Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18075 del 29/01/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18075 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VOLPE GIANLUCA N. IL 16/11/1973
avverso l’ordinanza n. 131/2011 TRIBUNALE di NAPOLI, del
20/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;

Data Udienza: 29/01/2013

RG.11308/12-RUOLO N.77

FATTO E DIRITTQ
VOLPE Gianluca impugna personalmente innanzi a questa Corte, deducendo
erronea applicazione di legge e motivazione contraddittoria, l’ordinanza del 20
ottobre 2011, con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato la sua istanza,
intesa ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato alle
pene inflittegli con le cinque sentenze descritte nel provvedimento,

ad eccezione della sentenza sub 4), concernente tentato omicidio e violazione
legge armi.
Il provvedimento impugnato ha invero concesso la chiesta continuazione fra i
fatti giudicati con le sentenze sub 1) e sub 2).
Con memoria depositata il 9 gennaio 2013 il ricorrente ha ulteriormente
sviluppato i motivi di ricorso di cui sopra.
Il ricorso è inammissibile, siccome fondato su motivi manifestamente infondati e,
comunque, non consentiti nella presente sede di legittimità.
L’ordinanza impugnata ha invero adeguatamente motivato in ordine
all’insussistenza di validi elementi da cui desumere l’unicità del disegno
criminoso, necessaria per l’applicazione della continuazione nella fase esecutiva,
con riferimento ai fatti giudicati con le sentenze sopra descritte, non potendosi
essa identificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati,
ovvero con una scelta di vita incline alla reiterazione di determinate condotte
criminose, avendo al contrario correttamente ritenuto che, per aversi
continuazione fra reati ai sensi dell’art. 81 c.p., è necessario che le singole
violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato,
almeno nelle sue linee essenziali, per conseguire un determinato fine.
Il provvedimento impugnato ha pertanto condivisibilmente escluso che gli episodi
criminosi giudicati con le sentenze di cui sopra fossero stati frutto di un’originaria
ideazione e determinazione volitiva (cfr., in termini, Cass.2^, 7.3.04 n. 18037),
avendo in particolare ritenuto non sussistenti nella specie i principali indici
evidenziati dalla giurisprudenza di legittimità per aversi la continuazione, tenuto
conto della distanza temporale ravvisabile fra le rapine giudicate con la terza, la
quinta, la sesta e la settima sentenza, nonché del fatto che si era trattato di reati
commessi in circostanze e con modalità differenti; era poi evidente la

disomogeneità fra detti episodi di rapina ed il delitto di tentato omicidio e
violazione legge armi, di cui alla sentenza sub 4.

contrassegnate dai numeri 3), 4), 5), 6) e 7), tutte concernenti il reato di rapina,

t.

Il provvedimento impugnato ha altresì condivisibilmente rilevato come lo stato di
tossicodipendenza del ricorrente non poteva ritenersi ritenersi di per sè idoneo a
far presumere la dedotta unicità del disegno criminoso.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento della somma di C
1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso U 29 gennaio 2013.

MAL
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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