottobre 2016, la Corte d’Appello di Napoli confermava la
sentenza, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 12 aprile 2016, con cui Romano

uno di reclusione ed C 400,00 di multa, per il reato di furto aggravato, ex art. 624, 625 n. 2 e
7 bis, cod. pen., per essersi introdotto, forzando la recinzione, all’interno delle “Nuove Terme”
di Castellammare di Stabia, ove aveva prelevato materiale ferroso, sottraendolo alla proprietà,
con l’aggravante di aver commesso il fatto su componenti metalliche, sottratte ad
infrastrutture destinate a pubblici servizi (fatto commesso in Castellammare di Stabia in data
11 marzo 2016).
2. Romano Nicola, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui
allega vizi di legittimità, per violazione di legge e illogicità e contraddittorietà della
motivazione, ex art. 606, c. 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all’invocata
derubricazione in delitto tentato ex art. 56 cod. pen..La Corte territoriale aveva erroneamente
ritenuto che non si trattasse di un mero tentativo di furto, posto che la condotta
dell’impossessamento si era consumata con l’allontanamento del prevenuto dallo stabilimento.
In effetti, l’azione si era svolta sotto l’osservazione dei CC, che avevano atteso il momento
propizio, per sorprendere in fragranza di reato il Romano. La consumazione del reato, secondo
parte ricorrente, postula la signoria sulla cosa, il che dovrebbe essere escluso, in presenza
della concomitante vigilanza della persona offesa e in ogni caso di un intervento esercitato a
tutela del bene oggetto di apprensione. Per di più, ad avviso dell’esponente, con riguardo
all’art. 625 comma 7 bis, cod. pen., la sottrazione del materiale ferroso non integrerebbe tale
aggravante, atteso che lo stabilimento in questione non è ricompreso tra le infrastrutture
destinate all’erogazione di energia e altri servizi di trasporto. Neppure risulterebbe provato lo
sbarramento dell’ingresso delle Terme e quindi la contestazione, relativa alla presunta violenza
sulla recinzione, sarebbe destituita di fondamento. Da ultimo, la sentenza impugnata sarebbe
altresì affetta da vizi motivazionali e violazioni di disposizioni, nella parte relativa al mancato
riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., in considerazione della
scarsissima quantità di materiale ferroso sottratto, nonché nella parte relativa alla recidiva
reiterata, la cui applicazione obbligatoria è stata limitata dal comma 5 dell’art. 99, cod. pen., ai
soli delitti, previsti dall’art. 407, c. 2 , lett. a), codice di rito, con conseguente facoltatività di
applicazione dell’aumento, legato alla recidiva, negli altri casi, inclusa l’odierna fattispecie. In
sostanza, non ricorrerebbe alcun automatismo, implicante la preclusione, per il giudice, di non

I

Nicola, previa concessione delle attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di anni

applicare l’aumento, per la recidiva, nel caso in cui il reato non costituisca manifestazione di
una maggiore pericolosità del reo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, elaborata in particolare per il caso di furto in
supermercato ma con valenza universale, il monitoraggio dell’azione furtiva in essere,

ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti
alla sorveglianza ovvero delle forze dell’ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento
difensivo “in continenti”, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio
del tentativo, non avendo l’agente conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed
effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del
soggetto passivo (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014 – dep. 16/12/2014, Pg in proc. Prevete e
altro, Rv. 261186).
Poste tali premesse di ordine generale, implicanti nella sostanza il riscontro della mancata
consumazione del reato, per assenza di un impossessamento definitivo della refurtiva da parte
dell’autore del reato, in caso di diretta e costante sorveglianza ad opera degli addetti al
servizio di vigilanza o delle forze dell’ordine, va detto che, nella fattispecie odierna, il Tribunale
ha dato atto, nella sentenza poi oggetto di appello, che i carabinieri sorprendevano ed
osservavano il Romano, mentre asportava il materiale ferroso, dopo aver forzato la recinzione
delle “Terme”.
Ne consegue che, così come sostenuto dalla difesa dell’imputato nei motivi d’appello, il reato
di furto aggravato è rimasto alla fase del tentativo, in considerazione della diretta e costante
vigilanza delle forze dell’ordine.
Per quanto poi attiene alla contestazione della circostanza aggravante, ex art. 625 n. 7 bis,
dallo stesso capo di imputazione emerge un’evidente discrasia, presumibilmente attribuibile ad
un refuso, essendo la contestazione dell’aggravante riconducibile in fatto al n. 7, stante
l’addebito di sottrazione di beni presso un ente pubblico, a nulla rilevando al riguardo che lo
stabilimento in questione (le Terme di Castellammare di Stabia) sia caduto in disuso.
Gli ulteriori motivi, concernenti la mancata concessione della circostanza attenuante ex art.
62 n. 4 c.p., rimangono assorbiti, a seguito dell’annullamento della sentenza, stante il riscontro
del reato nella forma tentata, dovendosi poi procedere ad una delibazione dell’intera materia
del contendere ex novo.
2. Si deve, quindi, per le motivazioni esposte, annullare la sentenza impugnata, con rinvio
alla Corte d’Appello di Napoli.

2

esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della C. Appello
di Napoli.
Così deciso il 9/02/2018

Caterina Mazzitelli
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