Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18088 del 16/11/2016

Penale Sent. Sez. 4 Num. 18088 Anno 2017
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: IZZO FAUSTO

Data Udienza: 16/11/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
nei confronti di:
B.B.
F.F.
avverso la sentenza n. 445/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del
09/12/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/1 1/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FAUSTO IZZO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ,,<1,1 -i -D che ha concluso per otreILL

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9\12\2005 la Corte di appello di Catania, in riforma della
sentenza di primo grado, assolveva gli imputati B.B. e F.F.
Angelo, perché il fatto non sussiste, dal delitto di omicidio colposo in danno di
M.M..
Agli imputati era stato addebitato di avere, ciascuno con la propria condotta
indipendente, entrambi in qualità di medici specialisti in servizio presso il Reparto
di Ginecologia dell’ospedale di Bronte, per colpa consistita in negligenza,

della visita del 7/6/2004, il F.F., in occasione della visita del 2/8/2004, di
sottoporre la paziente M.M., gravida rispettivamente al settimo ed al
nono mese di gestazione, ai presidi diagnostici e terapeutici idonei e adeguati al
caso concreto (ovvero esame doppler e terapia con eparina) nonostante la stessa
avesse manifestato in entrambe le occasioni forti dolori alle gambe ed in
particolare alla gamba destra, così cagionando la morte della predetta M.M.,
deceduta per scompenso cardiocircolatorio acuto consecutivo ad embolia
dell’arteria polmonare, in paziente con trombosi venosa profonda dell’arto inferiore
destro (evento morte verificatosi il 12/8/2004).

2. Secondo il giudice di primo grado (sentenza del 8\5\2008), dall’istruttoria
svolta era emerso che:
– la causa della morte era certamente l’embolia polmonare scaturita dalla TVP
(trombosi venosa profonda);
– in occasione della prima ecografia la paziente aveva fatto presente di avere
dei dolori al piede ed il dr. B.B., all’esito della visita, aveva ricollegato il fatto
all’aumento di peso in gravidanza e le aveva prescritto di indossare una calza
elastica nonché di assumere il medicinale Arvenum;
– in occasione della seconda visita la paziente aveva riferito di avere ancora
dolore e che, togliendo la calza elastica, il piede si scuriva; lamentava anche dolori
all’inguine, ma il dott. F.F. l’aveva rassicurata, facendole vedere l’ecografia e
dicendole che quest’ultimo fastidio era causato dalla posizione della nascitura;
– la presenza dell’edema avrebbe certamente dovuto indurre i sanitari
all’avviamento dei necessari controlli, attraverso i quali si sarebbe scoperta la TVP
in atto e quindi avviato un corretto percorso terapeutico;
– tali controlli, ove tempestivamente disposti dagli imputati, avrebbero quindi
evitato l’evento letale.
Sulla base di tali valutazioni il Tribunale pronunciava la condanna nei confronti
degli imputati, disponendo inoltre la trasmissione degli atti al P.M. per procedere

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imprudenza ed imperizia, in particolare nell’avere omesso lo B.B., in occasione

a carico del medico curante della M.M., dott. Carmela Vinci (poi prosciolta dal
G.u.p.).

3. A seguito di appello degli imputati, la Corte distrettuale di Catania, dopo
avere premesso di non potersi dubitare che la causa della morte fosse da
identificare TVP (e nell’embolia polmonare da essa scaturita) e che tale patologia
era una complicanza non rara in gravidanza, soprattutto nelle donne con rilevante
peso corporeo (come era la M.M. secondo le stesse dichiarazioni del marito),

ad una pronuncia di assoluzione con formula piena, perché il fatto non sussiste, in
presenza di un ragionevole dubbio sulla esistenza del nesso causale; revocava
conseguentemente anche le statuizioni civili.

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di parte civile, il quale,
dopo avere premesso che la Suprema Corte ha facoltà di rilevare la inadeguatezza
della giustificazione, sia interna che esterna, della motivazione, nonché di rilevare
il travisamento della prova, lamentava il vizio della sentenza, laddove la Corte di
merito, nel ribaltare il giudizio di primo grado aveva violato il principio dell’obbligo
di una motivazione rafforzata. In particolare:
4.1. Entrambi i medici erano stati messi a conoscenza del dolore alla gamba
destra e della sua persistenza, tanto vero che lo B.B. aveva prescritto l’uso di
una calza elastica; inoltre il F.F. era stato informato dal marito della M.M.
che in assenza di calza il piede diventava scuro. Ebbene nessuno dei sanitari, pur
a conoscenza che la TVP è una complicanza frequente durante la gravidanza,
avevano pensato ad diagnosi differenziale.
4.2. La sentenza della Corte di appello era caratterizzata da plurimi
travisamenti della prova. Il C.T. del P.M. dott. R., contrariamente a quanto
sostenuto dalla Corte, aveva riferito in dibattimento che, se i medici imputati
fossero stati a conoscenza del dolore all’arto inferiore destro, avrebbero dovuto
disporre dei presidi diagnostici, quali ad esempio un ecodoppler. Il marito della
vittima, A.A., aveva riferito di avere segnalato ai sanitari
dell’annerimento della gamba, tanto che era stata consigliata una calza elastica.
Quanto alla perizia d’ufficio del dott. P., essa era solo apparentemente
favorevole agli imputati, in quanto basata sul rilievo dell’assenza di una posizione
di garanzia dei sanitari chiamati ad erogare solo una prestazione ecografica. Ma
quando, come nel caso di specie, essi vengono informati di patologie della
paziente, era loro obbligo disporre tutti gli accertamenti sanitari del caso. Tale
negligente omissione era in chiaro nesso causale con il sopravvenuto decesso.

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tale da non poter essere ignorata dai medici curanti, tutto ciò premesso addiveniva

5. Con memoria di udienza del 25\10\2016 il difensore dello B.B. chiedeva
dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto caratterizzato da una mera rilettura
del merito della vicenda. Analoga istanza veniva avanzata dal difensore del
F.F., con memoria del 27\10\2016.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

– doveva valutarsi se gli imputati, ginecologi, nel corso delle loro rispettive
visite (in occasione di controlli ecografici), avevano avuto la possibilità di desumere
dai dati anannnestici il rischio della presenza della TVP;
– il C.T. del P.M., dr. Ragazzi, aveva riferito che i sintomi di TVP (dolore,
rossore, cianosi, aumento della temperatura, crampi, aumento delle dimensioni
dell’arto, edema franco, sviluppo di circoli collaterali, phlegmasia alba dolens),
sono quanto mai aspecifici e variabili e spesso chi li presenta è in realtà affetto da
altre patologie;
– il dr. Piccirillo, esperto, nominato ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., aveva
formulato delle osservazioni favorevoli agli imputati, in particolare aveva riferito
che la TVP è normalmente preceduta da fenomeni tromboflebitici, che si
manifestano con “arrossamento marcato cutaneo con cute superficiale calda,
gonfiore, dolore spontaneo (maggiore alla palpazione), debolezza nelle gambe,
rialzo della temperatura”; l’edema che compare dopo qualche ora ne è il sintomo
più chiaro. Pertanto, un modesto edema e il dolore, specie in gravidanza, non
erano esclusivamente ascrivibili all’insufficienza venosa cronica e quindi ad un
processo tromboflebitico in corso;

pertanto, le risultanze processuali non davano contezza della certa

sussistenza dei sintomi (primo tra tutti, il significativo edema all’arto inferiore
destro) che, unitamente agli altri elementi, avrebbe dovuto indurre gli imputati ad
avviare la M.M. ai controlli del caso.
Rilevava ancora la Corte distrettuale che le dichiarazioni del A.A.
(marito delle vittima) erano sul punto generiche e riferite, più che altro, alle
condizioni del piede, che era stato esaminato dal dr. B.B. nell’occasione della
visita del 7/6/2004, in cui il sanitario aveva prescritto l’uso di una calza elastica.
In relazione alla visita del 2/8 la stessa parte civile aveva riferito che il dolore
andava e veniva e che la moglie stava bene e trascorreva “una gravidanza
normale”; pertanto da tali dichiarazioni si rilevava la presenza di generici disturbi
circolatori e non di un vero e proprio edema, con le sopraccitate caratteristiche,

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2. Nel pronunciare la condanna la Corte distrettuale ha osservato che:

idoneo ad ingenerare i dubbi quantomeno di una tromboflebite in corso idonei ad
imporre l’avvio ai controlli.
Tale circostanza era attestata anche dalla documentazione versata in atti e
riferita al momento del ricovero al pronto soccorso dell’Ospedale di Catania ove i
sanitari non avevano desunto la presenza dell’embolia in corso da alcun edema ed
anzi, si attestava “assenza di edemi e varici agli arti inferiori” e la presenza di
dispnea e dolore retrosternale. Nello stesso diario clinico era stato ribadito “no
edemi” e si era dato atto soltanto della presenza di leggeri edemi bilaterali del

Ciò aveva indotto il dr. Piccirillo a dichiarare che proprio il mancato riscontro
dell’edema aveva portato a ritenere che l’embolia polmonare si fosse prodotta
poche ore prima del decesso.
Ne ha dedotto conclusivamente la Corte di appello che non risultava provata,
oltre ogni ragionevole dubbio, la presenza di quell’edema che, per le sue
caratteristiche, avrebbe imposto agli imputati, al momento delle loro visite, di
prescrivere alla M.M. le cure appropriate.
Peraltro a tali analoghe conclusioni era giunto il G.u.p. del Tribunale di
Catania, con la sentenza che aveva assolto V.V., medico curante della
M.M..

3. La difesa di parte civile lamenta che era onere degli imputati, a fronte della
sintomatologia presente sulla paziente, valutare la possibilità di una diagnosi
differenziale.
Sul punto va ricordato che questa Corte di legittimità ha statuito che
“Risponde di omicidio colposo per imperizia, nell’accertamento della malattia, e
per negligenza, per l’omissione delle indagini necessarie, il primario ospedaliero
che, in presenza di sintomatologia idonea a porre una diagnosi differenziale,
rimanga arroccato su diagnosi inesatta, benché posta in forte dubbio dalla
sintomatologia, dalla anamnesi e dalle altre notizie comunque pervenutegli,
omettendo così di porre in essere la terapia più profittevole per la salute del
paziente” (Sez. 4, Sentenza n. 34729 del 12/07/2011, Ravasio, Rv. 251348).
Nel caso in esame la Corte di merito ha evidenziato, con motivazione coerente
e non manifestamente illogica, come al momento delle visite effettuate dai due
imputati non fosse presente una sintomatologia idonea a stimolare una diagnosi
differenziale, circostanza questa riscontrata dalla documentazione del pronto
soccorso dell’Ospedale di Catania e dal diario clinico redatto dai medici di tale
nosocomio, ove viene attestata l’assenza di edemi.

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tutto estranei alla sintomatologia in oggetto.

4. Quanto al lamentato travisamento della prova, va rammentato che esso
sussiste solo quando il giudice di merito ha utilizzato per la decisione una prova
inesistente o un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello effettivo.
Invece, quando il giudice di legittimità viene investito di un ricorso che
proponga una diversa valutazione degli elementi di prova (c.d. travisamento del
fatto), questi non può optare per la soluzione che ritiene più adeguata alla
ricostruzione dei fatti, valutando l’attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti e
consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti della censura dedotta,

giudice di merito, sempre che questa verifica non si risolva in una valutazione della
prova (ex plurimis, Sez. 4, Sentenza n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv.
229690).
Nel caso in esame non ricorre alcun travisamento della prova avendo la Corte
d’appello, nella sua diffusa motivazione, mostrato una corretta presa d’atto dei
risultati probatori in relazione ai punti essenziali determinati per la decisione.
Né può dirsi che la Corte di merito, nel riformare la sentenza di condanna di
primo grado, sia venuta meno all’obbligo di motivazione rafforzata, in quanto le
sue argomentazioni sono state puntuali nel giustificare le ragione della difformità,
con una minuziosa ricostruzione degli eventi e con il richiamo alla documentazione
dell’Ospedale di Catania, per giustificare il ragionevole dubbio sulla presenza
dell’edema e di altra significativa sintomatologia, al momento delle due visite
effettuate dagli imputati, che avrebbero imposto una diagnosi differenziale.
Si impone per quanto detto il rigetto del ricorso a cui consegue, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2016
Il Consigliere

tensore
Il Presid nte
Vincenzo Romis

Ct/er

se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia quello indicato dal

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