Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18064 del 23/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18064 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CORBO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Spinelli Roberto, nato a Prato il 06/07/1971

avverso la sentenza in data 23/11/2015 della Corte d’appello di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Paola
Filippi, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 23 novembre 2015, la Corte di appello di
Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lucca, ha
confermato la dichiarazione di penale responsabilità di Roberto Spinelli per il
reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente di tipo eroina, a norma
dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 24 agosto 2010, e 43

Data Udienza: 23/03/2018

l’esclusione della recidiva, ed ha ridotto la pena a un anno e tre mesi reclusione
ed euro 2.500,00 di multa.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di
appello indicata in epigrafe l’avvocato Massimo Goti, quale difensore di fiducia di
Roberto Spinelli, articolando un unico motivo, con il quale denuncia violazione di
legge, in riferimento all’art. 167 cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1,
lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla notifica del decreto di citazione per

Si deduce che il decreto di citazione per il giudizio di appello non è mai stato
notificato all’avvocato Isabella Ballotti, la quale aveva difeso l’imputato nel
giudizio di primo grado e proposto impugnazione, e che il processo di secondo
grado si è svolto previa nomina di un difensore di ufficio ex art. 97, comma 4,
cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.

2. La costituzione delle parti nel giudizio di appello e conseguentemente tutti
gli atti successivi fino alla sentenza di tale grado sono affetti da nullità assoluta
ed insanabile, perché il decreto di citazione non è stato notificato al difensore di
fiducia dell’imputato ed il processo si è svolto in presenza di un difensore di
ufficio nominato dal giudice a norma dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Invero, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, l’omesso avviso
dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal
condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett.
c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza,
a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in
udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod.
proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598).
Nel processo a carico del ricorrente, risulta che l’avvocato Isabella Ballotti
era stata nominata di difensore di fiducia, era stata presente nel giudizio di
primo grado ed aveva firmato l’atto di appello. Risulta, inoltre, che vi era stato
un tentativo di notifica della citazione per il giudizio di appello all’avvocato
Ballotti mediante posta certificata, e che, però, detta citazione, come
espressamente indicato nella annotazione di cancelleria del 29/10/2015, «NON è
stata correttamente recapitata».

2

il giudizio di appello.

Di conseguenza, vi è stato l’omesso avviso dell’udienza fissata per il giudizio
di appello al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato, e,
quindi, si è verificata la nullità di tutti gli atti di tale grado dalla costituzione delle
parti alla sentenza.

3. La rilevata nullità imporrebbe l’annullamento della sentenza impugnata
con rinvio degli atti ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze per la
celebrazione del giudizio di appello.

procede. Invero, per la fattispecie ritenuta dai giudici di merito, quella di cui
all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, il termine massimo di prescrizione,
anche tenuto conto dell’interruzione, stante l’esclusione della recidiva, è pari a
sette anni e sei mesi; né risultano fatti di sospensione del corso della
prescrizione. Di conseguenza, essendo il reato commesso in data 24 agosto
2010, è decorso il relativo termine di prescrizione. La sentenza, quindi, deve
essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione, a
norma dell’art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in data 23 marzo 2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Anto o Corboi

Giacom Paoloni

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P-91

Tuttavia, è preliminare il rilievo della prescrizione del reato per cui si

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