Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18065 del 23/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18065 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CORBO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Saba Massimo, nato a Carbonia il 21/01/1961

avverso la sentenza in data 16/04/2015 della Corte d’appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Paola
Filippi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 16 aprile 2015, la Corte di appello di Milano
ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Como, che aveva
condannato Massimo Saba alla pena di un anno di reclusione per il reato di
evasione dalla detenzione domiciliare, commesso in data 8 febbraio 2012, previa
concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata
recidiva infraquinquennale e reiterata.

Data Udienza: 23/03/2018

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di
appello indicata in epigrafe personalmente Massimo Saba, articolando un unico
motivo, con il quale denuncia violazione di legge, avendo riguardo alla notifica
del decreto di citazione per il giudizio di appello.
Si deduce che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato
notificato all’originario difensore di fiducia, il quale già nel corso del giudizio di
primo grado aveva rinunciato al mandato ed era stato sostituito da un difensore

ha appreso del giudizio di appello solo perché all’odierno ricorrente è stato
notificato ordine di esecuzione della pena con contestuale decreto di
sospensione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.

2. La costituzione delle parti nel giudizio di appello e conseguentemente tutti
gli atti successivi fino alla sentenza di tale grado sono affetti da nullità, perché il
decreto di citazione non è stato notificato al difensore di ufficio, che, nominato
nel corso del giudizio di primo grado dopo la rinuncia del difensore di fiducia,
aveva effettivamente esercitato il suo ufficio e svolto in concreto attività
difensiva a favore dell’imputato.
Nella giurisprudenza di legittimità, secondo un orientamento, più rigoroso, il
difensore di ufficio originariamente nominato, ancorché sostituito da altro
difensore per la mancata comparizione all’udienza, resta titolare della difesa ed
è, pertanto, l’unico legittimato a ricevere la notifica di atti destinati al difensore
dell’imputato, sicché questa è nulla se effettuata a mani di un ulteriore difensore
di ufficio (cfr., tra le altre, Sez. 1 n. 13616 del 11/03/2009, Zarui, Rv. 243744, e
Sez. 1, n. 13745 del 13/03/2007, Mille, Rv. 236440). Secondo altro indirizzo,
invece, la sostituzione senza giustificato motivo del difensore di ufficio
originariamente nominato è illegittima solo se questi abbia effettivamente
esercitato il suo ufficio e svolto in concreto attività a favore dell’imputato (così,
esemplificativamente, Sez. 4, n. 1245 del 23/11/2017, dep. 2018, Chitu, Rv.
271937, e Sez. 1, n. 19037 del 17/03/2005, Koseni, Rv. 231581).
Nel processo a carico del ricorrente, risulta che la Corte d’appello, dopo aver
dato atto della notifica del decreto al difensore di fiducia Micaela Veronese, in
proprio e quale domiciliatario, stante l’assenza della stessa, nomina l’avvocato
Carlalberto Pirro «ex art. 97 co. IV cpp». Risulta, inoltre, che l’avvocato Micaela
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di ufficio, e che quest’ultimo, tra l’altro anche sottoscrittore dell’atto di gravame,

Veronese ha rinunciato al mandato nel corso del giudizio di primo grado, alla
prima udienza del 14/11/2013, e che il Giudice di primo grado ha nominato un
nuovo difensore, di ufficio ex art. 97, commi 1, 2 e 3 cod. proc. pen., dapprima,
in data 19/11/2013, individuando altro professionista, e poi, stante l’assenza di
quest’ultimo, in data 18/03/2014, sempre di ufficio, l’avvocato Natalia Cattini.
Risulta ancora che l’avvocato Natalia Cattini ha partecipato al giudizio di primo
grado e proposto anche l’atto di appello «nella sua qualità di difensore d’ufficio».
Risulta, infine, che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato

Di conseguenza, vi è stato omesso avviso dell’udienza fissata per il giudizio
di appello al difensore di ufficio che aveva effettivamente esercitato il suo ufficio
e svolto in concreto attività difensiva a favore dell’imputato, e, quindi, si
verificata la nullità di tutti gli atti di tale grado, dalla costituzione delle parti alla
sentenza.

3. La rilevata nullità impone l’annullamento della sentenza impugnata con
rinvio degli atti ad altra sezione della Corte d’appello di Milano per la
celebrazione del giudizio di appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione
della Corte d’appello di Milano.
Così deciso in data 23 marzo 2018

Il Consigliere estensore
Anyonr Coryjo 4

Il Presidente
Giacomo Paoloni

(

notificato all’originario difensore di fiducia Micaela Veronese.

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