Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18061 del 16/12/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18061 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CALDARELLA ALFREDO N. IL 25/06/1963
avverso la sentenza n. 391/2013 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 22/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FAUSTO IZZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, Avv
Udit i difensor Avv.

CAiw.;

Data Udienza: 16/12/2014

RITENUTO in FATTO
1. Con sentenza del 22\10\2013 la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la condanna di
Caldarella Alfredo per il reato di cui all’articolo 187, co. 8°, del codice della strada, per avere
rifiutato di sottoporsi – all’esame per il rilievo dell’alterazione dovuta all’uso di stupefacenti,
circolando alla guida di un’auto Fiat Punto.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, lamentando la erronea
applicazione della legge ed il vizio della motivazione, laddove il giudice di merito non aveva
dato adeguato rilievo al fatto che l’imputato è balbuziente ed aveva avuto difficoltà di dialogo
con gli agenti operanti.

2. Osserva preliminarmente la Corte che il reato per il quale l’imputato è stato tratto a giudizio
è prescritto. Invero, i fatti per cui è processo furono commessi in data 19\12\2008 e, dunque,
il termine massimo di cinque anni previsto dagli articoli 157 e seguenti cod. pen. per le
contravvenzioni è scaduto il 19\12\2013 in assenza di utili periodi di sospensione.
Quanto sopra premesso, e rilevato che il ricorso proposto non appare manifestamente
infondato, né risulta affetto da profili d’inammissibilità di altra natura, occorre sottolineare, in
conformità all’insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, come, in presenza di
una causa estintiva del reato, l’obbligo del giudice di pronunciare l’assoluzione dell’imputato
per motivi attinenti al merito si riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori
dell’insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all’imputato, emergano in
modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile
più al compimento di una ‘constatazione’, che a un atto di ‘apprezzamento’ e sia quindi
incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v. Cass., Sez.
Un., n. 35490/2009, Rv. 244274).
E in vero, il concetto di ‘evidenza’, richiesto dal secondo comma dell’art. 129 c.p.p.,
presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere
superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge
richiede per l’assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass.,
Sez. 6, n. 31463/2004, Rv. 229275).
Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al
proscioglimento nel merito dell’imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui
‘positivamente’ deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore
accertamento, l’estraneità dell’imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si
evidenzi l’assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della
sua innocenza, non rilevando l’eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che
richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v. Cass., Sez. 2,
n. 26008/2007, Rv. 237263).
Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte – anche tenendo
conto degli elementi evidenziati nelle motivazioni della sentenza impugnata – non ravvisa
alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell’articolo
129 cod. proc. pen.
Ne discende che, ai sensi del richiamato articolo 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata va
annullata senza rinvio per essere il reato contestato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in oma il 16 dicembre 2014
Il Co

re est n

Il Presidente

CONSIDERATO in DIRITTO

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