Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18080 del 15/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18080 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D’AMICO SALVATORE nato il 07/02/1965 a PALERMO

avverso l’ordinanza del 07/12/2017 del TRIBUNALE di PALERMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;
sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI che conclude per il rigetto del
ricorso;
udito il difensore di fiducia del ricorrente, avvocato RAFFADALE ALBERTO del foro
di PALERMO che insiste per l accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 15/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Palermo, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha
confermato l’ordinanza del 6 novembre 2017 con la quale il giudice per le
indagini preliminari aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere
nei confronti di Salvatore D’Amico per i reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen e
artt. 110, 81, cpv., 629, comma 2, in relazione all’art. 628, comma 3, n. 3 cod.
pen e 7 d.l. 13 maggio 1991 convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203. Il
ricorrente è accusato, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal collaboratore di

giustizia Giuseppe Tantillo, di avere partecipato alla famiglia mafiosadenominata
Borgo Vecchio, facente parte del mandamento di Porta Nuova, occupandosi
costantemente di attività illecite, in particolare nel settore delle estorsioni, ai
danni di imprese commerciali della zona. E’ stato indicato, inoltre da Domenico
Genova, titolare di una salumeria, come una delle persone – circa una decinaalle quali pagava, più volte l’anno, la somma di 60/70 euro quale “aiuto” per i
detenuti.

2. Il ricorrente, con motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp.
att. cod. proc. pen., deduce:
2.1 la inutilizzabilità della individuazione di persona del ricorrente compiuta
da Domenico Genova perchè eseguita sulla scorta di un album fotografico
contenente dieci fotografie, senza specificazione delle caratteristiche delle
stesse, e senza essere preceduta dalla descrizione della persona da individuare,
e, quindi senza l’osservanza delle modalità e garanzie previste dall’art. 213 cod.
proc. pen. per il riconoscimento di persona che devono essere applicate anche
alla individuazione fotografica, onde conferire attendibilità al risultato di prova;
2.2 vizio di motivazione e travisamento della prova con riguardo alle
dichiarazioni rese dalla persona offesa dal reato, nel caso smentite dalle
dichiarazioni di Giuseppe Tantillo che indicava se stesso e il nipote Luigi Miceli
come i destinatari del pagamento e non nominava il D’Amico, travisamento
ravvisabile anche nella valutazione delle dichiarazioni rese dai diversi
collaboratori di giustizia, quelle di Andrea Bonaccorso e Maurizio Spataro perché
oggetto di verifica nell’ambito di separato procedimento penale dal quale il
ricorrente è stato assolto; quelle di Danilo Gravagna e Giovanni Vitale, perché
generiche sul ruolo rivestito dal ricorrente nel clan Borgo Vecchio. Le
dichiarazioni dei collaboratori, inoltre, non sono state sottoposte al necessario
triplice vaglio di attendibilità, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità non
possedendo valore di riscontro la presenza del D’Amico agli incontri al bar
Kantia, luogo, peraltro, ubicato accanto al banco di frutta e verdura della sorella

A

dell’indagato e da questi, per tale ragione, frequentato. Non sono, dunque,
acquisiti elementi indiziari sulla partecipazione del predetto all’associazione,
smentita dallo stesso Tantillo il quale escludeva che fosse “affiliato” al clan Borgo
Vecchio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. E’, in primo luogo, generico il primo motivo di ricorso che investe la
individuazione del ricorrente come una delle persone che si presentava,
sistematicamente, presso la salumeria del Genova per esigere il pagamento di
una tangente, rivendicata e giustificata come diretta ad aiutare le famiglie dei
detenuti e che il Genova corrispondeva “per non avere alcun tipo di problema”.
Le deduzioni svolte nel ricorso non si confrontano con le dichiarazioni rese dal
Genova, poste a fondamento dell’ordinanza impugnata, e dalle quali si evince
che questi aveva indicato con il soprannome a lui noto la persona che si
presentava ad esigere i pagamenti, mostrando, così che il D’Amico fosse persona
a lui nota, con la conseguenza che può ritenersi del tutto affidabile il risultato di
prova che deriva dalla compiuta individuazione fotografica potendo tale
operazione considerarsi funzionale, piuttosto che alla individuazione dell’autore
del fatto, in quanto persona sconosciuta alla persona chiamata ad eseguire la
identificazione, alla corretta identificazione dello stesso, perché persona nota.
Nel ricorso viene, altresì, omessa la circostanza che anche il ricorrente ha
ammesso di avere chiesto, in più occasioni, contributi economici al Genova, per
tale via confermando che egli era persona nota al Genova.
2.1. Le deduzioni difensive sono anche manifestamente infondate ove si
rifletta che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non determina nullità o
inutilizzabilità dell’atto di individuazione fotografica l’incompleta verbalizzazione
dei criteri di scelta delle fotografie, poiché l’inosservanza dell’obbligo di
verbalizzazione degli atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria non è
sanzionata dalla legge (Sez. 1, n. 15554 del 13/03/2009, Lo Russo e altri, Rv.
243987) e che non inficia il risultato di prova dell’atto di individuazione che,
come noto, costituisce un atto di prova atipico, la mancata adozione delle
cautele previste dall’art. 213 cod. proc. pen., quali la descrizione, prima dell’atto
ricognitivo, delle fattezze dell’autore del reato e delle circostanze della
percezione visiva avuta del medesimo, nonché la disponibilità della fotografia o
del fotogramma sulla base del quale è stato effettuato il riconoscimento (cfr. sul
punto Sez. 2, n. 9380 del 20/02/2015, Panarese ed altri, Rv. 263302).

2

1. Il ricorso è inammissibile.

3. Ad analoga sorte sono destinati i rilievi difensivi svolti con il secondo
motivo di ricorso che, decentrati rispetto alla nozione di travisamento della prova
rinvenibile nella giurisprudenza di questa Corte, si risolvono nella ripetizione di
massime giurisprudenziali sui parametri del giudizio di attendibilità dei
collaboratori di giustizia, omettendo di confrontarsi criticamente con le
precisazioni dell’ordinanza impugnata. I giudici della cautela, rispondendo ai
rilievi oggi prospettati come motivo di ricorso, hanno puntualmente esaminato le

D’Amico proprio come uno degli appartenenti alla famiglia mafiosa di Borgo
Vecchio che si occupava delle estorsioni (v. pag. 7 dell’ordinanza impugnata) ed
hanno escluso che la sintetica indicazione del Tantillo, riportata dal difensore
(secondo la quale il Genova dava i soldi a lui e al nipote, Luigi Miceli) possa
interpretarsi nel senso che esclusivamente il Tantillo ed il Miceli si occupassero di
esigere personalmente dal Genova la tangente, richiamando a tal fine le
dichiarazioni rese dal Virzì, dal quale il D’Amico si era recato in compagnia di
Luigi Miceli subito l’arresto di Giuseppe Tantillo, per essere rassicurato sulla
circostanza che il Virzì avesse corrisposto “il pizzo”, in vista del Natale, al
Tantillo. Del tutto ragionevolmente, sulla scorta di tale circostanza, i giudici a
quibus hanno ritenuto che il Miceli e D’Amico agivano insieme escludendo, così,
la contraddizione denunciata dalla difesa che, del resto, secondo la ineccepibile
ricostruzione dei giudici della cautela, fonda il giudizio di responsabilità in ordine
al reato di estorsione, in primo luogo, sulle dichiarazioni rese da Domenico
Genova, vittima del reato, che non offrono elementi per dubitare né della
ricostruzione in fatto né dell’attendibilità del racconto né della individuazione del
ricorrente come autore della richiesta estorsiva, in quanto persona ben nota al
Genova e da lui, in più occasioni, vista.

4. Nell’ordinanza impugnata sono illustrate, con riguardo al reato di cui
all’art. 416 bis cod. pen., le dichiarazioni di numerosi collaboratori che
convergono nella descrizione del ruolo dell’imputato come partecipe dei Cosa
Nostra, attraverso l’adesione alla consorteria di Borgo Vecchio e gli esiti dei
servizi di videosorveglianza e delle attività di intercettazione, che danno ampio
conto dei rapporti del ricorrente con altri sodali, fra i quali il più volte richiamato
Giuseppe Tantillo, oggetto di indagini ben prima del suo arresto, oltre che con
Domenico Tantillo, Miceli Luigi e Fabio Bonanno.

5. Tra le fonti di prova dichiarative a carico del D’Amico, a parte le risalenti
dichiarazioni rese da Spataro e Bonnaccorso, il Tribunale ha richiamato le

3

dichiarazioni rese da Giuseppe Tantillo evidenziando che questi aveva indicato il

dichiarazioni rese da Danilo Gravagna, che lo ha individuato come una degli
appartenenti alla cerchia del Tantillo; da Francesco Chiarello, che lo ha indicato
come una delle persone che portava alla moglie del Chiarello i soldi per il
mantenimento della famiglia; da Giovanni Vitale, che lo ha parimenti collocato
nel gruppo del Borgo Vecchio, indicandolo come uomo di fiducia del Tantillo e
precisando che, come tale, si occupava di estorsioni e droga, dichiarazioni che,
come evidenziato dal Tribunale, sono perfettamente convergenti tra loro e con
quelle di Giuseppe Tantillo che, a maggiore precisazione del ruolo del D’Amico

ultimo con il Ganci, reggente della famiglia, insieme a Fabio Bonanno e Luigi
Miceli, della gestione delle estorsioni oltre che incaricato dell’esecuzione di
“pestaggi”.

6. Le descritte risultanze sono state correttamente ritenute integrare gravi
indizi di colpevolezza sulla scorta di una lettura unitaria e convergente
muovendo da dati di inequivoca valenza accusatoria e, cioè, la partecipazione del
ricorrente alla estorsione in danno del Genova ed il ruolo svolto dall’indagato
nell’occasione in cui si era accompagnato a Luigi Miceli presso Tommaso Virzì,
poiché, secondo la corretta regola di inferenza logica applicata dal Tribunale, solo
l’organicità al gruppo di Borgo Vecchio ne legittimava l’ingerimento nella
condotta estorsiva e nella verifica dell’esatto pagamento della estorsione da
parte del Virzì, avvenuta in un momento di difficoltà per il gruppo, a seguito
dell’arresto di Giuseppe Tantillo. Significativamente Domenico Genova e
Tommaso Virzì, vittime dei reati di estorsione consumati dalla famiglia di Borgo
Vecchio, descrivono le attività svolte dal D’Amico esattamente nel settore di
intervento descritto dal Tantillo e dagli altri collaboratori. L’ordinanza impugnata
ha fatto, dunque, corretta applicazione dei principi di diritto enunciati da questa
Corte, in tema di valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di
giustizia, nel caso apprezzate con riguardo all’attendibilità dei dichiaranti in
ragione della loro comune partecipazione al gruppo associativo e del ruolo di
vertice della famiglia mafiosa di Borgo Vecchio rivestito da Giuseppe Tantillo e
sulla scorta di riscontri esterni individualizzanti – le dichiarazioni rese dagli altri
collaboratori e quelle delle vittime di condotte estorsive – e delle caratteristiche
che connotano la condotta di partecipazione dell’indagato che si è espressa in un
settore di fondamentale importanza per l’associazione mafiosa, fornendo un
contributo causalmente rilevante ed apprezzabile per il mantenimento in vita e
rafforzamento dell’associazione stessa.

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nel sodalizio criminoso, lo ha indicato come la persona che si occupava, da

7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma
indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende essendo imputabile a
colpa la determinazione della causa di inammissibilità. La cancelleria eseguirà le
comunicazioni di rito.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
1 ter, disp. att. cod. proc. pen..

Cosi deciso il 15 marzo 2018

Il ConsQ4iere estensore
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