Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18066 del 10/02/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18066 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
CAWFARELLA GIANFRANCO

avverso la sentenza

n. il 31.07.1973

n. 418/2014 della Corte d’appello di Roma del

5.02.2014.
Visti g li atti, la sentenza ed il ricorso
Udita all’udienza pubblica del 10 febbraio 2015 la relazione fatta dal
Consi g liere dott. CLAUDIO D’ISA
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Iacoviello Francesco
Mauro che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 10/02/2015

RITENUTO IN FATTO
CAFARELLA GIANFRANCO ricorre per cassazione avverso la sentenza,
indicata in epigrafe, della Corte d’appello di Bologna di conferma di quella di
condanna emessa dal locale Tribunale, in composizione monocratica, il
26.01.2011 in ordine ai delitti di furto aggravato di un’autovettura (capo a) e di
danneggiamento di una serranda di un locale pubblico (capo b).
Con l’unico motivo si denuncia mancanza di motivazione su di un

costituito dalla mancata enunciazione delle ragioni per le quali la Corte
d’appello non ha ritenuto incompleto il quadro probatorio costituito dalla sola
denuncia di furto. L’illogicità della motivazione è data dal contrasto tra gli atti
processuali e la motivazione della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché
proposto per motivi manifestamente infondati e, ex articolo 591, comma 1,
lettera c), c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità,
consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di
effettiva critica alla decisione impugnata, essendosi fatto ricorso a formule di
stile.
E il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l’onere di
dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti
determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e
preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di
consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare
il proprio sindacato (cfr. ex plurimis Cass. 5, 21 aprile 1999, Macis, RV 213812;
Cass. 6, 1 dicembre 1993, p.m. in c. Marongiu, RV 197180;Cass. 4, 1 aprile
2004, Distante, RV 228586).
Nel caso di specie il ricorrente dimentica che il convincimento di
colpevolezza dei giudici del merito, in ordine al delitto di furto, si fonda sul suo
riconoscimento, in quanto fu visto alla guida dell’autovettura, subito dopo aver
danneggiato, urtandovi con l’auto rubata poco prima, la serranda del locale dal
quale era uscito in seguito ad un diverbio con i gestori.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

punto significativo ai fini del giudizio, con riferimento al reato di cui al capo a),

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e di C 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 10 febbraio 2015.

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