Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18070 del 23/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18070 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CORBO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Arsena Riccardo, nato a Messina il 01/06/1976

avverso la sentenza in data 23/01/2017 della Corte d’appello di Messina

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Paola
Filippi, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 23 gennaio 2017, la Corte di appello di
Messina ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina che
aveva dichiarato la penale responsabilità di Riccardo Arsena, a norma dell’art.
73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver illecitamente ceduto sostanza
stupefacente di tipo metadone, ricevuto dal SERT, a Silvia Casella, tra il 5 e 1’8

Data Udienza: 23/03/2018

gennaio 2010, l’aveva condannato alla pena di un anno di reclusione, previo
diniego delle circostanze attenuanti generiche, ed aveva rigettato la richiesta di
ammissione ai lavori di pubblica utilità.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte
d’appello indicata in epigrafe l’avvocato Giovanni Calamoneri, articolando tre
motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art.

responsabilità penale ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Si deduce che la sentenza di appello contiene una motivazione di acritica
adesione a quella di primo grado, senza spiegare compiutamente le ragioni poste
a fondamento del proprio giudizio e senza rispondere alle censure formulate con
l’atto di gravame. Si osserva, in particolare, che è stata sopravvalutata la
presenza del flaconcino di metadone nella stanza in cui fu rinvenuto il cadavere
di Silvia Casella. Si rileva, poi, che il vizio di motivazione è evidente anche nella
parte relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che non valuta gli
argomenti esposti con l’atto di gravame, e si rifugia nell’esposizione di una mera
formula di stile.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento
all’art. 73, comma 5-bis d.P.R. n. 309 del 1990, a norma dell’art. 606, comma 1,
lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata ammissione ai lavori di
pubblica utilità.
Si deduce che sussistevano tutti i presupposti richiesti dalla legge e che
illegittimamente la misura è stata negata per la mancata presentazione del
programma, posto che non è necessario nemmeno indicare l’ente presso cui
prestare lavoro (si cita Sez. 4., n. 34090 del 05/06/2015, Moschini, non mass.),
e che gli artt. 33, 43 e 44 d.lgs. n. 274 del 2000, richiamati dall’art. 73, comma
5-bis d.P.R. n. 309 del 1990 non prevedono la possibilità per l’imputato di
scegliere l’attività da svolgere.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli
artt. 62-bis e 133 cod. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.
pen., avendo riguardo alla mancata applicazione del minimo edittale e alla
mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Si deduce che la sentenza è priva di qualunque valutazione in proposito,
nonostante l’esiguità della sostanza ceduta e delle particolari condizioni di vita e
di relazione tra imputato e cessionaria della droga.

2

606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo all’affermazione della

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, ma non inammissibile con riferimento alle censure
proposte con il primo motivo in ordine all’affermazione della penale
responsabilità del ricorrente, sicché deve essere rilevata la prescrizione del reato
in contestazione ed è superfluo l’esame delle ulteriori censure dedotte nel
ricorso, in quanto concernenti il trattamento sanzionatorio.

del ricorrente per la cessione di metadone, contesta che la sentenza impugnata
non spiegherebbe compiutamente le ragioni poste a fondamento della sua
decisione e sopravvaluterebbe la circostanza del rinvenimento nella stanza della
ritenuta cessionaria del flacone di metadone consegnato dal SERT all’imputato.
Effettivamente, la decisione della Corte d’appello espone un argomento
lapidario e di tipo sostanzialmente presuntivo.
Precisamente, i giudici di secondo grado concludono che la disponibilità del
flacone di metadone da parte di Silvia Casella è riferibile ad una cessione di tale
stupefacente effettuata dall’imputato in ragione della «non credibilità
dell’argomento difensivo» svolto dall’odierno ricorrente.

3. Stante la non inammissibilità del ricorso, deve rilevarsi la prescrizione del
reato.
Invero, per la fattispecie ritenuta dai giudici di merito, quella di cui all’art.
73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, il termine massimo di prescrizione, anche
tenuto conto dell’interruzione, è pari a sette anni e sei mesi; né risultano fatti di
sospensione del corso della prescrizione. Di conseguenza, essendo il reato
commesso in data 9 gennaio 2010, è decorso il relativo termine di prescrizione.
La sentenza, quindi, deve essere annullata senza rinvio per essere il reato
estinto per prescrizione, a norma dell’art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in data 23 marzo 2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

A tonio Corb9

Giacom Paolo/li

2. Il ricorrente, con riferimento all’affermazione della penale responsabilità

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