Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18066 del 23/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18066 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CORBO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Bovi Massimiliano, nato a Portomaggiore il 18/03/1975

avverso la sentenza in data 18/04/2017 della Corte d’appello di Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Paola
Filippi, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata con riferimento al reato di cui all’art. 651 cod. pen. per essere il reato
estinto per prescrizione, con conseguente rideterminazione della pena.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 18 aprile 2017, la Corte di appello di
Bologna ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ferrara, che,
all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato Massimiliano Bovi per i reati di
resistenza a pubblico ufficiale e di rifiuto di fornire le proprie generalità ai

Data Udienza: 23/03/2018

Carabinieri, commessi in data 4 marzo 2012, alla pena condizionalmente sospesa
di quattro mesi e quattro giorni di reclusione, previo riconoscimento della
continuazione ed applicazione della diminuente per il rito.
La Corte d’appello, adita con gravame relativo al solo trattamento
sanzionatorio, respingeva l’impugnazione, evidenziando che non era intervenuta
prescrizione nemmeno per il reato contravvenzionale, attesa la sospensione dei
termini per gli eventi sismici del 2012, interessanti anche la provincia di Ferrara.

appello indicata in epigrafe l’avvocato Gian Luigi Pieraccini, difensore di fiducia di
Massimiliano Bovi, articolando un unico motivo, con il quale si denuncia
violazione di legge, in riferimento agli artt. 6, commi 6, 7 e 9, del d.l. n. 74 del
2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012, e 157, 160 e 161 cod. pen.,
nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., avendo riguardo al mancato rilievo della prescrizione per il reato
contavvenzionale di cui all’art. 651 cod. pen.
Si deduce che il reato di rifiuto di fornire le proprie generalità deve ritenersi
estinto per prescrizione alla data del 4 marzo 2017, quindi in epoca precedente
alla pronuncia della sentenza della Corte appello, emessa il 18 aprile 2017. Si
rappresenta, innanzitutto, che non può trovare applicazione la disciplina della
sospensione di cui al primo periodo del comma 6 dell’art. 6 del d.l. n. 74 del
2012, perché questa ha riferimento a «processi penali pendenti alla data del 20
maggio 2012», mentre, nel processo in esame, il decreto di citazione diretta a
giudizio è stato emesso in data 8 ottobre 2012. Si segnala, poi, che non vi è mai
stata alcuna sospensione dei termini previsti dal codice di rito a pena di
inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la
proposizione di reclami o impugnazioni, a norma dell’art. 6, comma 7, lett. a),
d.l. n. 74 del 2012, né un rinvio d’ufficio del processo, a norma dell’art. 6,
comma 7, lett. b), d.l. cit. Si rileva, ancora, che non può trovare applicazione la
disciplina della sospensione di cui alla ulteriore parte del comma 6 del d.l. n. 74
del 2012, perché questa ha riferimento alla sospensione dei termini stabiliti per
le indagini preliminari, poiché queste si sono concluse in data 1 giugno 2012,
allorché è stato emesso avviso a norma dell’art. 415-bis cod. proc. pen., e che il
comune di Ferrara è stato inserito nell’elenco dei comuni colpiti dal sisma solo
nell’agosto 2012, a norma dell’art. 67-septies della I. 7 agosto 2012, n. 134, in
vigore dal 12 agosto 2012, adottato in sede di conversione del d.l. 22 giugno
2012, n. 83.

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2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato ma non inammissibile e conseguentemente impone
di rilevare l’intervenuta prescrizione del reato contravvenzionale di cui all’art.
651 cod. pen., con conseguente eliminazione della relativa pena.

2.

Il ricorrente contesta la mancata dichiarazione dell’estinzione della

contravvenzione di cui all’art. 651 cod. pen. per intervenuta prescrizione da

sospensione della prescrizione di cui al d.l. n. 74 del 2012.
2.1. Preliminarmente, occorre osservare che il ricorso deducente la mancata
dichiarazione della prescrizione da parte del giudice che ha emesso la sentenza
impugnata è, in linea di principio, ammissibile, salvo la manifesta infondatezza
della questione dedotta.
Invero, come espressamente chiarito dalle Sezioni Unite, è ammissibile il
ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo,
l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza
impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale
doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b) cod.
proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819).
2.2. La questione posta nel ricorso è infondata, ma non manifestamente
infondata.
In sintesi, il ricorrente ritiene che non andrebbe applicata la disciplina della
sospensione della prescrizione di cui al d.l. n. 74 del 2012, come convertito dalla
I. n. 122 del 2012, in particolare perché alla data del 20 maggio 2012 non vi era
un “processo penale pendente”, così come richiede l’art. 6, comma 6, primo
periodo, del d.l. cit., né si versava ancora nella fase delle indagini preliminari,
posto che alla data dell’i giugno 2012 era stato emesso avviso di conclusione
delle indagini preliminari.
L’assunto difensivo non è condivisibile quando afferma che il procedimento
non potesse ritenersi ancora versare nella fase delle indagini preliminari.
Invero, l’art. 6, comma 6, primo periodo, d.l. n. 74 del 2012 prevede che,
«per il periodo di cui al comma 1 [fino al 31 dicembre 2012], ove di competenza
di uffici giudiziari aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell’articolo 1, sono
sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, nonché i termini
per proporre querela e sono altresì sospesi i processi penali, pendenti alla data
del 20 maggio 2012».
La nozione di «termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari» deve
ritenersi comprensiva anche del periodo seguente alla notifica dell’avviso di
3

parte della Corte d’appello, stante l’inapplicabilità della disciplina della

conclusione delle indagini preliminari e fino allo spirare dei termini previsti per
chiedere il compimento di atti di indagine o dell’interrogatorio, ovvero dei termini
previsti per il compimento delle nuove indagini richieste, a norma dell’art. 415bis, comma 4, cod. proc. pen.
In questo senso depongono più enunciati normativi fissati dal codice.
Innanzitutto, infatti, l’art. 405, comma 2, cod. proc. pen., nell’indicare il termine
entro il quale il pubblico ministero deve esercitare l’azione penale, prevede un
termine di sei mesi o di un anno, «salvo quanto previsto dall’art. 415-bis».

dopo l’avviso della chiusura delle indagini preliminari come «nuovi atti di
indagine»: la disposizione appena indicata, precisamente, oltre a stabilire un
termine di venti giorni dalla ricezione dell’avviso di conclusione per le indagini
preliminari perché l’indagato possa chiedere l’interrogatorio o il compimento di
ulteriori atti di indagine (comma 3), e a prevedere un termine massimo non
superiore a sessanta giorni per il compimento delle attività investigative richieste
(comma 4), dispone che anche i «nuovi atti di indagine del pubblico ministero,
previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine di cui al
comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal
giudice per l’esercizio dell’azione penale o per la richiesta di archiviazione.»
(comma 5).
In ogni caso, poi, per espressa indicazione del ricorrente, l’avviso di
conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen. risulta
essere stato emesso in data 1 giugno 2012. Ne consegue, a maggior ragione,
che le indagini preliminari erano pendenti alla data del 20 maggio 2012.
2.3. La sospensione in questione, peraltro, nel caso di specie ha operato 4h
periodo di tempo contenuto, pari a circa sette mesi.
Invero, a norma dell’art. 6, comma 9, d.l. cit., «Il corso della prescrizione
rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono
sospesi, ai sensi dei commi 6 e 7, lett. a), nonché durante il tempo in cui il
processo è rinviato ai sensi del comma 7, lett. b).».
Nella vicenda in esame, il decreto di citazione diretta a giudizio è stato
emesso in data 8 ottobre 2012. Ora, non può in alcun modo sommarsi alla
sospensione prevista in relazione alle indagini preliminari, quella stabilita per i
«processi»: l’emissione del decreto di citazione a giudizio nel periodo
complessivo di sospensione, fissato fino al 31 dicembre 2012, ha determinato un
progresso del complessivo iter procedimentale e sarebbe del tutto irragionevole
ritenere “sterilizzato” anche il tempo utilizzato a tal fine dall’Autorità giudiziaria
procedente.

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Inoltre, l’art. 415-bis cod. proc. pen. definisce espressamente gli atti compiuti

3. La non inammissibilità del ricorso impone di rilevare la prescrizione del
reato contravvenzionale di cui all’art. 651 cod. pen., pur se verificatasi in epoca
successiva alla pronuncia della sentenza di appello, e, quindi, di annullare senza
rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tale capo.
Conseguentemente, deve essere eliminata la relativa pena, fissata nella
sentenza impugnata in quattro giorni di reclusione, a titolo di aumento rispetto a
quella base determinata per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale.
Restano ovviamente ferme le statuizioni relative al reato di cui all’art. 337

impugnazione, e non rilevandosi in alcun modo le condizioni per procedere a
pronuncia liberatoria ex art. 129 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla

senza

rinvio

la

sentenza

impugnata

limitatamente alla

contravvenzione di cui all’art. 651 cod. pen. perché estinta per prescrizione ed
elimina la relativa pena di quattro giorni di reclusione.
Così deciso in data 23 marzo 2018

cod. pen., non essendo stato proposto in relazione ad esse alcun motivo di

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