Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18063 del 16/12/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18063 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: IZZO FAUSTO

Data Udienza: 16/12/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZUCCA ANTONIO VITTORIO N. IL 09/01/1948
avverso la sentenza n. 437/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
17/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FAUSTO IZZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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RITENUTO in FATTO

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, lamentando la erronea
applicazione della legge ed il difetto di motivazione in relazione alla istanza di sostituzione della
pena detentiva con quella pecuniaria o della libertà controllata.
CONSIDERATO in DIRITTO
1. Osserva preliminarmente la Corte che il reato per il quale l’imputato è stato tratto a giudizio
è prescritto. Invero, i fatti per cui è processo furono commessi in data 14\12\2006 e, dunque,
il termine massimo di anni 7 e mesi 6 previsto dagli articoli 157 e seguenti cod. pen. è
maturato il 14\6\2014, in assenza di utili periodi di sospensione.
Pertanto, premesso che il ricorso non appare manifestamente infondato, in quanto il giudice di
merito non ha risposto al motivo di appello concernente la sostituzione della pena detentiva (v.
atto di appello del 18\1\2011); considerato che il ricorso proposto non risulta affetto da profili
d’inammissibilità di altra natura, si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza agli
effetti penali.
Quanto alle statuizioni civili, le stesse devono essere confermate, tenuto conto della coerenza e
logicità della motivazione della sentenza in relazione all’affermazione della responsabilità e del
fatto che sul punto la difesa dell’imputato non ha articolato alcuna censura.
Ne consegue che, ai sensi del richiamato articolo 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata
va annullata senza rinvio agli effetti penali per essere il delitto contestato estinto per
prescrizione. Vanno confermate le statuizioni civili e compensate le spese di lite in ragione
della dichiarata estinzione del reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione; fa salve le statuizioni civili e dichiara compensate tra le parti le spese del
presente giudizio.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2014
Il Presidente

1. Con sentenza del 17\10\2013 la Corte di Appello di Ancona confermava la condanna di
Zucca Carlo Vittorio per il delitto di lesioni colpose aggravate in danno dell’operaia Gentile
Raffaella (acc. in Fano il 14\12\2006).
All’imputato era stato addebitato, in qualità di responsabile della s.r.l. “SCS Italia”, di avere
consentito che una propria operaia lavorasse alla verniciatura in resina di una imbarcazione
sua una pedana priva di barre laterali di protezione, dalla quale cadeva, riportando plurime
fratture.

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