Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18084 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18084 Anno 2018
Presidente: VILLONI ORLANDO
Relatore: VIGNA MARIA SABINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Yaqini Adil, nato in Marocco il 15/05/1953
avverso l’ordinanza del 9/10/2015 della Corte di appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo
l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e, ai sensi dell’art. 620,
lett. I), cod. proc. pen., la restituzione nei termini del ricorrente per impugnare la
sentenza di condanna.

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Data Udienza: 21/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9 ottobre 2015, la Corte d’appello di Milano ha
dichiarato l’inammissibilità della richiesta di restituzione nel termine per
impugnare la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 21/11/2013 nei
confronti di Yaqini Adil, divenuta esecutiva il 19/09/2014.
1.1. La Corte d’appello, dopo avere premesso che in data 19 ottobre 2014
l’estratto contumaciale della pronuncia del Tribunale di Milano era stato notificato

che la difesa di Yaqini, al fine di provare il momento in cui il condannato aveva
avuto effettiva conoscenza del processo, aveva semplicemente allegato un atto
di nomina del difensore di fiducia privo di data, anche nella parte riguardante
l’autenticazione della firma di Yaqini.
La Corte ha ritenuto che ciò non fosse sufficiente a dimostrare che solo in
quel momento il condannato era venuto a conoscenza del procedimento e del
provvedimento che gravava su di lui.
Ed, inoltre, secondo la Corte di appello, la circostanza che la Cancelleria
del Tribunale avesse documentato l’istanza di accesso al procedimento in una
data che precedeva di 29 giorni la proposizione della richiesta non valeva in
alcun modo a datare la conoscenza da parte del condannato, che non era stato
raggiunto da alcuna comunicazione ufficiale dell’ordine di esecuzione adottato
dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei suoi confronti a
seguito della irrevocabilità della sentenza. Né il difensore aveva documentato la
ragione di quella richiesta di accesso agli atti.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il difensore di Yaqini,
deducendo i seguenti motivi:
2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 175,
comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui viene posto in capo all’interessato
l’onere della prova di natura negativa circa il difetto di una precedente
conoscenza effettiva del procedimento e del provvedimento.
La difesa ha allegato l’indicazione del momento in cui è venuta a
conoscenza del provvedimento e cioè allorchè, in data 29 aprile 2015, ha
inizialmente effettuato la ricerca presso il c.d. infopoint del Tribunale di Milano,
successivamente recandosi presso la Cancelleria Centrale del predetto Tribunale,
ove ha ottenuto copia urgente della sentenza.
La Corte non ha svolto, invece, attività istruttoria, né provato alcunché
circa la conoscenza effettiva da parte dell’interessato in un momento diverso.

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ai sensi dell’articolo 159 del cod. proc. pen. al difensore di ufficio, ha evidenziato

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 175
comma 2 cod. proc. pen. nella parte in cui, a sostegno della decisione, viene
indicato il presupposto della semplice conoscenza del procedimento o del
provvedimento e non quello di conoscenza effettiva.
2.3 Vizio di motivazione in relazione all’articolo 175 cod. proc. pen. nella
parte in cui si è ritenuto che la difesa abbia allegato semplicemente un atto di
nomina privo di data non fornendo così la prova del momento in cui è avvenuta
la conoscenza.

dell’assenza di data della nomina, il valore di elemento indicatore di una
presunta tardività dell’istanza proposta; del resto la nomina, proprio perché
riportante il numero di sentenza, ottenuto solo il 29 maggio 2015, non poteva
che essere successiva all’ultimo accesso.

3. In data 19 febbraio 2018 il Procuratore Generale ha fatto pervenire le
proprie conclusioni scritte chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza
impugnata e, provvedendo ai sensi dell’articolo 620 cod. proc. pen. lett. I), la
restituzione in termini del ricorrente per impugnare la sentenza di condanna
sopra indicata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento, con conseguente

annullamento dell’ordinanza impugnata.

2. In punto di diritto è rintracciabile nelle decisioni di questa Corte un
effettivo contrasto.
2.1. Secondo un primo orientamento, grava sull’istante l’onere di dare
dimostrazione, con il corredo della relativa documentazione o l’indicazione dei
diversi elementi dimostrativi, della tempestività della domanda rispetto al
momento di effettiva conoscenza dell’atto (Sez. 4, n. 39103 del 8/7/2016,
Morejon, Rv. 267607; Sez. 5, n. 18989 del 28/07/2014, Rv. 263166).
2.2. Altro indirizzo propende per una soluzione più favorevole al
condannato e più impegnativa per il giudice, secondo la quale «l’onere di
accertamento a carico del giudice riguarda non solo l’eventuale effettiva
conoscenza del procedimento da parte del condannato e la sua volontaria
rinuncia a comparire, ma, anche, l’eventuale momento – diverso da quello
allegato dalla parte – di intervenuta effettiva conoscenza della sentenza che si
intende impugnare, rispetto al quale valutare la tempestività della
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È illogico e contraddittorio attribuire a un dato neutro, quale quello

richiesta»(Sez. 6, n. 14254 del 2/3/2017, Shullazi, Rv. 269794; Sez. 1, n. 7965
del 8/1/2016, Perri, Rv. 266330; sez. 3, n. 28914 del 20/2/2013, Tonutti, Rv.
255591)
2.3. Ritiene il Collegio di dover aderire al secondo orientamento, che
impone al richiedente un onere di sola allegazione in ragione del fatto che
l’imposizione di un più gravoso impegno dimostrativo finirebbe per condizionare
negativamente l’effettività della tutela accordata al soggetto, che non abbia
avuto conoscenza del processo, mediante la riconosciuta possibilità di ottenerne

pronunce (Colozza contro Italia del 12/2/1985; Somogyi contro Italia del
18/5/2004; Sejdovic contro Italia del 10/11/ 2004, ribadita dalla Grande Camera
il 1 marzo 2006) al fine di garantire l’equità del processo e perseguita con la
riforma dell’art. 175 cod. proc. pen. introdotta dal d.l. 17 del 2005, applicabile al
caso ratione temporis.
2.4. Deve, pertanto, concludersi che compete al giudice, nel quadro di
tutte le verifiche demandategli, non soltanto valutare la fondatezza della
domanda, ma anche riscontrarne la tempestiva proposizione in relazione alla
data della conoscenza allegata dall’interessato.

3. Poiché nel caso di specie la decisione della Corte di appello di Milano si
è fondata sull’erroneo presupposto che sull’istante gravi l’onere di dimostrare la
data della conoscenza, pur a fronte dell’allegazione della stessa e di un principio
di prova conforme, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio
alla stessa Corte di appello perché proceda a un nuovo esame verificando se la
data di conoscenza all’uopo allegata possa dirsi smentita sulla base di altri
elementi di valutazione, così da far ritenere comunque tardiva l’istanza.
Proprio in considerazione degli accertamenti necessari al fine di verificare
la allegata data di conoscenza del provvedimento possa dirsi smentita, ritiene il
Collegio di non potere provvedere ai sensi dell’articolo 620 cod. proc. pen. lett.
I), nel senso richiesto dal Procuratore Generale.

P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di
appello di Milano per nuova delibazione.
Così deciso il 21 marzo 2018

Il Consigliere estensore

uno nuovo, effettività pretesa dalla Corte di Strasburgo con l’emissione di varie

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