Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1807 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1807 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) BALDINI LUIGI PIERO N. IL 04/11/1953
avverso l’ordinanza n. 111/2011 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, del 13/07/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
1- t ya
lette/matite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 05/12/2012

N. 34719/11-RUOLO N. 4 C.C.N.P. (2004)

RETEriuTo IN FATTQ
1.Con ordinanza del 13 luglio 2011 la Corte d’appello di Campobasso ha
dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 593 ultimo comma cod. proc. pen.,
l’appello proposto da BALDINI Luigi Piero avverso la sentenza con la quale il
G.I.P. del Tribunale di Larino lo aveva condannato alla pena di giorni 15 di
arresto, convertita in C 570,00 di ammenda ex art. 53 della legge n. 689 del

2.La Corte ha ritenuto che l’impugnata sentenza non fosse soggetta ad appello,
ai sensi dell’art. 593 ultimo comma cod. proc. pen., trattandosi di sentenza di
condanna alla sola pena dell’ammenda.
3.Avverso tale ultima ordinanza BALDINI Piero propone ricorso per cassazione
per il tramite del suo difensore, che ha dedotto erronea applicazione della legge
penale, in quanto la sentenza emessa nei suoi confronti dal G.U.P. di Larino era
soggetta ad appello, atteso che il reato contestatogli, previsto dall’art. 699 cod.
pen. era punito solo con la pena dell’arresto e che la condanna inflittagli (giorni
15 di arresto) era stata convertita in C 570,00 di ammenda ai sensi dell’art. 53
della legge n. 689 del 1981.
CONSIDERATP IN DIRITTO

1.11 ricorso proposto da BALDINI Piero è fondato.
2.La giurisprudenza di questa Corte è invero concorde nel ritenere che
l’impugnazione esperibile avverso una sentenza di condanna per contravvenzione
punita solo con la pena dell’arresto, ma per la quale è stata in concreto inflitta la
pena dell’ammenda in tutto od in parte come sanzione sostitutiva dell’arresto, ai
sensi dell’art. 53 della legge n. 689 del 1981, è l’appello e non il ricorso per
cassazione, facendo riferimento l’art. 593 comma 3 cod. proc. pen. alle sole
sentenze di condanna a pena originariamente prevista come ammenda (cfr., in
termini, Cass. Sez. 1 n. 10735 del 5/3/2009, Provvidenti, Rv. 242879).
3.L’ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione
degli atti alla Corte d’appello di Campobasso per il giudizio di appello,
ritualmente introdotto dall’imputato con la sua impugnazione.

1

1981, per il reato di cui all’art. 699 cod. pen.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla
Corte d’appello di Campobasso per il giudizio di secondo grado.

Così deciso il 5 dicembre 2012.

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