Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18082 del 24/03/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18082 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PORTOGHESE WILLIAM N. IL 16/12/1979
avverso la sentenza n. 1242/2009 CORTE APPELLO di CAGLIARI,
del 27/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
he1arbnc1uso

Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Maurilio Prioreschi, che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso;

tiltiMEIEWEW.)

Data Udienza: 24/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1.

La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza del 27/05/2013, ha

confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Cagliari in data 5/06/2009, che
aveva dichiarato Portoghese William colpevole dei reati di furto aggravato di un
motociclo (capo A) e di ricettazione di una moto Suzuki (capo B), uniti dal
vincolo della continuazione, commessi rispettivamente il 22 ed il 23 luglio 2006
in Cagliari, condannandolo alla pena di tre anni di reclusione ed euro 1.000,00 di

alla recidiva ed alle aggravanti contestate.

2.

William Portoghese propone ricorso per cassazione censurando la

sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione della legge processuale penale – vizio di
motivazione.

Il ricorrente riporta le deduzioni svolte nell’atto di appello a

proposito dell’intrinseca inattendibilità della chiamata in correità operata dal sig.
Alba e delle incongruenze ed imprecisioni del riconoscimento fotografico operato
da tale teste alcuni mesi dopo, ma la Corte territoriale, si assume, avrebbe
minimizzato gli evidenti profili di inverosimiglianza della prova controbilanciandoli
con la solidità degli elementi qualificati come riscontri, consistenti in particolare
nel fatto che ad un metro dalla porta d’ingresso di un soggetto accusato da un
correo di aver rubato un motoveicolo si fosse trovato un altro motoveicolo
rubato, nel cui vano erano riposti i documenti del primo scooter, sebbene non sia
stato acclarato che la moto oggetto del presunto furto fosse esattamente il
veicolo indicato nel capo d’imputazione, sottratto a tale sig. Serra che lo aveva
lasciato nel cortile di uno stabile condominiale sin dal 24 giugno 2006,
verificandone la sottrazione solo un mese dopo, quando i Carabinieri avevano
rinvenuto i predetti documenti;
b)

violazione e falsa applicazione dell’art.648 cod. pen.

– vizio di

motivazione con riferimento al capo d’imputazione b). Si deduce che il giudice di
merito avrebbe fondato l’affermazione di colpevolezza ritenendo che la moto di
provenienza furtiva fosse nella disponibilità dell’imputato sul mero dato di fatto
che la stessa fosse stata rinvenuta ad un metro dalla porta di ingresso della sua
abitazione. Mancando elementi di prova sulle precise modalità della ricezione,
sarebbe stato necessario quantomeno, ad avviso del ricorrente, avere certezza in
merito al fatto che il bene di provenienza furtiva fosse nell’effettivo e pieno
possesso dell’agente. Il rinvenimento della moto nei pressi della porta di
abitazione, si assume, non dimostra il possesso e risulta illogica l’affermazione
secondo la quale la moto si trovava poco distante dal garage utilizzato

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multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti

dall’imputato, che avrebbe tenuto all’aperto, in un punto accessibile a tutti, una
moto da poco rubata, priva di targa e con documenti dai quali si potesse risalire
ad un altro furto. In ogni caso, i giudici del merito avrebbero dovuto optare,
secondo il principio del favor rei, per la qualificazione del fatto quale furto,
trovandosi di fronte ad una persona che aveva appena commesso un altro furto
ed avendo la Suzuki, rubata il 21 luglio 2006, il motore ancora caldo.

1. I motivi di ricorso, in quanto logicamente correlati, possono essere
esaminati congiuntamente. Si tratta di motivi inammissibili.
1.1. Secondo quanto si evince dalla lettura della sentenza impugnata, i
giudici di merito hanno fondato l’affermazione di colpevolezza dell’imputato in
merito al reato di cui al capo a) su una serie di elementi indiziari, tra i quali
anche le dichiarazioni rese dal chiamante in correità, che aveva fornito una
versione sufficientemente precisa e circostanziata delle modalità del furto,
connotata da dati essenziali anche quanto al tempo ed al luogo del reato, oltre
che genuina, in quanto resa a breve distanza di tempo dal fatto senza alcuna
pressione, e logicamente giustificata dall’elevatissima probabilità che il
chiamante fosse individuato quale autore del furto.
1.2. Mauro Alba aveva, infatti, riferito di essere stato indotto da un tale Willy
a rubare un motociclo in un cortile condominiale in via della Pineta di Cagliari, ivi
recandosi insieme a bordo del ciclomotore di proprietà dell’Alba, ed aveva
confessato il furto ai Carabinieri che lo avevano sottoposto a controllo per il
timore di essere identificato come autore del furto in quanto si era accorto che
diverse persone avevano assistito al fatto ed il suo scooter era munito di targa.
L’identità dell’imputato aveva trovato conferma nel fatto che, il giorno dopo, i
Carabinieri avevano rinvenuto nei pressi della sua abitazione un motociclo
Suzuki, nel cui sellino vi erano i documenti di un motociclo Aprilia che risultava
essere stato asportato dal cortile di uno stabile condominiale sito in via della
Pineta di Cagliari.
1.3. La Corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado
sottolineando la precisione delle dichiarazioni rese dal chiamante in correità in
ordine al furto, indicando con argomentazione esente da manifesta illogicità per
quali ragioni il racconto reso dal medesimo fosse verosimile, rimarcando la
conferma che a tali dichiarazioni avesse fornito la circostanza che lo scooter i cui
documenti erano stati rinvenuti nella moto Suzuki fosse stato rubato
esattamente nel luogo indicato da Mauro Alba. I giudici di merito hanno ritenuto
che il rinvenimento dei documenti nella moto parcheggiata davanti al garage
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CONSIDERATO IN DIRITTO

dell’imputato costituisse riscontro esterno alla chiamata in correità per il reato di
cui al capo a) e che il non avere l’imputato fornito alcuna giustificazione in merito
alla disponibilità della moto Suzuki, di furtiva provenienza, costituisse prova della
sua responsabilità in relazione al capo b), logicamente derivante dalla
riconducibilità all’imputato del furto della moto i cui documenti erano stati
rinvenuti sotto il sellino della Suzuki.

2. Il compendio probatorio raccolto ed elaborato nel corso del processo è

riproduca la dinamica del fatto. Ne consegue che, ai fini di valutazione della
prova, viene in rilievo il procedimento logico attraverso cui da talune premesse si
afferma la esistenza di ulteriori fatti <

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