Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18075 del 25/01/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18075 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: VIGNA MARIA SABINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FERLITO FRANCESCO nato il 16/07/1978 a CATANIA

avverso l’ordinanza del 22/08/2017 del TRIB. LIBERTA di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
sentite le conclusioni del PG PERLA LORI che conclude per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 25/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 3 marzo 2017, il Giudice per indagini preliminari
presso il Tribunale di Catania applicava a Ferlito Francesco la misura della
custodia cautelare in carcere, ritenuti sussistenti in capo allo stesso i gravi indizi
di colpevolezza in ordine ai delitti di associazione a delinquere finalizzata alla
commissione di furti rapina e ricettazione (capo A), furto di una BMW (capo I),
rapina in danno di un distributore di carburanti (capo L), furto di una autovettura

V) e furto della autovettura Kia Sorento (capo W).
Il Tribunale del riesame di Catania ravvisava la sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza nei confronti di Ferlito Francesco unicamente con riferimento ai
delitti di cui ai capi U), V) e W) e annullava l’ordinanza emessa dal G.i.p con
riferimento alle restanti imputazioni, sostituendo la misura della custodia
cautelare in carcere quella degli arresti domiciliari.
L’ordinanza del Tribunale del riesame era annullata con rinvio per nuovo
esame da questa Corte che riteneva inutilizzabili le conversazioni intercettate
sull’utenza del Ferlito.
Il Tribunale del riesame, chiamato a valutare se il restante materiale fosse o
meno idoneo a configurare un grave quadro indiziario in capo al Ferlito Francesco
con riferimento ai reati per i quali permaneva il vincolo cautelare, annullava
l’ordinanza emessa dal G.i.p. limitatamente al reato di cui al capo V) e
confermava l’ordinanza medesima con riferimento ai capi U) e W).

2. La decisione del Tribunale del riesame si fonda sui dati documentali
desumibili dall’attività di intercettazione effettuata, costituiti essenzialmente
dalla indicazione degli intestatari delle utenze coinvolte nelle conversazioni
captate e dalla contestuale indicazione delle celle di aggancio delle utenze
medesime, oltre che dal contenuto dei dialoghi non viziati dalla inutilizzabilità.
2.1. In particolare, quanto al capo U), il Tribunale del riesame evidenzia che
nella notte tra il 21 e il 22 agosto, allorchè, alle ore 04.26, venne compiuto il
furto della Nissan Quashqai, si registravano numerosi contatti del Ferlito con i
coindagati Molino (quattro contatti), Famà (due contatti) e La Rosa (due
contatti).
Alle ore 02.21.18 Ferlito e Molino agganciavano la stessa cella a Catania;
alle ore 03.00 La Rosa contattava Ferlito ed entrambi agganciavano la stessa
cella. Alle ore 04.26, infine, Molino con la sua utenza agganciava la cella del
luogo del furto.

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Nissan Qashqai (capo U), rapina in danno di un distributore di carburanti (capo

Il Tribunale del riesame ritiene che, posto l’intervenuto giudicato cautelare
nei confronti di La Rosa, Molino e Famà in relazione a tale furto, analogo grave
quadro indiziario deve ritenersi sussistente anche in capo all’odierno indagato il
quale si è recato presso il luogo del commesso reato congiuntamente al Molino,
dopo avere viaggiato insieme agli altri due coindagati. Tale circostanza
troverebbe conferma anche nelle immagini riprese dalla videocamera installata
presso la parafarmacia adiacente al luogo dei fatti, dalle quali risulta come i
responsabili del furto fossero quattro e fossero giunti sul posto a bordo di due

Il Tribunale del riesame riporta poi il contenuto di una conversazione
telefonica tra La Rosa e Molino nel corso della quale il primo riferisce al secondo
che lui, Famà e «Ciccio» (da intendersi Francesco Ferlito) stanno andando via e
gli chiede se intende unirsi al gruppo per andare a «giocare al pallone». Il
Tribunale interpreta tale frase come invito a unirsi a loro per recarsi a
commettere reato.
2.2. Quanto, infine, al capo W), il Tribunale evidenzia che il 29 agosto 2014 i
carabinieri rinvenivano l’autovettura rubata pochi giorni prima con a bordo Famà
e Molino, i quali tentavano di fuggire a piedi. Anche per tale episodio il materiale
indiziario è desunto, con riferimento alla posizione di Ferlito, dai dati documentali
relativi alle operazioni di intercettazione.
In particolare, la sera del 29 agosto Ferlito chiamava sia Famà che Molino,
agganciando le stesse celle in Catania; alle ore 03.29 contattava Famà e le
utenze di entrambi agganciano la cella nel cui ambito ricadeva la via ove era
asportata l’autovettura. La medesima cella risultava essere, infine, stata
agganciata dalle ore 04.18 alle 04.23 dall’utenza di Molino.

3. Avverso tale ordinanza ricorre Ferlito, a mezzo del difensore di fiducia,
deducendo la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, posto
che, in relazione al capo U), Ferlito e Molino non sono mai localizzati presso lo
stesso luogo, né nell’orario di commissione del furto né in orario precedente e la
conversazione indicata del Tribunale del riesame non fornisce dati univoci.
In relazione al furto di cui al capo W), inoltre, l’utenza del ricorrente
aggancia la zona vicina al luogo del commesso reato alle ore 03.29 nel corso di
un contatto con Fannà, mentre Molino aggancia la stessa cella solo un’ora dopo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene il Collegio che il ricorso sia da accogliere e che l’ordinanza del
Tribunale del riesame debba essere annullata senza rinvio posto che dalla
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scooter.

motivazione del provvedimento impugnato non emergono gravi indizi di
colpevolezza a carico di Ferlito e che la stessa si fonda solo su presunzioni,
smentite, peraltro, dai dati processuali.

2. Quanto al capo U), ritiene il Collegio che, essendosi formato il giudicato
cautelare relativamente a detto episodio di furto per i coindagati Famà, Molino e
La Rosa, analogo quadro indiziario deve ritenersi sussistente in capo al Ferlito, il
quale, secondo l’ordinanza impugnata, sulla base di quanto emergeva dalle celle

reato congiuntamente al Molino.
Ciò non corrisponde a verità: è del tutto erroneo sostenere che Molino e
Ferlito fossero insieme al momento del furto dal momento che le celle di
aggancio non li localizzano insieme nel luogo del commesso reato, né nell’orario
di commissione del furto (04.11 – 04.18) né in orario precedente. E vi è di più:
l’utenza di Ferlito non ha mai agganciato il comune di Viagrande, luogo di
commissione del furto della Nissan. Dunque non vi è alcuna convergenza tra le
celle di aggancio delle utenze del Ferlito e del Molino. L’unica corrispondenza tra
le celle di aggancio delle utenze degli stessi è la cella di via Marcellino, che è a
Catania, e non in Viagrande, alle ore 02.17, cioè due ore prima del furto.
Il Collegio utilizza, poi, a sostegno del proprio convincimento, una
conversazione avvenuta il 21 agosto 2014 alle ore 23.45.01 tra La Rosa e Molino
nel corso della quale Molino chiede a La Rosa con chi si trovi e questi risponde
che Maurizio è andato a prendere Ciccio. Il dialogo non fornisce dati univoci: in
primo luogo non vi è certezza che Ciccio sia Ferlito, in secondo luogo non si dice
che Ciccio sia con Famà e La Rosa o con Molino. Questi, infatti, esclude che
Ciccio sia andato con La Rosa. La conversazione non è dunque indicativa della
sussistenza dei gravi indizi sul ricorrente in riferimento al capo U), anzi si pone in
contraddizione con l’assunto accusatorio.

3. Anche in relazione al furto di cui al capo W), commesso in danno di
Nicolosi, con riferimento alla posizione di Ferlito i giudici del riesame desumono
la partecipazione del predetto dall’indicazione delle celle di aggancio della sua
utenza.
L’arco temporale in cui è stata posta in essere l’azione furtiva è molto
ampio, tra le ore 23.00 del 25 agosto 2014 e le ore 07.00 del 26 agosto 2014.
In detto lasso di tempo l’utenza del ricorrente aggancia la zona di Nicolosi,
ma non nella via del commesso reato, alle ore 03.29 nel corso di un contatto con
Famà. La cella di Molino aggancia, invece, il luogo del commesso reato dalle ore
04.18.08 alle ore 04.23.37. Data la presenza di Molino in detto orario, è
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di aggancio delle rispettive utenze, si era recato presso il luogo del commesso

ragionevole ritenere che un’ora prima nessun furto era ancora stato commesso
da Molino e Famà.

4. In conclusione, l’ordinanza impugnata riesce a fare emergere unicamente
l’esistenza, nelle notti dei due furti, di contatti telefonici tra Ferlito e gli altri
coindagati, nonché la presenza di Ferlito nel luogo del commesso reato in orari,
peraltro, diversi rispetto a quelli di consumazione del furto.
Manca, infine, ogni riferimento che leghi tale accertata presenza del Ferlito

Per tali ragioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
Deve, altresì, essere annullato il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di
Catania in data 30.03.2017, limitatamente alla posizione di Ferlito Francesco, del
quale va disposta l’immediata liberazione se non detenuto per altra causa.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc.
pen..
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, nonché il provvedimento del
G.i.p. del Tribunale di Catania in data 30.03.2017 limitatamente alla posizione di
Ferlito Francesco, del quale dispone l’immediata liberazione se non detenuto per
altra causa.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen..
Così deciso il 25 gennaio 2018

Il Consi9liere estensore

Il PrJ, dente

Maria Sàbindyigna

Giorgi Fi4Jlbo

alla perpetrazione dell’illecito.

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