Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18077 del 06/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18077 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SAJEVA ULISSE nato il 01/05/1952 a AGRIGENTO

avverso l’ordinanza del 06/12/2017 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
sentite le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI che ha concluso per l’annullamento
con rinvio dell’ordinanza impugnata.

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo, a seguito di
appello proposto nell’interesse dell’indagato Ulisse SAJEVA avverso la
ordinanza cautelare emessa il 6.11.2017 emessa dal G.I.P. del Tribunale
di Agrigento con la quale è stata applicata al predetto la misura della
sospensione da un pubblico ufficio o servizio, ha confermato la decisione

colpevolezza in ordine al reato di cui all’art. 323 cod. pen. e la misura
applicata.
2. Il ricorrente è accusato di aver, quale direttore generale dell’IACP
di Agrigento, in concorso con il funzionario responsabile dell’ufficio del
personale dello stesso Ente, abusato del proprio ufficio per molteplice
violazione di legge ed emanando il provvedimento in data 14.10.2013
diretto a vanificare una riduzione dello stipendio già disposta nei suoi
confronti con provvedimento emesso il 25.9.2013 dal Commissario
Straordinario dell’ente e che formava pure oggetto di un nuovo contratto
di lavoro (stipulato il 29.11.2013), procurando a sé un ingiusto
vantaggio patrimoniale pari alle somme retributive non spettantigli e
corrispondenti

all’ammontare

della

retribuzione

di

posizione

illegittimamente percepita e già formalmente decurtata del suo
stipendio.
3. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
difensore dell’indagato deducendo:
3.1. Violazione della legge processuale e penale con riferimento alla
omessa valutazione dei motivi di impugnazione in relazione alla ritenuta
gravità indiziaria. Il Tribunale ha omesso di considerare le deduzioni
difensive in ordine alla natura accompagnatoria e non ordinatoria della
nota incriminata ed alla legittimità del superamento dei limiti massimi
della posizione di retribuzione senza considerare se dalla violazione della
determinazione del Commissario Straordinario – che disponeva la
riduzione dello stipendio del ricorrente – ne sia derivato un ingiusto
vantaggio piuttosto che il “dovuto”.
3.2. Violazione di legge penale e processuale in ordine alla ritenuta
sussistenza della gravità indiziaria a carico del ricorrente. L’assunto
secondo il quale il ricorrente avrebbe concretato un esercizio arbitrario
delle proprie ragioni attraverso la nota da lui emanata non è sufficiente
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con la quale sono stati riconosciuti a carico del predetto gravi indizi di

ai fini della integrazione del reato ipotizzato, essendosi dovuto verificare
anche la gravità indiziaria in ordine alla ingiustizia del vantaggio
patrimoniale costituito dall’assegno ad personam.
3.3. Violazione di legge penale e processuale e vizio della
motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico
del reato, pur avendo dato atto dei dubbi interpretativi in ordine al
quadro normativo di riferimento e, pertanto, non avendo dato contezza

della nota a sua firma – del perseguimento di un ingiusto profitto. La
considerazione della previsione da parte del contratto individuale di
lavoro della corresponsione dell’assegno

ad personam

doveva far

ritenere la nota del Direttore Generale rispondente al quadro giuridico e,
pertanto, far escludere l’elemento soggettivo del reato.
3.4. Violazione della legge processuale penale in ordine alla ritenuta
sussistenza delle esigenze cautelari con riferimento alla intervenuta
sospensione della corresponsione dell’assegno

ad personam,

incomprensibilmente ritenuta ininfluente dai Tribunale rispetto ai tempi
procedimentali che avevano fatto conoscere al ricorrente la esistenza del
procedimento a suo carico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato sull’assorbente motivo della insussistenza
dell’elemento oggettivo del reato.
2. Il Tribunale, avallando la ipotesi di accusa, ha fatto leva sulla
nota n. 10079/13 del 14.10.2013 sottoscritta dal ricorrente ed
indirizzata al Montalbano, responsabile dell’ufficio del personale,
assumendo la sua natura dispositiva e la abusività funzionale sotto i
due profili: quello della consapevole violazione della disposizione del
Direttore generale che aveva disposto la riduzione dello stipendio
“adottando una determinazione ad esso contraria che, di fatto, ne ha
vanificato tutti gli effetti di risparmio della spesa pubblica” e quello della
mancata astensione dalla sua funzione di p.u. in presenza di un
interesse proprio. Così – prosegue il Tribunale – pur potendosi rivolgere
alla autorità giudiziaria per tutelare il proprio interesse alla retribuzione
ha realizzato una sorta di “esercizio arbitrario della proprie ragioni”
attraverso le funzioni rivestite. Inoltre – oltre alla generica osservazione
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della intenzionalità da parte del ricorrente – attraverso la formulazione

sulle diverse opzioni interpretative del quadro normativo di riferimento ha ritenuto le questioni giuridiche sollevate dalla difesa una intempestiva
ed irrituale giustificazione, fondando la conferma della gravità indiziaria
sotto il profilo oggettivo e soggettivo (v. pg.5 del provvedimento
impugnato) sul dovere – violato – del ricorrente di dare attuazione alla
disposizione della riduzione dello stipendio, sul suo obbligo – parimenti
violato – di astenersi da qualsiasi disposizione contraria nonché
sull’obbligo non rispettato di dare concreta esecuzione del nuovo

per dimostrare la legittimità del precedente importo stipendiale.
3. Ritiene questo Collegio che è errato l’assunto dei Giudici di merito
secondo il quale la nota emessa dal SAJEVA in data 14.10.2013
costituisca atto abusivo e, pertanto, integrante la condotta criminosa
provvisoriamente ascritta al ricorrente.
4. A fronte della specifica deduzione difensiva in sede di appello (v.
pg. 4 dell’appello) circa la natura accompagnatoria e non ordinatoria
della nota in questione, il Tribunale ha dato per scontata la natura
provvedimentale dell’atto con il quale il SAJEVA ha trasmesso il
provvedimento commissariale di riduzione del suo stipendio indicando
contestualmente che risultava applicabile nella fattispecie “l’art. 30 del
CCNL 98/2001 che prevede il mantenimento

“ad personam” della

differenza di retribuzione”. E, ovviamente, il tema dell’abusività della
nota in questione non può ritenersi assorbito dalle considerazioni svolte
dagli stessi Giudici di merito circa il mantenimento del livello stipendiale
– nonostante il provvedimento commissariale e la stipula del nuovo
contratto – ascrivibile ai pedissequi provvedimenti del Montalbano,
essendo ipotizzata l’autonoma, anche se concorrente, condotta abusiva
del SAJEVA.
5. Ebbene, è da risalente orientamento affermato che l’abusività
criminosa consiste in un atto o fatto di potere del pubblico ufficiale che si
ponga in contrasto con le norme che regolano l’attività amministrativa al
fine di assicurarne la conformità all’interesse pubblico (Sez. 5, n. 8043
del 02/05/1983, Amitrano, Rv. 160498), dovendo sussistere, ai fini della
abusività criminosa, una necessaria correlazione tra l’atto e le funzioni
del pubblico ufficiale.
6. Detto orientamento è stato ribadito da Sez. 6 n. 42836 del
02/10/2013, Sgroi, rv 256687 secondo la quale “se è vero che la
nozione di “atto di ufficio” comprende una vasta gamma di
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contratto individuale di lavoro e l’onere di adire, eventualmente l’A.G.

comportamenti umani, effettivamente o potenzialmente riconducibili
all’incarico del pubblico ufficiale, e quindi non solo il compimento di atti
di amministrazione attiva, la formulazione di richieste o di proposte,
l’emissione di pareri, ma anche la tenuta di una condotta meramente
materiale o il compimento di atti di diritto privato (Sez. 6, n. 38698 del
26/09/2006, Moschetti ed altri, Rv. 234991), purtuttavia indefettibile
correlazione deve esservi tra lo svolgimento delle funzioni o del servizio
e l’atto abusivo affinché questo formi un “quid” giuridicamente rilevante

conseguenze giuridiche. (Sez. 6, n. 10896 del 02/04/1992, Bronte ed
altri, Rv. 192874). Costituisce, invero,

jus receptum

che

l’abuso richiesto per la integrazione della fattispecie criminosa in esame
deve intendersi come esercizio del potere per scopi diversi da quelli
imposti dalla natura della funzione; sicché, mancando l’elemento
dell’esercizio del potere è da escludere la configurabilità del reato (Sez.
6, n. 5118 del 25/02/1998, Percoco, Rv. 211709; Sez. 2, n. 7600 del
09/02/2006, Scalerà ed altro, Rv. 233234; Sez. 6, n. 6489 del
04/11/2008, Andreotti, Rv. 243051; Sez. 6, n. 5895 del 09/01/2013,
Verdini e altro, Rv. 254892)”.
Ancora, è stato ritenuto che non sussiste il delitto di abuso di ufficio
quando la condotta del pubblico ufficiale sia stata posta in essere al di
fuori dello svolgimento delle funzioni o del servizio, anche se in
contrasto di interessi con l’attività di istituto (Sez. 6, n. 1269 del
05/12/2012, Marrone e altri, Rv. 254228)
Infine, ancorché nella presente vicenda si tratti di una autonoma e
concorrente condotta criminosa, è stato affermato – in linea con quanto
appena detto – che non è configurabile nella mera “raccomandazione” o
nella “segnalazione” una forma di concorso morale nel reato di abuso di
ufficio, in assenza di ulteriori comportamenti positivi o coattivi che
abbiano efficacia determinante sulla condotta del soggetto qualificato,
atteso che la “raccomandazione”, come fatto a sè stante, non ha
un’efficacia causativa sul comportamento del soggetto attivo, il quale è
libero di aderire o meno alla segnalazione secondo il suo personale
apprezzamento (Sez. 6, n. 35661 del 13/04/2005, Berardini ed altri,
Rv. 232073).
7. Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, la correlazione dell’atto
incriminato con le funzioni ricoperte dal ricorrente non solo non è stata

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nella sua riferibilità alla pubblica amministrazione, capace di produrre

in alcun modo giustificata, ma risulta vieppiù insussistente non potendo
essa essere riconosciuta solo per la provenienza soggettiva dell’atto.
Cosicché non può essere riconosciuta natura abusiva – perché non
espressione dell’esercizio del potere – alla nota del SAJEVA che alcuna
disposizione ha impartito al suo destinatario, in quanto – nel trasmettere
la nota commissariale di riduzione dello stipendio che lo riguardava – si è
limitato a prospettare la ricorrenza di una condizione a suo favore senza
con ciò esprimere una attività di ufficio, né – tantomeno – determinare
alcun vincolo in capo al destinatario in ordine all’esercizio dei poteri a
questi spettantigli.
8. Erronea, quindi, è sotto l’aspetto esaminato la ritenuta
sussistenza dell’elemento oggettivo del reato ipotizzato a carico del
ricorrente e l’accoglimento del motivo di ricorso nei termini appena detti
assorbe ogni altra questione dedotta.
9. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della ordinanza
impugnata e di quella genetica emessa dal GIP del Tribunale di
Agrigento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il provvedimento
emesso in data 6 novembre 2017 dal G.i.p. del Tribunale di Agrigento.
Così deciso il 6.3.2018.

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