Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18091 del 29/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 18091 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: CALASELICE BARBARA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza
nel procedimento a carico di :
PADRONE FRANCESCO RAFFAELE nato a Matera il 4/09/1983

Parti civili
CHIETERA ANNA MARGHERITA
CHIETERA CAMILLA
MONTEMURRO DONATO MICHELE

avverso la sentenza del 27/02/2017 del Giudice di pace di Matera

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano
Tocci, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio

Data Udienza: 29/01/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 27 febbraio 2017 il Giudice di pace di
Matera ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione in ordine ai reati di
cui agli artt. 594 cod. pen. (capo a) e 81, 582 cod. pen. (capo b), nei confronti di
Francesco Raffaele Pedrone, commessi in data 13 marzo 2008.

Avverso l’indicata sentenza ha proposto tempestivo ricorso per

cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza,
deducendo che al periodo di prescrizione ordinaria di anni sei nella specie andava
aggiunto quello di anni uno mesi sei, per essere intervenuta nei termini una
causa interruttiva del corso della prescrizione (decreto di citazione del 14 ottobre
2010), nonché quello di anni due, mesi dieci e giorni ventisei, dovuto a rinvii del
procedimento per cause che avevano determinato la sospensione del corso della
prescrizione.

3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto quanto al reato di cui al capo
b), con conseguente annullamento con rinvio per nuovo esame, del
provvedimento impugnato. In ordine al capo a) va disposto l’annullamento senza
rinvio perché il fatto non è più previsto come reato.
3.1. L’esame del fascicolo processuale evidenzia che vi sono stati rinvii
del processo per complessivi anni due mesi dieci e giorni ventisei come dedotto.
Detti rinvii hanno determinato la sospensione del corso della prescrizione, per un
periodo corrispondente ad anni due mesi sette e giorni ventisei.
In particolare il processo è stato rinviato dal 9 maggio 2011 al 28
novembre 2011 su richiesta delle difese, nonché dal 19 dicembre 2011 al 28
maggio 2012 per bonario componimento chiesto da tutte le parti, rinvii fatti
propri dalla difesa dell’imputato, con conseguente sospensione del corso della
prescrizione per l’intera durata.
3.2. Risulta, inoltre, un rinvio dal 10 dicembre 2012 al 13 maggio 2013
disposto per impedimento a comparire per motivi di salute imputato, per il quale
la sospensione va determinata nella misura di giorni 63, tenuto conto della
durata della malattia (cfr. certificato con prognosi di tre giorni).
3.3. Il processo, inoltre, è stato rinviato dal 17 settembre 2013 al 10
marzo 2014 per adesione all’astensione di categoria da parte delle difese.
3.4. Infine il procedimento è stato rinviato dal 22 febbraio 2016 al 27
febbraio 2017 per assenza di un teste della difesa. Sul punto in aderenza alla

2.

richiesta dell’impugnante, si deve considerare causa di sospensione del corso
della prescrizione, il rinvio disposto per tutto il descritto periodo, richiamando
l’orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 293 del 04/12/2013, dep. 2014,
Silvano, Rv. 257318) secondo il quale il rinvio dell’udienza per la mancata
citazione dei propri testi, da parte del difensore, determina la sospensione dei
termini di prescrizione del reato per effetto della previsione generale dell’art.

4. E’ invece da decurtare dal computo operato dall’impugnante, il periodo
dal 22 dicembre 2014 al 27 aprile 2014 per assenza della parte civile per motivi
di salute (Chietera Camilla) come da certificato, con prognosi di giorni 30,
identificato nel ricorso come causa di sospensione del corso della prescrizione
per giorni novanta.
Sul punto si evidenzia, infatti, conformemente all’indirizzo più recente di
questa Corte che il rinvio chiesto dalla parte civile, per produrre l’effetto
sospensivo descritto, necessita di una espressa adesione da parte della difesa
dell’imputato, carente nella specie in cui dall’esame del relativo verbale risulta
soltanto che il difensore nulla ha opposto alla richiesta (Sez. 2, n. 11100 del
14/02/2017, Monni, Rv. 269687 nel senso che il rinvio del dibattimento richiesto
dalla parte civile – nella specie per assumere l’esame delle persone offese non
presenti – non costituisce causa di sospensione del corso della prescrizione
qualora la difesa dell’imputato non vi abbia espressamente acconsentito,
limitandosi soltanto a “nulla opporre” alla richiesta stessa; Sez. 3, n. 51589 del
28/09/2017, S., Rv. 271804: il rinvio del dibattimento richiesto dalla parte civile
non costituisce causa di sospensione del corso della prescrizione qualora la difesa
dell’imputato non vi abbia espressamente acconsentito, limitandosi soltanto a
“nulla opporre” alla richiesta di differimento; nello stesso senso Sez. 3, n. 1992

del 30/10/2017, dep. 2018, Marzialetti, Rv. 272094).

5. In definitiva al periodo di prescrizione ordinario pari ad anni sei, nella
specie va aggiunto al termine di anni uno mesi sei, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 157 e 160 cod. pen., per essere intervenuta nei termini una
causa interruttiva del corso della prescrizione (sentenza di primo grado),
considerata, inoltre, la pena edittale massima per il delitto contestato. Al termine
complessivo di anni sette mesi sei, va aggiunto il periodo di sospensione del
corso della prescrizione sopra indicato, pari ad anni due mesi sette giorni
ventisei; ciò comporta che il termine massimo di prescrizione, alla data della

159, comma 1, n. 3 cod. proc. pen.

sentenza impugnata, non era ancora decorso, in quanto coincidente con il giorno
9 maggio 2018.

6. Quanto al reato di cui al capo a) occorre rilevare che il delitto di cui
all’art. 594, c.p., non è più previsto dalla legge come reato.
L’art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, ha, infatti, abrogato,
tra gli altri, l’art. 594, c.p., per cui, ai sensi dell’art. 2, co. 2, c.p., nessuno può

disposizione avente valore di legge entrata in vigore successivamente, non
costituisce reato (come nel caso in esame in cui il reato è stato commesso, come
da imputazione, il 13 marzo 2008, quindi anteriormente all’entrata in vigore del
decreto legislativo n. 7 del 2016). Ne consegue che, nel caso in esame, le
statuizioni del giudice di merito relative al fatto di ingiuria, devono ritenersi prive
di effetti, in quanto l’intervenuta abrogazione dell’art. 594, c.p., ha determinato
il venir meno di ogni competenza del giudice penale (anche in ordine al
risarcimento del danno derivante da un fatto penalmente rilevante, come chiarito
dal Supremo Collegio nella sua espressione più autorevole in un recente arresto:
Sez. U., n. 46688 del 29/09/2016, Rv. 267884).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto al reato di cui all’art.
594 cod. pen. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; annulla la
medesima sentenza, quanto alla residua imputazione, con rinvio al Giudice di
pace di Matera per nuovo esame.
Così deciso il 29 gennaio 2018
Il consti- esten

Il,. Presidente
Gerd Sone

Depositato in Cancelleria
Roma, lì

2..d…..01.213

essere più punito per un fatto commesso anteriormente, che, ai sensi di una

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA