Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18067 del 23/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 18067 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CORBO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Hu Xin Jun, nato in Cina il 05/07/1978

avverso la sentenza in data 10/02/2017 della Corte d’appello di Bari

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Paola
Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito, per il ricorrente, l’avvocato Fabio Rocco, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 10 febbraio 2017, la Corte di appello di Bari
ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trani che aveva
dichiarato la penale responsabilità di Xin Jun Hu per il reato di calunnia,
commesso fino al 30 novembre 2009, ed aveva condannato l’imputato alla pena

Data Udienza: 23/03/2018

di due anni di reclusione, con esclusione della recidiva e diniego delle circostanze
attenuanti generiche.
La condotta ascritta all’imputato ha riguardo alla denuncia sporta alla Polizia
di aver ricevuto notizia del deposito presso uno studio notarile di effetti cambiari
riferibili alla ditta “Vestimondo” da lui gestita, e recanti asseritannente titoli e
firme falsi, ma in realtà da lui consegnati a Gerardi Francesco quale socio della
ditta “Grafiger s.a.s.” per lavori di cartellonistica pubblicitaria.

appello indicata in epigrafe l’avvocato Fabio Rocco, quale difensore di fiducia di
Xin Jun Hu, articolando cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento
all’art. 125 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606,
comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla inesistenza della
motivazione.
Si deduce che la sentenza impugnata si richiama pedissequamente alla
pronuncia di primo grado, e, quindi, si presenta come un’accettazione acritica di
precedenti valutazioni altrui. Si aggiunge che il vizio è particolarmente
significativo perché la difesa, con l’atto di appello, aveva formulato anche
specifiche richieste probatorie.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento
all’art. 190 cod. proc. pen., nonché mancata assunzione di prova decisiva, a
norma dell’art. 606, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen., avendo riguardo alla
mancata acquisizione di un supporto magnetico contenente registrazioni audio e
alla mancata ammissione di una perizia grafica sulle cambiali.
Si deduce che le registrazioni erano relative a conversazioni telefoniche tra
l’imputato e la persona offesa, e dimostravano l’inattendibilità delle dichiarazioni
di quest’ultima, che pure hanno costituito l’unico elemento di prova posto a base
della condanna, evidenziando come le cambiali non erano state affatto firmate
dall’imputato. Si aggiunge che la falsità della firma apposta sulle cambiali
sarebbe stata desumibile anche mediante apposita perizia grafologica, così come
richiesto.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento
all’art. 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606,
comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla valutazione delle
prove.
Si deduce che la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa deve
essere compiuta alla luce dell’intero materiale probatorio, mentre la sentenza
impugnata ha completamente ignorato sia quanto affermato dagli altri testi, sia
2

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di

la circostanza della pendenza di un procedimento penale a carico della persona
offesa concernente firme false apposte per truffare agenti di polizia penitenziaria.
2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento
all’art. 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma
1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla determinazione della pena.
Si deduce che la sentenza impugnata si limita ad una conferma lapidaria
della decisione di primo grado anche in relazione a questo punto, precisando solo
di

ritenere insussistenti i presupposti per la concessione delle circostanze

attenuanti generiche, e senza indicare quali siano questi presupposti.

2.5. Con il quinto motivo, si chiede di dichiarare la prescrizione, in quanto i
fatti risalgono al 30 novembre 2009, ed è stata esclusa l’applicazione della
recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le censure formulate sono in parte manifestamente infondate e in parte
diverse da quelle consentite in sede di legittimità.

2. Le critiche formulate nel primo, nel secondo e nel terzo motivo debbono
essere esaminate congiuntamente perché attengono tutte alla ricostruzione del
fatto, contestando l’inesistenza della motivazione, i criteri seguiti nella
valutazione delle prove e l’omessa acquisizione di prova decisiva.
La sentenza impugnata ha ritenuto le dichiarazioni della persona offesa
attendibili e non smentite da affidabili risultanze istruttorie di segno opposto,
anche richiamando testualmente quanto indicato nella motivazione della
pronuncia di primo grado. Ha poi ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese a
dibattimento dai testi indicati dalla difesa Petruzzi, Ferrara e Cecere, osservando
che le stesse sono implausibilmente contrastanti con quelle rese in fase di
indagini, ossia nell’immediatezza dei fatti, davanti ai Carabinieri. Ha inoltre
precisato espressamente di condividere la valutazione concernente la non
necessità del compimento di ulteriori attività istruttorie. Ha infine detto che le
dichiarazioni della persona offesa sono attendibili anche prescindendo dall’esame
dei certificati penali del denunciante e dell’imputato, dai quali, per di più, si
evince l’inesistenza di precedenti a carico del primo e l’esistenza, invece, di due
pregiudizi definitivi a carico del secondo.
A fronte di questa motivazione, le critiche in questione sono in parte
tendenti ad ottenere una rivalutazione delle risultanze istruttorie e comunque,
nel complesso, manifestamente infondate.

3

i

Invero, le motivazioni fornite dalla Corte d’appello, seppur sintetiche,
rispondono puntualmente a tutte le censure formulate con l’atto di gravame,
eventualmente attraverso espressi e puntuali rinvii ad argomentazioni esposte
nella pronuncia di primo grado.
Inoltre, le valutazioni della Corte di merito in ordine all’attendibilità delle
prove acquisite sono sorrette dal richiamo a massime di esperienza sicuramente
accettabili e non risultano manifestamente illogiche.
Ancora, le attività istruttorie ritenute superflue, e cioè l’acquisizione di un

l’espletamento di una perizia calligrafica, non sono da ritenersi integrare prova
decisiva, che imponeva la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello. Ed
infatti, come più volte osservato anche dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite,
la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di
completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere
eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga,
nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (così Sez. U,
n. 12602 del 17/12(2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820, nonché, in precedenza,
Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974). Può aggiungersi, poi,
con specifico riferimento al rigetto della richiesta di perizia grafica, che è
assolutamente consolidato l’orientamento secondo cui la mancata effettuazione
di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai
sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non
può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo
di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla
discrezionalità del giudice, laddove l’articolo citato, attraverso il richiamo all’art.
495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico
che abbiano carattere di decisività (così, per tutte, Sez. U, n. 39746 del
23/03/2017, A., Rv. 270936).

4. Le critiche formulate nel quarto motivo, relative alla determinazione della
pena, sono manifestamente infondate.
La pena, infatti, una volta esclusa l’applicazione della recidiva e la
concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, è stata fissata nel minimo
edittale. Le attenuanti generiche sono state negate in ragione dell’assenza di
elementi favorevoli all’imputato e dell’esistenza di precedenti penali a carico del
medesimo. E’ evidente, quindi, come la motivazione esposta dalla Corte
d’appello non solo è effettiva ed esistente, ma anche pienamente congrua.

4

supporto audio relativo a conversazioni tra persona offesa ed imputato, e

5. L’inammissibilità delle censure formulate con i primi quattro motivi di
ricorso, perché manifestamente infondate o diverse da quelle consentite, esclude
la rilevanza del decorso del tempo dopo la pronuncia della sentenza di secondo
grado ai fini della prescrizione.
Costituisce infatti principio consolidato quello secondo cui l’inammissibilità
del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non
consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto,
la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art.

217266, ribadita, di recente, da Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016,
Ricci, Rv. 266818, la quale ha evidenziato che l’art. 129 cod. proc. pen. enuncia
una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che
presuppone la proposizione di una valida impugnazione).
Sono pertanto manifestamente infondate anche le censure esposte nel
quinto motivo di ricorso, che consistono nella richiesta di declaratoria della
prescrizione per la mancata applicazione della recidiva. Ed infatti, il reato risulta
commesso fino al 30 novembre 2009, e quindi il tempo necessario a prescrivere,
pari a sette anni e sei mesi, non era ancora spirato al momento della pronuncia
della sentenza di appello, resa in data 10 febbraio 2017.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro duemila,
così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in data 23 marzo 2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Antonio Corbo

Giacomo jPaoloni

rvi

129 cod. proc. pen. (così, per tutte, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA