Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18089 del 29/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18089 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CARICARI VINCENZO nato il 08/10/1947 a GAZZANIGA

avverso la sentenza del 05/07/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
Udito il difensore
Il difensore presente conclude come da comparse con richieste di liquidazioni
spese che deposita per ciascuna parte civile.

Data Udienza: 29/01/2018

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Stefano TOCCI, ha concluso chiedendo
il rigetto del ricorso.
Per entrambe le parti civili l’avv. Francesco MISSORI ha depositato note conclusive e spese,
chiedendo l’accoglimento delle relative richieste.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5 luglio 2016, la Corte di Appello di Brescia ha, per quanto qui di

unico) per i delitti di bancarotta impropria (capo B) e insolvenza fraudolenta (capo C), relativi
al fallimento (dichiarato con sentenza del 26 marzo 2013) della “A.B. Isolanti s.r.l.”.
In particolare, il reato di bancarotta impropria è stato contestato al ricorrente nei seguenti
termini: «del reato p. e p. dall’art. 223 comma 2 n. 2 R.D. n. 267/1942 perché in qualità di
amministratore unico della società “A.B. Isolanti s.r.l.” – con sede in Barzano, via Ca’ Fittavoli
s.n.c. – dichiarata fallita con sentenza emessa dal Tribunale Bergamo il 26.03.2013, per effetto
di operazioni dolose cagionava l’aggravamento del dissesto societario determinando
l’inevitabile fallimento della società. Operazioni dolose consistite nel cedere di fatto alla società
P.E. Distribuzione s.r.l. (costituita in data 20.10.2012 da soggetti per lo più già dipendenti
della A.B. Isolanti e con oggetto e sede coincidenti con quelli della società . fallita) il ramo
d’azienda inerente il commercio di prodotti per l’edilizia “ed in particolare impermeabilizzanti
ed isolanti termici”, in assenza di formale contratto d’affitto o di cessione, proseguendo
contestualmente ad acquistare in proprio il materiale destinato alla successiva
commercializzazione da parte della P.E. Distribuzione s.r.I., a cui veniva rivenduto con un
sovrapprezzo del tutto simbolico […] e senza alcuno garanzia di solvibilità».
Il reato di insolvenza fraudolenta è stato invece contestato nei seguenti termini: «del reato p.
e p. dagli artt. 81 cpv e 641 c.p. perché, in qualità di amministratore unico della società “A.B.
Isolanti s.r.l.” [….] con più azioni ed omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
dissimulando il proprio stato d’insolvenza, acquistava forniture di materiale plastico e pannelli
isolanti dalle società, rispettivamente, Arcoplex Trading s.p.a. [….] e Sector2 s.r.l. [….],
contraendo, in tal modo, con il proposito di non adempierle, le relative obbligazioni del
pagamento del prezzo per un importo complessivo di euro 619.397,50 relativo alle forniture
della Arcopex s.p.a. e dell’importo complessivo di euro 128.714,63 relativo alle forniture di
Sector2 s.r.l.”.

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato, per il tramite dei propri difensori, ricorso
per cassazione articolato in tre motivi.
2.1. Con il primo si denunzia violazione di legge ed illogicità della motivazione in ordine
agli artt. 223, comma 2 n. 2, L. fall., 521 e 522 cod. proc. pen.

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interesse, confermato la condanna di Vincenzo CARICARI (nella qualità di amministratore

La sentenza del giudice di appello sconterebbe il vizio insito nell’errata formulazione del capo di
imputazione (capo B), nel quale – pur qualificandola quale operazione dolosa cagionante
l’aggravamento del dissesto della società, fino a determinarne il fallimento – si descrive una
condotta di carattere distrattivo, relativamente ad un “ramo commerciale” della società,
sussumibile al più nella previsione di cui all’art. 216 comma 1 e non in quella contestata di cui
all’art. 223, comma 2, n. 2 I. fall.
Secondo il ricorrente, le ragioni di tale illogica articolazione del capo di imputazione vanno
ravvisate nella circostanza che la qualificazione ai sensi dell’art. 216, comma 1, n. 1 sarebbe

che, in quanto privo di una propria autonoma consistenza giuridica patrimoniale, “non può
essere valutato in sé come un vero e proprio bene” e, quindi, sarebbe inidoneo a costituire
l’elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione.
Si censura, inoltre, la qualificazione del rapporto contrattuale di compravendita intercorrente
tra la società fallita e la P.E. distribuzioni s.r.l. come avente ad oggetto un “ramo
commerciale”; né, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di secondo grado, tra le
predette società vi è stata una cessione di ramo di azienda.
Sulla base di tali osservazioni, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata si ponga in
violazione anche degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., in quanto “l’imputato non è stato messo
nelle condizioni di difendersi dall’effettivo capo di imputazione”, nel quale si contesta “una
fattispecie totalmente diversa rispetto ad una condotta distrattiva”.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge con riferimento all’affermazione
di responsabilità per il delitto di insolvenza fraudolenta.
Secondo le doglianze difensive la Corte territoriale ha pronunciato sentenza di condanna in
difetto degli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, del delitto di cui all’art. 641 cod. pen.
Piuttosto che verificare la sussistenza di un atto di dissimulazione dello stato di insolvenza al
momento della stipulazione del contratto per l’acquisto di materiale plastico e pannelli isolanti
(dalle società Arcoplex Trading s.p.a. e Sector 2 s.r.I.), il giudice di secondo grado ha indicato
a fondamento della condanna una serie di comportamenti commissivi (la costituzione di un
fondo ove far confluire i beni familiari; la vendita a società terza – P.E. distribuzioni s.r.I – dei
materiali acquistati; l’opposizione alla restituzione dei materiali presenti negli stabilimenti) e
omissivi (l’aver taciuto alle suddette società la sussistenza di un contratto di affitto di azienda
alla DGSA Italia s.r.l. e di una perdita patrimoniale di quasi un milione di euro, nonché il
deposito di due istanze di fallimento) del tutto inidonei a costituire valido fondamento di una
pronuncia di condanna, perché inesigibili dall’imputato.
La mancanza dell’elemento soggettivo emergerebbe, invece, dalla circostanza che dalla data di
stipulazione dei contratti (dal 2010 con la società Arcoplex Trading s.p.a. e dal 2011 con la
Sector 2 s.r.I.) fino alla fine del 2012, il ricorrente abbia provveduto regolarmente ad
effettuare i pagamenti dovuti.

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preclusa dal fatto che la suddetta condotta distrattiva afferisce ad un cd. “ramo commerciale”,

2.3. Con l’ultimo motivo si lamenta violazione di legge in ordine al mancato ritenuto
assorbimento del reato di insolvenza fraudolenta in quello di bancarotta impropria.
Il ricorrente, pur riconoscendo che in astratto i delitti in parola possono concorrere, sostiene
che nel caso in esame ciò sia precluso dalla circostanza che la condotta rilevante ai sensi
dell’art. 641 cod. pen. “sia parte integrante del reato di bancarotta”.
Inoltre, la contestazione autonoma del reato di insolvenza fraudolenta determina in capo alle
relative parti civili un posizione privilegiata rispetto a tutti gli altri creditori insinuati al passivo
del fallimento.

prevista dall’art. 641, comma 2, conseguente all’adempimento dell’obbligazione prima della
condanna, senza commettere, in tal modo, il reato di bancarotta preferenziale.

3. In data 12 gennaio 2018, le parti civili, società Arcoplex Trading s.p.a. e Sector 2 s.r.I.,
hanno depositato memoria difensiva, con la quale, analizzando singolarmente i motivi di
ricorso dedotti dall’imputato in ordine al reato di cui all’art. 641 cod. pen., ne hanno chiesto il
rigetto.
Si eccepisce, inoltre, l’inammissibilità della produzione, da parte del ricorrente, del documento
di cui all’allegato n. 3 del ricorso (“Liberatoria del fallimento nei confronti del Caricari”), in
quanto documento nuovo, non prodotto nella fase di merito del giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

1. Infondato e, per certi profili, inammissibile è il primo motivo di ricorso.
1.1. In via generale va rilevato che non possono essere valutate in sede di legittimità
tutte le censure che fanno riferimento a questioni di fatto e quelle finalizzate ad una
rivalutazione delle prove.
Il ricorrente deduce la illogicità della “interpretazione” delle “prove acquisite ai sensi dell’art.
603” cod. proc. pen., senza argomentare su un eventuale travisamento delle stesse prove,
unico vizio denunziabile in questa sede e che – come è noto- è individuabile nella disposizione
di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la quale fa riferimento alla
contraddittorietà della motivazione che risulti non dal testo del provvedimento impugnato, ma
«da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame».
Quest’ultima condizione, direttamente prescrittiva dell’onere di specifica indicazione degli atti
dei quali si deduce il travisamento, non si riduce tuttavia a tale aspetto procedurale, ma
presuppone altresì che la contraddittorietà intercorra fra le conclusioni del provvedimento e gli
atti indicati. Ne segue logicamente che l’errore deducibile in questa prospettiva, in quanto
apprezzabile attraverso l’indicazione di atti singoli e determinati, deve cadere sul dato
significante costituito dalla circostanza di fatto riportata quale contenuto dell’elemento dr —\
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Non sarebbe, infine, consentito al ricorrente di beneficiare della causa di estinzione del reato,

prova, per la cui rilevabilità in questa sede è necessaria la specifica indicazione dell’atto da cui
l’elemento risulta, e non sul significato attribuibile allo stesso (Sez. 5, n. 18542 del
21/01/2011, Carone, Rv. 250168).
L’errore deducibile, peraltro, ricorre solo nei casi in cui il giudice di merito abbia fondato il
proprio convincimento su un determinato elemento che si riveli insussistente o, per come
esposto nel provvedimento impugnato, incontestabilmente diverso da quello reale, ovvero
abbia trascurato un elemento esistente e decisivo, in modo da sollecitare un intervento del
giudice di legittimità nel senso non di una reinterpretazione degli elementi valutati dal giudice

di merito, ma della verifica sulla sussistenza e sul contenuto di detti elementi (Sez. 2, n. 47035
del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv.
253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215).
Pertanto, ove la censura consista – come nel caso in esame – solo nell’esposizione di
valutazioni sul significato probatorio degli elementi di prova considerati, la situazione
denunciata non può essere ricondotta nel vizio lamentato (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012,
Maggio, Rv. 255087; Sez. 3, n. 46451 del 07/10/2009, Carella, Rv. 245611).
1.2. Infondate sono le doglianze in ordine alla violazione del principio di correlazione tra
accusa e sentenza.
È bene chiarire subito che, alla stregua di quanto si desume dalla sentenza di appello e da
quella di primo grado, l’imputato ha avuto la possibilità di esercitare pienamente il suo diritto
di difesa a fronte di un articolato e dettagliato capo di imputazione, nonché dell’indicazione
specifica da parte dei giudici di merito delle fonti di prova valutate e delle conseguenti

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argomentazioni poste a fondamento dell’affermazione della responsabilità.
E, al riguardo, va rammentato che per aversi mutamento del fatto (e la correlativa violazione
del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza) occorre una trasformazione radicale, nei
suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta
prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui
scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad
accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto
puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di
difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo,
sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto
dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).
1.3. Quanto all’affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta contestato al
capo B), va evidenziato che la Corte territoriale, sebbene a norma dell’art. 603 cod. proc. pen.
abbia acquisito la documentazione allegata all’atto di appello (entrata nella disponibilità
dell’imputato solo successivamente alla richiesta di abbreviato), ha affermato che i nuovi dati
probatori non potessero intaccare le argomentazioni della sentenza di primo grado.
Ha osservato, infatti, che vi è, comunque, prova dello svuotamento progressivo della AB
Isolanti, poiché fino a gennaio 2013 i prodotti venivano acquistati dalla AB Isolanti nonostante
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il ramo di produzione fosse stato ceduto alla DGSA Italia s.r.l. già il 2 aprile 2012 e la RE.
Distribuzione s.r.l. fosse già operativa dal 2 ottobre 2012.
Il documento attestante il patto di non concorrenza, stipulato in data 11 aprile 2012, «dà conto
che solo a far data dal 3 aprile 2013 la DGSA avrebbe potuto procedere anche alla
commercializzazione della produzione, oggetto del contratto di cessione del ramo di azienda e
che, a partire dalla medesima data, la fallita avrebbe dovuto “dismettere ogni attività residua”
inerente al ramo di azienda conferito. Il documento non contiene alcun impedimento per AB
Isolanti di procedere alla commercializzazione dei prodotti e nello specifico i pannelli isolanti:

DGSA “all’abituale clientela” per un periodo di 12 mesi e, per un periodo massimo di 12 mesi,
vendere alla DGSA le materie prime occorrenti alla produzione; in quest’ottica era prevista
altresì la compensazione dei rispettivi debiti e crediti» (così la sentenza qui in esame a pag.
24).
La Corte territoriale ha, quindi, messo in evidenza che i «rapporti (stabili e permanenti) tra
l’imputato, per AB Isolanti, e PE Distribuzione, che prevedevano la vendita dei materiali – sia i
pannelli sia il materiale per la lavorazione – alla PE Distribuzione, non potevano essere in alcun
modo formalizzati perché costituivano violazione del contratto di non concorrenza dell’aprile
2012 con la DGSA. La modifica dell’oggetto sociale della PE Distribuzione nell’ottobre 2012, in
esatta corrispondenza al deposito delle prime istanze di fallimento nei confronti della AB
Isolanti e la circostanza che la PE Distribuzione non fosse un cliente abituale della fallita (cui, in
base al patto di non concorrenza, la fallita sarebbe stata autorizzata a vendere la merce per un
ulteriore altro anno) costituiscono riprova da un lato della violazione del patto di non
concorrenza, dall’altro rappresentavano una ulteriore e fondamentale utilità per la fallita: a
fronte dei consistenti acquisti che CARICARI, quale legale responsabile dell’AB Isolanti, aveva
effettuato dalle due parti civili (acquisti che questi sapeva di non essere in grado di pagare), la
vendita del materiale a PE Distribuzione (che aveva il solo compito di una ulteriore rivendita)
consentiva di frapporre tra sé e i creditori una società terza, su cui i creditori della fallita non
avrebbero potuto rivalersi, e faceva apparire l’esistenza di poste attive nei confronti
dell’acquirente PE Distribuzione, pur nella accertata consapevolezza in capo all’imputato che
questa non era in grado di onorarle (come di fatto avvenuto)» (pagg. 24 e 25 della sentenza di
appello).
Ha in definitiva evidenziato la Corte di Appello che, nella condizione di insolvenza e in
corrispondenza alle prime istanze di fallimento, «si è pensato bene di “costruire” un acquirente
(la Pe Distribuzione) – che, per tale diventare, ha dovuto modificare il proprio originario
oggetto sociale – “non fallibile” (la richiesta del curatore del fallimento AB Isolanti S.r.l. di
dichiarare il fallimento del debitore PE Distribuzione S.r.l. non è stata rigettata, come pare
sostenere l’imputato, per inesistenza dello stato di insolvenza, ma perché la S.r.l. in questione
è stata ritenuta dal tribunale di Bergamo “soggetto non fallibile”); a questo soggetto sono stati
ceduti tutti i materiali di proprietà della fallita, e ciò nella consapevolezza che l’acquirente non
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ciò è tanto vero che secondo l’accordo, AB Isolanti poteva continuare a vendere i prodotti

era in grado di onorare il debito e non aveva alcuna garanzia di solvibilità. L’operazione è stata
certamente concordata tra i soggetti interessati se solo si tiene conto, tra l’altro, che, in data
13 gennaio 2015, a seguito di richiesta del fallimento della PE Distribuzione, amministrata da
Canali Adriano, questi precisava di essere amministratore anche della DGSA» (pag. 25 della
sentenza).
In tali termini, dunque, i giudici di merito hanno ricostruito le operazioni dolose cui fa
riferimento il capo B) delle imputazioni, ulteriormente precisando che «la PE Distribuzione si è
inserita nella catena di commercializzazione in violazione del patto di non concorrenza,

inserimento aveva finalità elusive e pienamente inseribili nella fattispecie criminosa contestata
al capo B: la vendita del materiale a detta società, priva di qualsiasi garanzia patrimoniale
(occorre infatti evidenziare come del tutto pretestuosa sia la linea difensiva che adduce che PE
Distribuzione sospese i pagamenti non sapendo se doveva pagare la fallita o il Credito
Bergamasco, tenuto conto che, dall’accordo transattivo appena citato, risulta che la PE
Distribuzione, il 12 marzo 2014, convenne in giudizio il fallimento e il Credito Bergamasco al
fine di vedere accertato il titolare attivo del diritto di credito di C 704.180 e che a ciò era
seguita dichiarazione dell’Istituto di credito di rinuncia alla cessione e la esclusione,

“con

numerose comunicazioni scritte” di essere titolare del credito de quo affermando che lo stesso
competeva al fallimento AB Isolanti S.r.l. “ribadendo tale circostanza successivamente anche
nella comparsa di costituzione nel giudizio”) consentiva alla fallita di apparire come creditrice di
ingentissime somme (pari a quasi 1 milione di euro) di cui conosceva la non recuperabilità,
mentre nella realtà si era così privata di cespiti attivi.
I documenti allegati dall’imputato alla richiesta di concordato e poi alla istanza di fallimento
contengono l’evidenziazione delle ingentissime perdite della società, risalenti già al 2011, e
dimostrano in maniera inequivocabile che l’intera operazione descritta al capo B
dell’imputazione era volta a mascherare lo stato di dissesto, trasformando debiti che la società
poi dichiarata fallita aveva (anche nei confronti delle odierne parti civili), in crediti verso altra
società, la PE Distribuzione, che l’imputato sapeva perfettamente che mai avrebbe provveduto
a pagare quelle somme» (pagg. 25 – 26 della sentenza).
1.4. Alla stregua di quanto su riportato in relazione alla ricostruzione dei fatti ascritti al
CARICARI, è del tutto evidente come la Corte territoriale abbia ripercorso, con una valutazione
puntuale, coerente e logica delle risultanze processuali, l’iter argomentativo utile
all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di bancarotta impropria contestato
nel capo di imputazione sub lettera B.
Va qui ricordato che l’art 223, secondo comma, n. 2 legge fallimentare prevede due autonome
fattispecie criminose; esse, dal punto di vista oggettivo, non presentano sostanziali differenze,
mentre, da quello soggettivo, vanno tenute distinte: infatti, nell’ipotesi di causazione dolosa
del fallimento questo è voluto specificamente, mentre nel fallimento conseguente ad operazioni
dolose esso è solo l’effetto di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a
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divenendo società che commercializzava i prodotti della fallita; che, in ogni caso, tale

produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell’operazione ha accettato il
rischio della stessa. La prima fattispecie è dunque a dolo specifico, mentre la seconda è a dolo
generico.
In ragione di ciò, da tempo questa Corte ha avuto modo di affermare che non cade in
contraddizione il giudice di merito che ritenga insussistente il dolo (specifico) diretto alla
causazione del fallimento e, al contempo, ravvisi il dolo (generico) in relazione a singole
operazioni che hanno determinato il fallimento (Sez. 5, n. 11945 del 22/09/1999, de Rosa G
ed altri, Rv. 21485601; Sez. 1, n. 7136 del 25/04/1990, De Sena, Rv. 18435901).

illegittimità costituzionale della norma; la fattispecie configura un reato la cui condotta è
certamente a forma libera, ma adeguatamente definita nella sua identità da una serie di indici
terminologici sufficientemente determinati: “la definizione dell’elemento materiale, in
connessione alla configurazione di un reato proprio del ceto gestorio di una società
commerciale, evidenzia come le “operazioni” rilevanti siano esclusivamente quelle che si
traducano in una attività attinente alla funzione che qualifica i soggetti attivi selezionati dalla
norma incriminatrice. In secondo luogo il fatto che le operazioni debbano essere “dolose”
evoca immediatamente come l’atto di gestione debba essere posto in essere dall’autore tipico
con abuso della propria carica ovvero contravvenendo ai doveri che la stessa gli impone, atteso
che tale attributo – altrimenti del tutto inutile sotto il profilo tecnico-penalistico alla luce
dell’art. 43 c.p. – evidenzia un connotato d’intrinseca illiceità della condotta, anche a
prescindere dai suoi effetti” (così in motivazione Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014, Geronzi e
altri, Rv. 26380401).
1.5. Nel caso in esame i giudici di merito hanno correttamente ritenuto configurabile
l’ipotesi del fallimento determinato da operazioni dolose, incidenti pesantemente
sull’aggravamento di un dissesto già in itinere.
Le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma secondo, n. 2, I. fall. attengono alla
commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all’organo
amministrativo nell’esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi
per la “salute” economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio
patrimoniale discendente non già direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo
(distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore
complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un
procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all’esito divisato (ex multis, Sez. 5,
n. 47621 del 25/09/2014, Prandini e altri, Rv. 26168401).
Si è così, per esempio, affermata la configurabilità della fattispecie di fallimento cagionato da
operazioni dolose anche con rifermento a società che avevano emesso fatture nei confronti di
società c.d. “cartiere”, nel quadro di una vicenda comunemente definita “truffa carosello”,
osservandosi che, poiché «il meccanismo della emissione di fatture per operazioni
intracomunitarie inesistenti risponde ad una precisa finalità di violazione delle norme tributarie
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Va pure ricordato che è stata già ritenuta la manifesta infondatezza della questione di

nazionali (nella prospettiva della generazione del credito di IVA, invece non spettante, verso lo
Stato), è altrettanto logico ritenere che il perpetuarsi della operazione in frode all’Erario
esponga (nel prevedibile caso di accertamento dei reati, nella specie concretizzatosi) le società
protagoniste, a un dissesto di proporzioni tanto più rilevanti quanto più elevato siano il
fatturato interessato dalle frodi e la percentuale di incidenza dello stesso sull’intero movimento
di affari della società (così Sez. 5, n. 41055 del 04/07/2014, Crosta, in motivazione).
1.6. Manifestamente infondate devono poi ritenersi le censure della difesa del CARICARI
in ordine alla configurabilità nel caso in esame di una condotta di carattere distrattivo,

cui all’art. 216 comma 1 e non in quella contestata di cui all’art. 223, comma 2, n. 2 I. fall.
Come si è visto le condotte poste in essere non si sono affatto limitate ad una cessione di un
ramo commerciale, ma si sono sostanziate in un più complesso meccanismo finalizzato ad
aggravare fraudolentemente il dissesto della società A.B. Isolanti, mediante assunzione di
obbligazioni e correlate attività di commercializzazione tramite altre società di capitali
comunque riconducibili al CARICARI.
In proposito vanno richiamati i principi costantemente affermati da questa Corte, per i quali fra
il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e quello di bancarotta impropria per causazione
del dissesto con operazioni dolose, ove contestati in relazione alla medesima procedura
fallimentare, non è configurabile il concorso formale, rimanendo pertanto il secondo reato
assorbito nel primo nel caso in cui la relativa condotta sia individuata nell’imputazione con
riguardo agli stessi fatti addebitati nell’accusa di bancarotta fraudolenta (Sez. 5, n. 44103 del
27/06/2016, Ferlaino, Rv. 268207). Si è per questo precisato che le operazioni dolose, in
quanto causa del dissesto, per acquisire autonoma rilevanza penale ai fini della configurabilità
del reato di cui all’art. 223, comma secondo, n. 2 legge fall., devono consistere in fatti diversi
da quelli contestati nell’imputazione di bancarotta fraudolenta, in termini tali da integrare un
concorso materiale con questi ultimi (Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016, Zaccaria, Rv. 269019;
conforme: Sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014, Lorenzini e altro, Rv. 260142).
Nel caso in esame non è stata contestata la bancarotta per distrazione in relazione agli stessi
fatti correttamente sussunti nella fattispecie di cui all’art. 223, comma secondo, n. 2 legge
fall., perché relativi a plurime operazioni di maggiore complessità strutturale rispetto a
condotte di bancarotta patrimoniale, che si sono sostanziate in illecite iniziative societarie
implicanti un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all’esito divisato (si
vedano in materia la già citata Sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014, Lorenzini, Rv. 260142; Sez.
5, n. 34559 del 19/05/2010, Biolè, Rv. 248167).
1.7. Né hanno maggior pregio le censure con le quali il ricorrente si duole del fatto che
la Corte territoriale non avrebbe approfondito il tema del nesso di causalità tra le operazioni
dolose e l’aggravamento del dissesto della società fallita.
Va detto in primo luogo che sul tema non risultano proposte dal difensore dell’imputato
specifiche doglianze nell’atto di appello.
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relativamente ad un “ramo commerciale” della società, sussumibile al più nella previsione di

Invero, così come anche desumibile dall’incontestata sintetica esposizione dei motivi di appello
nella sentenza qui in esame, l’imputato si è limitato (oltre che a chiedere la acquisizione della
documentazione allegata all’atto di appello) a dolersi della infondatezza dell’accusa di aver
ceduto senza corrispettivo alla P.E. Distribuzione s.r.l. il ramo d’azienda relativo alla
commercializzazione dei pannelli in polistirene estruso, la cui produzione era già stata
trasferita alla DGSA Italia S.r.l. con il contratto di cessione di ramo d’azienda del 2 aprile 2012.
Ha quindi sostenuto la difesa che l’affitto del ramo d’azienda alla DGSA Italia S.r.l. aveva ad
oggetto non solo la produzione dei pannelli ma anche la loro commercializzazione, circostanza

2012 e, soprattutto dalla integrazione all’art. 7 del contratto, stipulata il giorno 11 aprile 2012,
nella quale viene data miglior specificazione al “patto di non concorrenza” tra le due società, e
di cui ai documenti 1 e 2 allegati all’atto d’appello.
Quanto all’altra condotta contestata (acquisto in proprio del materiale destinato alla successiva
commercializzazione da parte della P.E. Distribuzione s.r.I., cui veniva rivenduto con un
sovrapprezzo del tutto simbolico per un ammontare complessivo di C 800.000 e senza alcuna
garanzia di solvibilità), la difesa aveva osservato che le fatture allegate all’atto d’appello, che
concernono la vendita del medesimo prodotto ad altri acquirenti, dimostrerebbero che il
materiale era stato venduto alla P.E. Distribuzione s.r.l. con un sovrapprezzo identico a quello
praticato per altre società.
Le ulteriori censure avevano riguardato la esigibilità dei crediti vantati dalla fallita nei confronti
della P.E. Distribuzione s.r.I., mentre nessuna doglianza era stata svolta sulla insussistenza del
nesso di causalità.
Legittimamente, dunque, la Corte territoriale non si è occupata della questione, limitandosi a
dare atto della puntuale ricostruzione della vicenda come desumibile dall’articolata motivazione
della sentenza di primo grado.
In effetti, la lettura di tale motivazione consente di chiarire la piena sussistenza di tutti gli
elementi costitutivi del reato di causazione del fallimento mediante operazioni dolose.
Il G.U.P. ha infatti evidenziato che, nel momento in cui la società era stata colpita dalla crisi di
mercato (nell’anno 2012), il CARICARI aveva deciso di affrontare tale crisi senza prestare
attenzione agli interessi dei creditori.
Lo stesso imputato aveva dichiarato di aver cercato di salvare la sua azienda, di sistemare i
suoi dipendenti anche facendoli assumere da altre società, ma di essersi arreso quando non
aveva più ottenuto finanziamenti da parte delle banche.
La gestione della società appariva “opaca” anche con riferimento a condotte che non erano
state poi cristallizzate in ipotesi d’accusa, tenuto conto che alla fine dell’anno 2012 risalivano le
prime richieste di fallimento e che i bilanci degli ultimi tre esercizi della società presentavano
perdite rilevanti e crescenti.
In questo contesto problematico, il curatore aveva valorizzato l’operazione posta in essere da
CARICARI in relazione al ramo “commercializzazione” dell’azienda, che veniva conferito, in
10

che emergerebbe con assoluta chiarezza dal contratto di affitto di ramo di azienda del 2 aprile

fatto, senza nessun rapporto giuridico formale e, quindi, senza corrispettivo alla P.E.
Distribuzione s.r.I., società costituita nell’ottobre 2012, quando già erano state presentate
istanze di fallimento della A.B. Isolanti s.r.I..
La nuova società vedeva come punto di riferimento per gli acquisti il CARICARI e la
partecipazione di alcuni dipendenti di A.B. Isolanti s.r.l. (tre soci su cinque); inoltre operava
nella stessa sede sociale, con lo stesso personale e si rivolgeva alla stessa clientela.
Nella sentenza di primo grado allora sono state tratte le seguenti conclusioni: «appare quindi
con evidenza la scelta di aggravare il dissesto della A.B. Isolanti, creando una società

era già in fase di dissesto economico, continuava ad acquistare le materie prime dalle società
Arcoplex e Sector 2, per oltre 800.000 mila euro, non le pagava, le assemblava e cedeva tutto
con un leggero sovraprezzo (che dalla contabilità non risulta neanche essere stato versato) alla
P.E. Distribuzione s.r.I.. La società fallita non ha quindi onorato il debito (credito) vantato dalla
Sector 2 e Arcoplex per la fornitura ricevuta (l’ultima fattura onorata risale infatti all’agosto
2012) e tutto il prodotto creato è stato di fatto commercializzato dalla P.E. Distribuzione s.r.I.,
società apparente se si considera la tempistica della sua costituzione, la stessa sede sociale, la
stessa clientela e la compagine associativa formata da dipendenti della A.B. Isolanti s.r.I.. È
quindi evidente che l’acquisto effettuato dalla fallita pari a circa 800,000 mila euro di materiali
non pagati e trasferiti di fatto alla P.E. Distribuzione ha aggravato significativamente il dissesto
in cui versava la A.B. Isolanti che è subito dopo fallita, con ciò concretizzando i requisiti chiesti
dall’art. 223 comma 2 numero 2 R.D. n. 267/1942».
È del tutto evidente come nel caso in esame i giudici di merito abbiano correttamente ritenuto
sussistente il nesso di causalità richiesto dalla fattispecie di reato contestata.
Peraltro rimane del tutto irrilevante che a causare il dissesto siano state anche altre
circostanze, quali la crisi del settore nel quale operava la società fallita, giacché va ribadito
che, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall’art. 223, secondo
comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompono il nesso di causalità tra
l’operazione dolosa e l’evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla
condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di
cui all’art. 41 cod. pen., né il fatto che l’operazione dolosa in questione abbia cagionato anche
solo l’aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto
storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura
economica ed implica un fenomeno in sé reversibile (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu e
altro, Rv. 26218901; Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, Besurga, Rv. 25905101; Sez. 5, n.
17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti S.p.a. e altri, Rv. 24731601).
1.8. Quanto all’elemento soggettivo del reato già nella sentenza di primo grado era
stata valorizzata la complessiva fraudolenta gestione delle plurime società ricollegabili a
CARI CARI.

11

“fotocopia” che di fatto la sostituisce, che gestisce gli utili. Ed infatti la A.B. Isolanti, mentre

L’imputato peraltro si era manifestato come profondo conoscitore dei meccanismi economici
che -consentono di salvaguardare il proprio patrimonio, poiché aveva costituito nel 2011 un
fondo patrimoniale (di cui si dava atto in sede di denuncia-querela presentata dalle società
Arcoplex e Sector 2) per porre al riparo anche i suoi beni personali; fondo in cui CARICARI e la
moglie avevano fatto confluire diversi beni immobili, sia di proprietà esclusiva, sia di proprietà
comune, per far fronte ai bisogni della famiglia.
Con specifico riferimento ai fatti di cui al capo B) delle imputazioni si è già visto come le
operazioni poste in essere dal CARICARI fossero tutte finalizzate a tradire le pretese creditorie

Giova allora ribadire che il reato in esame si sostanzia in un’eccezionale ipotesi di fattispecie a
sfondo preterintenzionale, sicché l’onere probatorio dell’accusa si esaurisce nella dimostrazione
della consapevolezza e volontà della natura “dolosa” dell’operazione alla quale segue il
dissesto, nonché dell’astratta prevedibilità di tale evento quale effetto dell’azione antidoverosa,
non essendo necessarie, ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo, la rappresentazione
e la volontà dell’evento fallimentare (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di
Rieti S.p.a. e altri, Rv. 24731501; si vedano anche Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rampino,
Rv. 26220701; Sez. 5, n. 2905 del 16/12/1998, Carrino G ed altri, Rv. 21261301).

2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di
legge con riferimento all’affermazione di responsabilità per il delitto di insolvenza fraudolenta.
2.1. Ancora una volta tutte le doglianze difensive si traducono in censure di merito,
inammissibili in questa sede.
Rispondendo ai motivi di appello, la Corte territoriale ha evidenziato che «la linea difensiva,
con riferimento a detto reato, si limita a prospettare la piena consapevolezza da parte dei
fornitori del grave stato in cui versava la società dell’imputato. La documentazione allegata a
supporto delle parti civili smentisce detta prospettazione, tenuto altresì conto del fatto che
appare evidente che mai queste si sarebbero esposte in maniera così consistente qualora
avessero solo sospettato che i pagamenti delle forniture sarebbero rimasti inevasi: è del tutto
certo che l’imputato mai rappresentò alle parti civili la stipulazione del contratto di affitto di
azienda alla DGSA (la circostanza è esplicitamente ammessa dallo stesso imputato che assume
che detta cessione avrebbe potuto essere conosciuta, dai suoi danti causa, solo che si fossero
rivolti alla Camera di Commercio chiedendo una visura della società); certamente CARICARI
neppure rappresentò la perdita (già esistente a fine 2011 di quasi un milione di euro) e il
successivo deposito di due istanze di fallimento nell’ottobre 2012.
Di fatto l’ordinativo di quantitativi consistenti di merce, in presenza di condizioni economiche e
patrimoniali decisamente mutate rispetto a quelle precedentemente esistenti, taciute ai propri
fornitori (cui pure non erano comunicati i diversi regimi giuridici intervenuti (trasformazione
della S.p.A. in S.r.l.) sono tutti elementi espressivi della volontà dell’imputato di ottenere le
forniture pur nella consapevolezza di non potere/volere in alcun modo far fronte ai pagamenti.
12

della società poi fallita.

Tale consapevolezza è resa manifesta, infine, da una serie di elementi non contestati dalla
difesa: la costituzione di un fondo, in cui l’imputato ha fatto confluire i beni immobili familiari,
fondo non aggredibile dai creditori della società; la rivendita dei materiali acquistati a società
terza – PE Distribuzione S.r.l. -; la ferma opposizione a restituire i pannelli presenti nello
stabilimento alla Sector 2 perché, asseritamente, “già venduti a società terza”; il deposito di
una istanza di concordato preventivo in bianco una volta appreso che l’assegno postdatato in
possesso della parte civile Alcoplex Trading sarebbe stato presto posto all’incasso in banca»
(pagg. 26 – 27 della sentenza).

assumere rilievo anche il silenzio dell’agente, quale forma di dissimulazione del proprio stato di
insolvenza, nel caso in cui tale condizione non sia stata manifestata all’altra parte contraente al
momento della stipula del contratto, con il preordinato proposito di non adempiere alla
prestazione scaturente dal rapporto contrattuale (nella specie è stata ritenuta immune da
censure la condanna per insolvenza fraudolenta degli amministratori di una società che
avevano concluso un contratto con una società di trasporti tacendo il conclamato stato di
insolvenza in cui versava la società amministrata, assumendo l’obbligo del pagamento delle
prestazioni con scadenza nello stesso giorno della presentazione della domanda di concordato)
(Sez. 2, n. 8893 del 03/02/2017, Ferri e altro, Rv. 269682; Sez. 2, n. 39890 del 22/05/2009,
Cuccinotto, Rv. 24523701; Sez. 2, n. 34192 del 11/07/2006, Leopaldi, Rv. 23477401; Sez. 2,
n. 29454 del 05/06/2003, Candido, Rv. 22674701).
D’altronde, la prova del proposito di non adempiere la dovuta prestazione può essere desunta
anche da argomenti induttivi seri ed univoci, ricavabili dal contesto dell’azione e da
comportamenti anche successivi alla assunzione della obbligazione (Sez. 2, n. 6847 del
21/01/2015, Spalanzino, Rv. 26257001; Sez. 2, n. 39887 del 16/06/2015, Straputicari e altri,
Rv. 26451401; Sez. 2, n. 39890 del 22/05/2009, Cuccinotto, Rv. 245237; Sez. 2, n. 14990 del
11/07/1977, Borgia, Rv. 13735601).

3. Infondato è l’ultimo motivo con il quale si lamenta violazione di legge in ordine al mancato
ritenuto assorbimento del reato di insolvenza fraudolenta in quello di bancarotta impropria.
Il ricorrente, pur riconoscendo che in astratto tali delitti possano concorrere, sostiene che nel
caso in esame ciò sia precluso dalla circostanza che la condotta rilevante ai sensi dell’art. 641
cod. pen. “sia parte integrante del reato di bancarotta”.
3.1. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che i reati di appropriazione indebita e
bancarotta patrimoniale, pur essendo fattispecie tra loro strutturalmente diverse, contemplano
elementi costitutivi che danno luogo ad un reato complesso ex art. 84 cod. pen., sicché gli
stessi fatti riconducibili nel reato di appropriazione indebita possono essere contestati, dopo la
declaratoria di fallimento, come bancarotta (Sez. 5, n. 2295 del 03/07/2015, P.C. in proc.
Marafioti e altri, Rv. 26601901; Sez. 5, n. 48743 del 29/10/2014, Flecchia, Rv. 261301; Sez.
5, n. 37298 del 09/07/2010, Lombardo e altro, Rv. 248640).
13

(Th

2.2. Va qui ribadito che, ai fini della configurabilità del reato di insolvenza, può

Peraltro anche la decisione irrevocabile di estinzione per prescrizione del delitto
d’appropriazione indebita imputato all’amministratore di una società non preclude, dopo
l’intervento della dichiarazione di fallimento della società, l’esercizio dell’azione penale nei
confronti dello stesso per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione dei medesimi beni.
Si è precisato, infatti, che le due fattispecie sono strutturalmente diverse, integrando, se
consumate contestualmente, un reato complesso con assorbimento del delitto d’appropriazione
indebita in quello di bancarotta fraudolenta e, se realizzate in tempi diversi, un reato
progressivo, con conseguente applicazione dell’art. 170 cod. pen. (Sez. 5, n. 4404 del

Si è pure affermato, tuttavia, che il delitto di bancarotta fraudolenta può concorrere con quello
di truffa e con quello di appropriazione indebita, sia perché l’obiettività giuridica delle distinte
ipotesi delittuose è diversa, sia perché

l’iter criminis

della seconda si esaurisce con

l’acquisizione di beni mediante mezzi fraudolenti, mentre il fatto dell’imprenditore truffaldino,
che sottragga successivamente alla garanzia patrimoniale le entità economiche illecitamente
acquisite al suo patrimonio, costituisce un’azione distinta ed autonoma, punita a titolo di
bancarotta fraudolenta, se viene dichiarato il fallimento (Sez. 5, n. 39610 del 21/09/2010,
Meschieri e altro, Rv. 24865201; Sez. 5, n. 42635 del 04/10/2004, Collodo ed altri, Rv.
22990701; Sez. 6, n. 6791 del 10/04/2000, Salerno ed altri, Rv. 21671201; Sez. 5, n. 8805
del 17/05/1985, Drogo, Rv. 17064201; Sez. 5, n. 11711 del 08/10/1997, Romano,

Rv.

20927001).
3.2. Nel caso in esame non può operare l’assorbimento invocato dal ricorrente.

Invero i fatti contestati nel capo C) delle imputazioni, sussunti nella fattispecie di cui all’art.
641 cod. pen., non sono gli stessi oggetto della imputazione di bancarotta di cui al capo B).
È sufficiente confrontare le due imputazioni per verificare che il nucleo centrale delle condotte
del delitto di insolvenza fraudolenta è costituito dall’acquisto di materiale dalle due società
fornitrici con il proposito di non pagare, mentre quello del delitto di bancarotta impropria è
costituito da una serie di operazioni fraudolente, sostanziatesi in un complesso meccanismo
(così come meglio descritto sopra nel paragrafo sub n. 1), nell’ambito del quale l’assunzione di
obbligazioni non adempiute si colloca solo come antefatto.

18/11/2008, Ricci e altri, Rv. 241887; Sez. 5, n. 37567 del 04/04/2003, Sivieri, Rv. 228297).

Non può sostenersi quindi che vi sia “identità” delle condotte, tanto da consentire
l’assorbimento del delitto d’appropriazione indebita in quello di bancarotta fraudolenta,
potendo essi concorrere ed essere avvinti dal vincolo della continuazione ex art. 81 cod. pen.,
così come correttamente ritenuto dai giudici di merito.
E in proposito è doveroso richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza maggioritaria di
questa Corte, secondo i quali l’identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza
storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi
costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo
e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, P.G. in proc. Donati ed altro, Rv. 23179901).

(2
2

14

In applicazione di tali principi questa Sezione ha ribadito, in un caso di “bis in idem” tra
processi aventi ad oggetto il reato di truffa aggravata e di bancarotta fraudolenta, che l’identità
del fatto deve essere valutata in relazione al concreto oggetto delle imputazioni, senza
confrontare gli elementi delle fattispecie astratte di reato (Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016,
Robusti e altro, Rv. 26850201).
Tali principi sono in linea con l’orientamento espresso dalla Corte europea dei diritti dell’uomo
(si veda in particolare la sentenza Grande Stevens c. Italia del 4 marzo 2014), secondo la
quale il principio del “ne bis in idem” impone una valutazione ancorata ai fatti e non alla

restrittiva in vista della tutela dei diritti della persona.
Si è affermato, quindi, che la nozione di “condotta” si traduce nell’insieme delle circostanze
fattuali concrete, collocate nel tempo e nello spazio, la cui esistenza deve essere dimostrata ai
fini della condanna.
Negli stessi termini si era già espressa la sentenza della Grande Camera, 10 febbraio 2009,
Zolotoukhine contro Russia, che, intervenendo per risolvere un articolato conflitto
manifestatosi tra le sezioni della Corte EDU sulla portata dell’art. 4 del Protocollo n. 7 alla
CEDU, aveva affermato che la medesimezza del fatto si apprezza alla luce delle circostanze
fattuali concrete, indissolubilmente legate nel tempo e nello spazio.
Tali principi non sono stati messi in discussione dalla più recente sentenza 15 novembre 2016,
A e B contro Norvegia, con la quale la Grande Camera della Corte di Strasburgo ha impresso
un nuovo sviluppo alla materia del divieto “convenzionale” di

bis in idem alle ipotesi di

duplicazione dei procedimenti sanzionatori per il medesimo fatto (si veda in proposito la
motivazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 43 del 24 gennaio 2018).
Non è fuor di luogo, peraltro, ricordare che, con la sentenza n. 200 del 21 luglio 2016, la Corte
costituzionale, nel dichiarare illegittimo l’art. 649 cod. proc. pen. (per violazione dell’art. 117,
primo comma, Cost., in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU) nella parte in cui
esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra
il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo
procedimento penale, ha recepito sul piano interpretativo i principi affermati dalla Corte
Europea sul criterio dell’idem factum e non dell’idem legale onde valutare la medesinnezza del
fatto storico oggetto di nuovo giudizio.
Si è, infatti, affermato, che – se è vero che appare ormai pacifico che la Convenzione
recepisce, nell’interpretare il principio del ne bis in idem (che vieta di perseguire o giudicare
per un secondo illecito una persona già condannata o sanzionata per gli stessi fatti), il più
favorevole criterio dell’ idem factum anziché la più restrittiva nozione di idem legale – il «fatto
storico-naturalistico rileva, ai fini del divieto di bis in idem, secondo l’accezione che gli
conferisce l’ordinamento, perché l’approccio epistemologico fallisce nel descriverne un contorno
identitario dal contenuto necessario. Fatto, in questa prospettiva, è l’accadimento materiale,

qualificazione giuridica degli stessi, dal momento che quest’ultima è da ritenersi troppo

certamente affrancato dal giogo dell’inquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di
un’addizione di elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi.
Non vi è, in altri termini, alcuna ragione logica per concludere che il fatto, pur assunto nella
sola dimensione empirica, si restringa all’azione o all’omissione, e non comprenda, invece,
anche l’oggetto fisico su cui cade il gesto, se non anche, al limite estremo della nozione,
l’evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la modificazione della realtà indotta dal
comportamento dell’agente. È chiaro che la scelta tra le possibili soluzioni qui riassunte è di
carattere normativo, perché ognuna di esse è compatibile con la concezione dell’idem factum.

il riemergere dell’idem legale. Esse, infatti, non possono avere alcun rilievo ai fini della
decisione sulla medesimezza del fatto storico. Ad avere carattere giuridico è la sola indicazione
dei segmenti dell’accadimento naturalistico che l’interprete è tenuto a prendere in
considerazione per valutare la medesimezza del fatto».
Nella sentenza della Corte Costituzionale, peraltro, si prende atto che «l’identità del “fatto”
sussiste – secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. un. 28 giugno 2005, n. 34655) quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in
tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze
di tempo, di luogo e di persona» (sentenza n. 129 del 2008). È in questi termini, e soltanto in
questi, in quanto segnati da una pronuncia delle sezioni unite, che l’art. 649 cod. proc. pen.
vive nell’ordinamento nazionale con il significato che va posto alla base dell’odierno incidente
di legittimità costituzionale. E si tratta di un’affermazione netta e univoca a favore dell’idem
factum, sebbene il fatto sia poi scomposto nella triade di condotta, nesso di causalità, ed
evento naturalistico».
La stessa Corte ha dato pure atto che persiste nella stessa giurisprudenza di legittimità un
orientamento minoritario, diverso da quello adottato dalle sezioni unite fin dal 2005, secondo il
quale va tenuta in conto non solo la dimensione storico-naturalistica del fatto ma anche quella
giuridica; ovvero che vanno considerate le implicazioni penalistiche dell’accadimento (Sez. 2,
n. 19712 del 06/02/2015, Alota e altri, Rv. 26354301; Sez. 2, n. 18376 del 21/03/2013, P.G.
in proc. Cuffaro, Rv. 25583701; Sez. 5, n. 16703 del 11/12/2008, Palanza e altri, Rv.
24333001).
Precisa quindi la sentenza in esame che queste e «altre simili formule celano un criterio di
giudizio legato all’idem legale, che non è compatibile, né con la Costituzione, né con la CEDU,
sicché è necessario che esso sia definitivamente abbandonato», ulteriormente ribadendo che
«il diritto vivente, con una lettura conforme all’attuale stadio di sviluppo dell’art. 4 del
Protocollo n. 7 alla CEDU, impone di valutare, con un approccio storico-naturalistico, la identità
della condotta e dell’evento, secondo le modalità con cui esso si è concretamente prodotto a
causa della prima».
3.3.

Inammissibile per carenza di interesse deve ritenersi l’ultima doglianza del

ricorrente, secondo la quale la contestazione autonoma del reato di insolvenza fraudolenta
16

Questo non significa che le implicazioni giuridiche delle fattispecie poste a raffronto comportino

determinerebbe in capo alle relative parti civili un posizione privilegiata rispetto a tutti gli altri
creditori insinuati al passivo del fallimento.
Né può rilevare in questa sede quanto assunto circa il fatto che non sarebbe consentito al
ricorrente di beneficiare della causa di estinzione del reato, prevista dall’art. 641, comma 2,
conseguente all’adempimento dell’obbligazione prima della condanna senza incorrere in
responsabilità per bancarotta preferenziale.
Tale affermazione presuppone l’evidente erronea confusione tra il patrimonio della società
fallita (sottoposto alla procedura fallimentare) e quello personale dell’imputato.

adempiere alle obbligazioni assunte con le società persone offese del delitto di cui all’art. 641
cod. pen. attingendo al suo patrimonio personale senza incorrere in responsabilità legate alla
sua carica di amministratore unico della fallita A.B. Isolanti s.r.l.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili,
liquidate nella misura qui di seguito indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla
rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida per ciascuna di
esse in complessivi euro 2500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2018
Il consigliere estensore

Il presidente

Infatti, quest’ultimo, onde usufruire della suindicata causa di estinzione, avrebbe potuto

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