Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1809 del 17/10/2013
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1809 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MICALE SANTA N. IL 31/08/1944
CICCIARI PAOLO N. IL 21/01/1942
avverso l’ordinanza n. 67/2013 TRIB. LIBERTA’ di MESSINA, del
22/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ALft 1-9 )
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6-9″(D) 00,
Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 17/10/2013
RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza del 22 aprile 2013, il Tribunale di Messina ha rigettato la
richiesta di riesame proposta dagli indagati avverso il decreto del Gip del Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto del 20 marzo 2013, avente ad oggetto il sequestro
preventivo di un’area di proprietà degli stessi indagati in relazione al reato di discarica
abusiva, di cui all’art. 256, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. – Avverso l’ordinanza gli indagati hanno proposto, tramite il difensore,
incriminatrice, sul rilievo che sul posto c’erano quattro carcasse d’auto, di cui tre
munite di targa e assolutamente efficienti e dotate di documenti, che non avrebbero
potuto essere considerate in stato di abbandono; 2) l’erronea applicazione dell’art.
321 cod. proc. pen., perché nel caso di specie l’ipotizzato
periculum in mora
consisterebbe nella astratta possibilità dell’utilizzazione del sito per ulteriori attività di
raccolta di autoveicoli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, perché basato su motivi formalmente riferiti a
violazioni di legge ma sostanzialmente diretti ad ottenere, attraverso il giudizio di
legittimità, una rivalutazione dei presupposti di fatto del disposto sequestro; e ciò al di
fuori di quanto previsto dall’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., che limita il ricorso
per cassazione in materia cautelare reale alla denuncia dei soli vizi di violazione di
legge.
La motivazione del provvedimento impugnato risulta, in ogni caso, pienamente
congrua quanto alla natura di rifiuti dei veicoli trovati sul luogo, trattandosi di mere
carcasse, con evidenti perdite di olio e di altri liquidi sul terreno, nonché di diverse
parti di ulteriori pericoli in evidente stato di abbandono. E ciò, a prescindere
dall’ulteriore, assorbente elemento rappresentato dalla assoluta genericità del primo
motivo di ricorso, il quale si riferisce evidentemente solo ad alcuni dei veicoli e dei
rottami ritrovati dalla polizia giudiziaria sul posto.
L’ordinanza impugnata risulta del pari congrua quanto al periculum in mora,
perché evidenzia che la discarica realizzata è concretamente idonea ad essere
utilizzata dagli indagati per un’ulteriore attività abusiva di raccolta di veicoli o di parti
di veicoli da rottamare.
4. – Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso
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ricorso per cassazione, deducendo: 1) l’erronea applicazione della disposizione
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della
somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2013.
ammende.