Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18068 del 10/02/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18068 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
GABRIELI CLAUDIO

avverso la sentenza

n. il 28.07.1981

n. 360/2014 della Corte d’appello di Milano del

17.01.2014.
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita all’udienza pubblica del 10 febbraio 2015 la relazione fatta dal
Consigliere dott. CLAUDIO D’ISA
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Iacoviello Francesco
Mauro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

L’avv. Marcello Caci, difensore del ricorrente, insiste per l’accoglimento del
ricorso.

Data Udienza: 10/02/2015

RITENUTO IN FATTO

GABRIELI Claudio ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte
d’appello di Milano, indicata in epigrafe, di conferma della sentenza di condanna del
Tribunale di Sondrio, in data 17.06.2013, in ordine al reato di guida in stato di
ebbrezza di cui all’art. 186, comma 7° del C.d.S..
Si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata
applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
Si censurano le ragioni poste dalla Corte d’appello a base del diniego della

principi giurisprudenziali della Suprema Corte in tema di reati concernenti gli
stupefacenti che non si attagliano al caso di specie riferentesi al diverso problema
dell’idoneità del soggetto tossicodipendente allo svolgimento dei lavori sostitutivi
della sanzione penale.
Per altro, la disposizione dell’art. 54 della L. 689/1981, che disciplina
l’istituto della sostituzione della pena con quella del lavoro di pubblica utilità, non fa
alcun riferimento all’idoneità del soggetto richiedente. Inoltre, non corrisponde al
vero che “non sono emersi elementi da cui desumere che l’appellante sia in possesso
dei requisiti..” di capacità ed idoneità ed affidabilità lavorativa e sociale, a meno di
non voler ignorare i documenti esibiti dall’imputato che attestano inequivocabilmente
l’esistenza di un accordo tra l’Ente (Comune di Chiuro) ed il ricorrente per
l’esecuzione dei lavori.
Risulta, ancora, anche errato l’assunto secondo cui per l’imputato è beneficio
più conveniente la sospensione condizionale della pena, essendo, invece, pacifico il
contrario, in ragione del fatto che, all’esito positivo dello svolgimento del lavoro di
P.U., vi è l’estinzione del reato e la revoca della confisca del veicolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo esposto è infondato sicché il ricorso va rigettato.
Va dato atto che il richiamo da parte della Corte del merito, per denegare la
richiesta sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, alla giurisprudenza di
questa Corte (Sez. 6 sentenza n. 6140 del 14.01.1013, Rv. 254488) non è
conferente in quanto tale pronuncia, come rileva il ricorrente, si riferisce al diverso
problema dell’idoneità del soggetto tossicodipendente allo svolgimento del lavori
sostitutivi della sanzione penale detentiva, né la

ratio sottesa alla richiamata

pronuncia può trovare applicazione in via analogica alla diversa ipotesi di cui all’art.
186 comma 9 bis del C.d.S.. Non conferente invece, da parte del ricorrente è il
richiamo alla disposizione di cui all’art. 54 D.Lgs n. 274/00 in quanto, come
specificamente previsto dall’art. 186, comma 9 bis del C.D.S. la sostituzione della
pena con il lavoro di pubblica utilità, nel caso di guida in stato di ebbrezza, cui va
parificata ai fini della sanzione l’ipotesi del rifiuto di cui al comma 7 dello stesso art.

sostituzione della pena detentiva con il lavoro di P.U., atteso che sono stati richiamati

186 del C.d.S., può essere disposto anche di ufficio dal giudice laddove non vi sia
esplicita opposizione dell’imputato.
Si conviene, altresì, con il ricorrente nel rilevare che, sostanzialmente, la
sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità può essere considerata più
favorevole all’imputato, rispetto alla concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena, in ragione della estinzione del reato che consegue all’esito di
un positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità; tuttavia, quanto alla
motivazione del diniego della sostituzione della pena in parola, è da rilevare che la
Corte d’appello, nel richiamare la motivazione della sentenza di primo grado, ne ha

che è lo stesso posto a base di quello di legittimità. Ed il Tribunale, nel denegare la
richiesta di sostituzione, ha evidenziato congruamente che l’istante non ne era
meritevole per un precedente specifico,
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento.
P.Q. M .
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 10 febbraio 2015.

condiviso l’impostazione proprio con riguardo all’unico motivo del gravame di merito

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