Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1808 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1808 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) MELOTTI GIOVANNI N. IL 06/05/1973
avverso l’ordinanza n. 158/2011 TRIBUNALE di MONZA, del
13/06/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
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Data Udienza: 05/12/2012

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N.34725/12-RUOLO N.5 C.C.N.P.(2005)
RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 13 giugno 2011, il Tribunale di Monza, quale giudice
dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta, formulata da MELOTTI Giovanni, intesa
ad ottenere in fase esecutiva, ex artt. 666 e 671 cod. proc. pen., l’applicazione
della continuazione fra i fatti giudicati con le quattro sentenze, meglio descritte
In istanza, concernenti più reati di ricettazione, commesse in arco di tempo non

2.11 Tribunale di Monza ha rilevato la carenza della prova del programma
criminoso unico, non essendo emerso dagli atti alcun elemento da cui poter
desumere che si trattasse di reati pianificati e preventivamente deliberati,
almeno nelle linee fondamentali, sin dal momento di commissione del primo
reato, essendo invece da ritenere che si trattasse di reati commessi per
contingenti opportunità delinquenziali.
3.Avverso detto provvedimento del Tribunale di Monza propone personalmente
ricorso per cassazione MELOTT1 Giovanni, deducendo motivazione carente ed
illogica, in quanto il Tribunale non aveva in alcun modo valutato il suo stato di
tossicodipendenza e non aveva preso in considerazione gli indici ritenuti dalla
giurisprudenza di legittimità come indicativi dell’unicità del disegno criminoso e
tali da comportare l’unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione, in
particolar modo l’omogeneità dei reati commessi e la contiguità temporale della
loro commissione.
CON4IDERATQ IN DIRITTO

1.11 ricorso proposto da MELOTTI Giovanni è fondato.
2.Con esso il ricorrente lamenta la mancata concessione, in suo favore, del
beneficio della continuazione fra i reati, giudicati con le quattro sentenze,
indicate nel provvedimento impugnato e concernenti tutti episodi di ricettazione
commessi, secondo quanto da lui riferito, nell’arco di circa due mesi.
3.11 Tribunale di Monza non ha ravvisato nella specie l’unicità del disegno
criminoso, necessaria per la configurabilità del reato continuato e per
l’applicazione della continuazione nella fase esecutiva, non avendo ritenuto che si
trattasse di violazioni costituenti parte integrante di un unico programma

1

specificato.

deliberato, almeno nelle sue linee essenziali, fin dalla commissione della prima,
per conseguire un determinato fine.
4.La motivazione addotta dal Tribunale di Monza per respingere l’istanza del
ricorrente non è esaustiva, non avendo essa preso in esame i plurimi indici,
ritenuti dalla giurisprudenza di legittimità significativi per valutare se, nel caso
particolare, le violazioni possano essere state commesse nell’esecuzione di un
medesimo disegno criminoso, quali la contiguità temporale, pur indicata come
la similare tipologia dei medesimi reati e l’identica natura dei beni tutelati,
avendo avuto tutte le sentenze in esame ad oggetto episodi di ricettazione; le
singole causali dei reati; la contiguità spaziale dei reati commessi (cfr., in
termini, Cass. 1^, 5.11.2008 n. 44862, rv. 242098).
5.Con l’occasione, il Tribunale di Monza vorrà altresì tener conto dello stato di
tossicodipendenza del ricorrente, dal medesimo allegato nel presente ricorso,
anche se, dall’esame degli atti, non risulta che ne abbia fatto cenno in sede di
istanza al Tribunale di Monza.
6.Da quanto sopra consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio
degli atti al Tribunale di Monza, affinché, in piena autonomia di giudizio, esamini
nuovamente l’istanza proposta da MELOTTI Giovanni, relativa alla richiesta di
applicazione della disciplina della continuazione fra i fatti giudicati con le quattro
sentenze, indicate in parte narrativa, colmando le riscontrate lacune
motivazionali.
P0. M.
Annulla l’ordinanz impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Monza.
i, ema re.
Così deciso il 5 yembr72012.

sussistente dal ricorrente fra i reati giudicati con le quattro sentenze di cui sopra,

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