Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18085 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18085 Anno 2018
Presidente: VILLONI ORLANDO
Relatore: VIGNA MARIA SABINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Hadir Abderrazek, nato in Marocco il 18/06/1985
avverso l’ordinanza del 5/04/2017 della Corte di appello di Brescia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo la
declaratoria di inammissibilità del ricorso.

1

Data Udienza: 21/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5 aprile 2017, la Corte d’appello di Brescia ha rigettato
la richiesta di restituzione nel termine per presentare appello avverso la
sentenza pronunciata dal G.u.p. presso il Tribunale di Mantova il 5 ottobre 2016
nei confronti di Hadir Abderrazek.
1.1. Nell’istanza formulata alla Corte di appello territoriale il difensore di
fiducia evidenziava che il collega che lo aveva sostituito, con apposita delega,

erroneamente riferito che quest’ultimo si era limitato a leggere il dispositivo, non
indicando i termini per il deposito della motivazione.
Scaduti, pertanto, i quindici giorni previsti per il deposito della motivazione
ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e verificato che il
deposito non era avvenuto, il difensore di fiducia si limitava ad attendere la
notifica dell’avviso di deposito della sentenza da parte della Cancelleria, previsto
per il caso di superamento dei termini di legge.
Il difensore riceveva, invece, notifica dell’ordine di esecuzione per la
carcerazione e decreto di sospensione del medesimo emesso dalla Procura della
Repubblica di Mantova relativi alla stessa sentenza: solo a quel punto realizzava,
previa verifica in Cancelleria, che il Giudice si era riservato il termine di sessanta
giorni per il deposito e che la sentenza era stata, pertanto, depositata nei
termini.
L’errore in cui era incorso il collega aveva, dunque, determinato il proprio
errore, così provocando il passaggio in giudicato della sentenza.
1.2. Il difensore formulava, tuttavia, istanza ai sensi dell’art. 175 cod. proc.
pen. sostenendo che l’errore integrava comunque caso fortuito, legittimante la
richiesta di restituzione nel termine.

2.

Presentando ricorso per cassazione, il difensore di fiducia deduce

violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 606, comma 1,
lettera e), cod. proc. pen. sostenendo che ha errato la Corte d’appello a
ravvisare incuria e negligenza nel non avere prestato attenzione alla lettura del
dispositivo, trattandosi semplicemente di una percezione errata della realtà di cui
non si può attribuire una specifica colpa al difensore delegato presente in
udienza.
La Corte sbaglia, inoltre, nel ravvisare incuria e negligenza per non avere
verificato in Cancelleria, scaduti quindici giorni, le ragioni del mancato deposito,
atteso che la Cancelleria si limita a comunicare se esso sia avvenuto o meno.

2

all’udienza fissata per il giudizio abbreviato innanzi al G.u.p. di Mantova gli aveva

Ciò che si è verificato è stata una falsa rappresentazione iniziale della realtà,
dettata dalla errata percezione in udienza da parte del collega di studio del
termine del deposito della sentenza, che, conseguentemente, ha portato
all’inevitabile caduta in errore quanto al conteggio dei termini per
l’impugnazione.

3. In data 12 febbraio 2018 il Procuratore generale ha fatto pervenire le

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, conseguentemente, essere
dichiarato inammissibile.

2. Con il motivo proposto si deduce che il palese ed imprevedibile errore di
diritto commesso dal difensore nel computo del termine per proporre
impugnazione costituisce caso fortuito, e, come tale, ne impone la restituzione a
norma dell’art. 175 cod. proc. pen..
2.1. L’orientamento di gran lunga maggioritario della giurisprudenza di
questa Corte è, tuttavia, nel senso che il mancato o inesatto adempimento da
parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi
causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o di forza
maggiore che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali
legittimano la restituzione in termini — sia perché l’omesso o inesatto
adempimento deriva da una falsa rappresentazione della realtà, superabile
mediante la normale diligenza ed attenzione, sia perché non può essere esclusa,
in via presuntiva, la sussistenza di un onere dell’assistito di vigilare sull’esatta
osservanza dell’incarico conferito, nelle ipotesi in cui il controllo
sull’adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un
complesso quadro normativo (cfr., segnatamente, tra le tantissime: Sez. 6, n.
18716 del 31/03/2016, Saracinelli, Rv. 266926; Sez. 2, n. 16066 del
02/04/2015, Costica, Rv. 263761; Sez. 3, n. 39437 del 05/06/2013, Leka, Rv.
257221; Sez. 1, n. 1801 del 30/11/2012, dep. 2013, Masini, Rv. 254211; Sez.
4, n. 20655 del 14/03/2012, Ferioli, Rv. 254072; Sez. 2, n. 18886 del
24/01/2012, Dennaoui, Rv. 252812; Sez. 5, n. 43277 del 06/07/2011, Mangano,
Rv. 251695; Sez. 2, n. 48243 del 11/11/2003, La Spina, Rv. 227085; Sez. 2, n.
49179 del 11/11/2003, Sulli, Rv. 227696; Sez. 5, n. 626 del 01/02/2000, Bettili,
Rv. 215490).
2.3. Il Collegio ritiene di non dovere derogare da tale orientamento, che
risulta coerente anche con le indicazioni della giurisprudenza delle sezioni civili,
3

proprie conclusioni scritte chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

secondo la quale la decadenza da un temine processuale, ivi compreso quello per
impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in
termini, ove sia avvenuta per errore di diritto (così Sez. 6 – 3 civ., n. 17704 del
29/07/2010, Rv. 615151).

3. Alla manifesta infondatezza del motivo, segue la declaratoria di
inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il
ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in
favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende
Così deciso il 21 marzo 2018

Il Consiglier
Maria Sa

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Il Presid
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In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13

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