Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1807 del 09/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1807 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da NARRACCI Nicola, nato a Polignano a Mare il 07.07.1972
avverso l’ordinanza del g.i.p. presso il tribunale di Napoli
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Mario Fraticelli che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso;
la Corte osserva:

Data Udienza: 09/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1.

Narracci Nicola, nato a Polignano a Mare il 07.07.1972, premesso che

il decreto penale di condanna n. 2384/2009 emesso dal g.i.p. presso il tribunale
di Bari era divenuto esecutivo per mancata opposizione nei termini, deduceva
che il suddetto decreto penale di condanna risultava notificato a mezzo del servizio postale. In particolare la notifica è stata effettuata ai sensi dell’art. 157,
comma 8, c.p.p. in quanto risultava dalla relata di notifica che l’Uff. Giudiziario
presso il Tribunale di Bari-Sez. Distac. di Monopoli dopo due accessi infruttuosi

Comunale dando comunicazione all’imputato dell’avvenuto deposito a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il ricorrente però deduceva che non aveva mai ricevuto la suddetta
comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e
disconosceva la sottoscrizione apposta su detto avviso di ricevimento in quanto
tale firma non era stata apposta di suo pugno e quindi era apocrifa.
Quindi il Narracci, sul presupposto che non aveva mai avuto conoscenza
del decreto penale di condanna suindicato, chiedeva al g.i.p. la restituzione nel
termine per la proposizione ai sensi dell’art.461 c.p.p. della opposizione avverso
il D.P. di condanna n. 2384/2009.
Il g.i.p., aderendo al parere del P.M. rigettava l’istanza con ordinanza del
30.3.2011.
2. Avverso questa ordinanza il Naccarri propone ricorso per cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è articolato in due motivi con cui il ricorrente deduce la
assoluta mancanza di motivazione dell’ordinanza impugnata e la violazione
dell’art. 175 c.p.p. mancata assunzione di prove decisive.
2. Il ricorso è fondato.
2.1.

Innanzi tutto deve rilevarsi che non può dirsi che l’ordinanza

impugnata sia priva di motivazione perché essa richiama il parere del pubblico
ministero e quindi è motivata per relationem. Nel suo parere il pubblico ministero
dà atto che la notifica del decreto penale è avvenuta a mezzo del servizio postale
presso il luogo dell’effettiva residenza dell’imputato. Né occorreva
necessariamente la notifica a mani proprie. Cfr. anche: Cass. pen., sez. III, 24
febbraio 2011, n. 16036, che ha dichiarato manifestamente infondata, in
relazione agli art. 111 e 117 cost. in riferimento all’art. 6 Cedu, la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 460 c.p.p. nella parte in cui non prevede la
consegna personale del decreto penale al condannato quale unica forma di
notificazione, sia perché tale modalità non è l’unica idonea ad assicurare la

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presso la residenza dell’imputato, aveva depositato l’atto presso la Casa

conoscenza dell’atto, sia perché nel rito monitorio è rimessa al condannato la
scelta di instaurare il contraddittorio mediante l’opposizione.

2.2. Fondata è invece la deduzione di violazione dell’art. 175 c.p.p..
In vero il ricorrente, che certamente non allega il caso fortuito o la forza
maggiore di cui al primo comma dell’art. 175 c.p.p., sostiene, in sostanza, che il
decreto penale non gli sarebbe stato ritualmente notificato. Se così, egli non
avrebbe dovuto Fy potuto chiedere la restituzione in termini di cui all’art. 175,
comma 1, c.p.p. Ma avrebbe dovuto proporre opposizione al decreto penale,

effettivamente fosse stata irrituale o comunque fosse mancata.
Se però si considera che il ricorrente sostiene comunque di non aver mai
avuto cognizione del decreto penale, può dirsi che si ricade nella ipotesi del
secondo comma dell’art. 175 c.p.p.. In tal caso la restituzione nel termine può
essere negata soltanto se risulta l’effettiva conoscenza del provvedimento. Di ciò
però nulla è detto nell’ordinanza impugnata che, richiamando il parere del
pubblico ministero, si limita nella sostanza a ritenere la ritualità della notifica
avvenuta a mezzo postale e non già a mani proprie.
Ma il secondo comma del cit. art. 175, come novellato, prevede che se è
stato emesso decreto di condanna, l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel
termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia
avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia
volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od
opposizione. Cfr. Cass., sez. IV, 12 gennaio 2012, n. 3564 che ha ritenuto
illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di restituzione nel termine per
proporre opposizione a decreto penale di condanna fondato sul mero rilievo della
regolarità formale della notificazione dell’atto – nella specie avvenuta mediante
servizio postale – in quanto detta notifica, se non effettuata a mani
dell’interessato, non può essere, di per sé sola, ritenuta prova dell’effettiva
conoscenza dell’atto da parte del destinatario, tanto più ove quest’ultimo affermi
di non averla ricevuta, deducendo a sostegno motivi idonei; pertanto, in tal caso,
il giudice non può arrestarsi all’esame della, pur ritenuta, ritualità formale della
notifica ma deve esaminare la prospettazione relativa alla mancanza di effettiva
conoscenza dell’atto, considerato che l’art. 175, 2 0 comma, c.p.p. – come
modificato dal d.l. n. 17 del 2005, conv. con modif. nella I. n. 60 del 2005 – ha
sostituito alla prova della non conoscenza del procedimento – che in passato
doveva essere fornita dall’interessato – una sorta di presunzione iuris tantum di
non conoscenza, ponendo, in tal modo, a carico del giudice l’onere di reperire
agli atti l’eventuale prova positiva e, più in generale, di accertare se l’interessato

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CC. 9 ottobre 2013

opposizione apparentemente tardiva, ma in realtà tempestiva se la notifica

abbia avuto effettivamente conoscenza del provvedimento e abbia
volontariamente e consapevolmente rinunciato a proporre opposizione.
3.

Pertanto il ricorso va accolto con conseguente annullamento

dell’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Bari.
P.Q.M.
la Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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