Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18073 del 25/01/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18073 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Vitale Eugenio, nato il 16/12/1963 a Santa Maria del Cedro

avverso l’ordinanza emessa in data 23/08/2017 dal Tribunale di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla
Lori, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Carmelina Truscelli, che ha insistito nel ricorso
chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23/8/2017 il Tribunale di Catanzaro in sede di riesame
ha sostituito nei confronti di Vitale Eugenio la misura cautelare degli arresti
domiciliari, applicata dal G.I.P. del Tribunale di Paola in data 5/8/2017, con

Data Udienza: 25/01/2018

quella interdittiva della sospensione dal pubblico servizio, confermando peraltro il
quadro di gravità indiziaria in ordine a due ipotesi di concussione, risalenti al
luglio 2016 e all’agosto 2017, in danno di Maulicino Pasqualina.

2. Ha presentato ricorso il Vitale tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione e violazione di legge
in relazione agli artt. 125, 292, comma 2, lett. c), 192 cod. proc. pen.
Era stato dedotto che il G.I.P. si era limitato a richiamare gli atti di indagine

omesso di valutare tale aspetto, avendo a sua volta richiamato l’ordinanza del
G.I.P. e omesso di motivare in ordine alle plurime ragioni di sospetto in
riferimento all’attendibilità della persona offesa, essendosi basato sul solo dato,
ritenuto dirimente, dell’intervento dei militari in data 3/8/2017, in assenza di
ulteriori tipi di riscontro.
Richiama il ricorrente le deduzioni formulate in ordine all’inidoneità della
consegna di una busta a dimostrare un accordo raggiunto e in ordine alle
modalità non chiare di tale consegna, posto che di ciò gli indagati avevano
fornito una coerente spiegazione, rilevando come il Vitale avesse prelevato la
busta, posata dalla Maulicino sulla scrivania, per riportargliela.
Richiama altresì deduzioni critiche in ordine all’inconciliabilità del dinamismo
della Maulicino con quanto si evince dalla sua pratica di invalidità, alla singolarità
del fatto che il figlio della Maulicino, pur invalido al 100%, si sarebbe in
entrambe le occasioni occupato di prelevare il denaro, all’incoerenza del narrato
circa le minacce contestate, alla mancanza di informazioni circa le pendenze
debitorie della Maulicino e le cause di essa.
2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione e violazione di
legge in relazione agli artt. 317 cod. pen., 273 e 274 cod. proc. pen.
Il primo episodio era stato ricondotto alla fattispecie della concussione a
fronte della richiesta di denaro giustificata con prassi in uso dell’ufficio, in
correlazione con la liquidazione di arretrati di prestazioni previdenziali.
Ma non era stato spiegato perché il riferimento alle prassi rendesse
configurabile una condotta costrittiva, posto che nel mese di luglio era giunta al
figlio della Maulicino comunicazione dell’INPS e che dopo tale comunicazione la
Maulicino aveva ricevuto la telefonata della Coccimiglio, che l’aveva invitata a
presentarsi personalmente e che poi unitamente al Vitale aveva concordato la
consegna di una somma in contanti da parte della Maulicino.
In tal modo era da escludersi che la persona offesa avesse fatto riferimento
a minacce in relazione alla possibilità che gli indagati impedissero la già avviata
liquidazione degli arretrati.

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senza procedere a disamina critica degli elementi indiziari, ma il Tribunale aveva

Non era dunque configurabile un abuso costrittivo, potendosi al più
ravvisare la fattispecie di cui all’art. 319-quater cod. pen.
Relativamente al secondo episodio solo dopo l’arresto del Vitale la Maulicino
aveva specificato che gli indagati avevano prospettato di poter bloccare la
liquidazione degli arretrati spettanti, avendo in precedenza fatto riferimento al
timore di un esito sfavorevole per la sua pratica di accompagnamento, senza
aver fatto menzione di esplicite minacce.
Al più sarebbe stato ravvisabile un accordo finalizzato a conseguire

Commissione medica.
L’erronea qualificazione aveva influito sul tipo e sulla durata della misura
cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile.

2. Il primo motivo risulta aspecifico e comunque volto a sollecitare un
diverso apprezzamento delle prove, ciò che esula dallo scrutinio di legittimità.
Va al riguardo osservato che il Tribunale, nel richiamare e condividere la
valutazione del G.I.P. in ordine all’attendibilità e coerenza del narrato, ha in
concreto rilevato la concludenza del racconto della Maulicino ed escluso che
potesse dubitarsi della sua credibilità, a fronte del riscontro offerto
dall’intervento dei militari che in occasione dell’episodio dell’agosto 2017
avevano recuperato la busta consegnata dalla predetta al Vitale.
D’altro canto l’assunto difensivo secondo cui il Tribunale non avrebbe
valutato le doglianze formulate risulta generico, ove non accompagnato dalla
puntuale indicazione dei profili di cui sarebbe stato pretermesso l’esame: va a tal
fine osservato che non può dirsi sufficiente il riferimento ad una memoria
depositata e che comunque a fronte del richiamo dell’ordinanza genetica, una
risposta si imponga solo in relazione a censure che si riferiscano al nucleo della
valutazione e risultino idonee ad incidere sul suo esito, non essendo peraltro
necessario che ciascuna doglianza sia singolarmente esaminata, ben potendosi
ritenere legittima una complessiva valutazione dalla quale possa desumersi una
risposta, anche implicita o indiretta, alle osservazioni difensivamente proposte.
Premesse tali considerazioni, va rimarcato come talune delle doglianze più
specificamente riproposte nel ricorso (il sospetto dinamismo della Maulicino, il
contributo del figlio di lei al ritiro del denaro, nonostante la sua condizione di
invalido, la condizione debitoria della stessa Maulicino) risultino sostanzialmente

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un’agevolazione o accelerazione della pratica di liquidazione, ove approvata dalla

irrilevanti ai fini della valutazione del thema decidendum, essendo incontestata la
pendenza di pratiche per prestazioni previdenziali e l’erogazione da parte della
Maulicino di una somma non dovuta, rinvenuta in possesso del Vitale nel
contesto descritto dalla denunciante.
D’altro canto inerisce al merito e risulta solo assertivamente prospettata la
ricostruzione alternativa proposta dal ricorrente con riferimento alla fase della
consegna della busta da parte della Maulicino, busta che peraltro, come
anticipato, è stata rinvenuta dai militari in possesso del Vitale alla stregua del

Parimenti inerisce al merito e non può utilmente invocarsi in questa sede, al
fine di disarticolare la motivazione del provvedimento impugnato, l’assunto
incentrato su deposizioni e su documentazione, le une e l’altra solo
genericamente invocate, da cui avrebbe dovuto desumersi la mancanza di prassi
anomale presso l’ufficio del Vitale e della Coccimiglio.
Quanto poi all’asserita incoerenza del narrato della Maulicino nella parte
riguardante le minacce contestate, va rimarcato come gli assunti difensivi
risultino ancora una volta frutto di generiche asserzioni, non corredate dalla
dimostrazione specifica del contenuto delle singole dichiarazioni e denunce, non
compensata dal mero richiamo di singoli passi estrapolati.
Va comunque osservato come dallo stesso ricorso, in particolare da quanto
esposto nel secondo motivo, possa evincersi la manifesta infondatezza
dell’assunto secondo cui la denunciate avrebbe fatto riferimento a minacce solo
in un secondo momento dopo l’arresto del ricorrente, giacché risulta riportato un
passo della denuncia della Maulicino, in cui la predetta riferisce che il Vitale le
aveva chiesto «li devo fare arrivare i 4000? Però lo sai che 2000 sono i miei e
2000 sono i tuoi», intendendo far riferimento alla somma corrispondente agli
arretrati che la donna temeva di non ricevere, il che esattamente coincide con
l’assunto accusatorio, incentrato sulla minaccia di non corrispondere gli arretrati.
Di qui l’inidoneità del primo motivo a sovvertire la valutazione del Tribunale
sia sotto il profilo della sua completezza, suffragata anche dal richiamo al
provvedimento genetico, sia sotto quello della sua tenuta logica.

3. Il secondo motivo risulta generico e manifestamente infondato, oltre che
non consentito in ragione della deduzione di profili di merito.
Il Tribunale ha invero sottolineato come, alla luce del compendio indiziario,
la condotta del ricorrente avesse assunto la connotazione dell’abuso costrittivo,
essendo stata correlata l’erogazione di somme liquidate o da liquidarsi in favore
di congiunti della Maulicino alla corresponsione di una somma in favore del Vitale
e della sua collega Coccimiglio, correlazione che non sottendeva il compenso di

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racconto della denunciante.

un vantaggio indebito ricevuto dalla Maulicino, ma postulava l’imposizione del
versamento in favore dei due funzionari di una quota degli arretrati liquidati,
fermo restando che tale imposizione, prospettata come rispondente ad una
prassi dell’ufficio, implicava comunque la minaccia di interferire sulla concreta
erogazione.
In tal senso il Tribunale ha correttamente ricondotto entrambi gli episodi alla
fattispecie della concussione, rilevandone la sostanziale identità, corroborata
dalle dichiarazioni rese dalla Maulicino, a detta della quale, secondo quanto

bloccare la liquidazione degli arretrati.
Di qui la conclusione che la denunciante era stata non genericamente
indotta ma effettivamente costretta dapprima a promettere e poi ad erogare le
somme richiestegli.
Il motivo di ricorso si risolve anche in questo caso in generiche asserzioni,
volte a sovvertire il giudizio di merito, in assenza di fratture logiche del
ragionamento del Tribunale, che, anche alla luce di quanto in precedenza rilevato
in relazione al primo motivo, ha tutt’altro che arbitrariamente valutato i due
episodi sulla base di una prospettiva omogenea e inteso in senso costrittivo
anche l’evocazione, in occasione del primo episodio, di una prassi dell’ufficio,
evocazione che peraltro è stata parimenti accompagnata dal riferimento alle
possibili interferenze negative dei due funzionari, che la Maulicino non sarebbe
stata certo in grado di escludere a priori.
Quanto alle esigenze cautelari, il motivo di ricorso deduce solo la derivazione
della misura dell’erroneità della qualificazione, profilo, come detto, del tutto
infondato.

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla
causa dell’inammissibilità, a quello della somma di euro 2.000,00 in favore della
cassa delle ammende.

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ricostruito dal Tribunale, i due funzionari le avevano fatto intendere di poter

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso il 25/1/2018

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