Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18061 del 15/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18061 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CERRA LUCA nato il 25/10/1990 a LAMEZIA TERME

avverso la sentenza del 06/02/2017 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI
che ha concluso per l’annullamento senza rinvio in accoglimento del secondo
motivo di ricorso con rideterminazione della pena in mesi 5 giorni 10.
udito per il ricorrente il difensore, avvocato BOTTONI MAURO del foro di ROMA,
sostituto processuale dell’avvocato LARUSSA ANTONIO del foro di LAMEZIA
TERME, che si riporta al ricorso e ne chiede l’accoglimento.

Data Udienza: 15/03/2018

i

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio a seguito di
annullamento disposto con sentenza di questa Corte del 20 gennaio 2016, in
riforma della sentenza emessa il 3 marzo 2011 dal giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Lamezia Terme, ha rideterminato in mesi sei di
reclusione ed euro ed euro ottocento di multa la pena inflitta a Luca Cerra per il
reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 per avere,

identificata sostanza stupefacente del tipo cocaina ed hashish, in Lamezia Terme
il 22 marzo 2009.

2. La Corte distrettuale, in applicazione del principio di diritto enunciato nella
sentenza di annullamento, a stregua del quale bisognava tenere conto, ai fini del
trattamento sanzionatorio, dei parametri edittali del reato di cui all’art. 73,
comma 5, d.P.R. 309/1990 in conseguenza del d.l. n. 236 del 20 marzo 2014,
convertito con legge n. 79 del 16 maggio 2014, ha individuato la pena base in
quella di anni uno di reclusione ed euro 1.500,00 di multa; pena ridotta di 1/3
per le concesse circostanze attenuanti generiche a mesi nove di reclusione ed
euro 1.200,00 di multa e all’inflitto per la scelta del rito. Ha ritenuto precluso,
per effetto della formazione del giudicato, l’esame dell’applicazione della causa di
non punibilità di cui all’art.131 bis cod. pen., sul rilievo che tale più favorevole
disciplina soggiace al disposto di cui all’art. 2, comma 4 cod. pen., e, quindi, non
trova applicazione per i fatti giudicati con sentenza irrevocabile.
3. Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza impugnata denunciando
vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge. Allega che la unicità
della condotta ascritta al Cerra; la giovane età dell’imputato e la sussunzione del
fatto nella fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/1990 nonchè la
previsione del trattamento sanzionatorio previsto e di quello inflitto all’imputato
– di poco superiore al minimo- e la circostanza che si fosse in presenza di droga
parlata inducono a ritenere la perfetta sovrapponibilità del fatto per il quale è
intervenuta condanna all’ipotesi di cui all’art. 131 bis cod. pen.. Non è di ostacolo
a tale conclusione l’accertamento in punto di responsabilità irrevocabile per
effetto della pronuncia della sentenza di questa Corte. Con il secondo motivo
denuncia l’errore nel calcolo della pena, ridotta a mesi nove di reclusione, pur
avendo la Corte dichiarato di praticare la diminuzione di un terzo per le
generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1

in concorso con Antonio Paradiso e con un minore, ceduto a persona non meglio

1. E’ fondato, nei limiti di cui si dirà nel prosieguo, il secondo motivo di
ricorso che va rigettato nel resto.

2. La Corte di appello di Catanzaro, nel disattendere la richiesta di
applicazione della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod. pen. ha
richiamato un precedente di questa Corte, che, esaminando la problematica
dell’applicabilità della disposizione anche ai procedimenti in corso, al momento
della sua entrata in vigore, ha ritenuto proponibile la questione della particolare

disposto dall’art. 609, comma 2, cod.proc. pen., trattandosi di questione che non
sarebbe

stato

possibile

dedurre

in

grado

di

appello

(

Sez. 3, n. 15449 del 08/04/2015 , Mazzarotto, Rv. 263308) ed ha ritenuto
ostativa alla verifica della questione l’intervenuto giudicato, ai sensi dell’art. 2,
comma 4, cod. pen..

3. Rileva il Collegio, integrando la enunciazione dei rilievi in fatto innanzi
sintetizzati, che la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha costituito
oggetto di annullamento da parte di questa Corte con la sentenza del 20 gennaio
2016, era stata emessa il 7 novembre 2013 e che la decisione era, dunque,
antecedente all’entrata in vigore del decreto legislativo del 16 marzo 2015 che
ha introdotto l’art. 131 bis, cod. pen., viceversa, vigente al momento in cui la
Corte di Cassazione, dichiarato inammissibile il ricorso del Cerra, ha disposto il
rinvio al giudice del merito in relazione al trattamento sanzionatorio, precisando
la “irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità”.

4. In tale quadro di fatto l’esame della questione posta dalla difesa comporta
due brevi precisazioni che concernono la natura giuridica della causa di non
punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. e la portata del giudicato parziale.

5. Sotto il primo aspetto mette conto rilevare che la sopravvenienza della
novella normativa, rispetto alla pronuncia della sentenza impugnata, è stata
ritenuta da questa Corte non preclusiva della sua applicazione ai procedimenti
(in corso) pendenti in sede di legittimità al momento della sua entrata in vigore,
trattandosi di ius superveniens di natura sostanziale che può essere rilevato e
applicato d’ufficio ai sensi dell’art. 609 comma 2 cod. proc. pen. (Sez. 3 n.
31932 del 2 luglio 2015, Terrezza, Rv. 264449; Sez. 4 n. 22381 del 17 aprile
2015, Mauri, Rv. 263496). Le Sezioni Unite di questa Corte, muovendosi nel
solco di tale linea argomentativa, hanno precisato come sia da ritenere possibile
una applicazione d’ufficio di tale disciplina, anche in caso di ricorso inammissibile

2

tenuità del fatto anche nel giudizio di legittimità, tenendo conto di quanto

e che l’art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen. consente alla Corte di adottare
una pronunzia di annullamento senza rinvio quando la restituzione nella sede di
merito si appalesi superflua, ovvero quando non è richiesta una valutazione
sul fatto estranea al sindacato di legittimità, con conseguente possibile pronunzia
ex art. 129 cod. proc. pen. (SU n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594).

6. Con riguardo al secondo aspetto è ormai chiarito nella giurisprudenza di
legittimità che l’autorità di cosa giudicata, di cui all’art. 624 cod. proc. pen., si

imputato in un processo cumulativo o concludono il giudizio in relazione ad
alcune imputazioni ma a qualunque statuizione avente un’autonomia giuridicoconcettuale (Sez. 1, n. 4882 del 21/3/1996, Velotti, Rv. 204637) e quindi anche
a quelle che, nell’ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più
suscettibili di riesame (SU, n. 6019 del 11/5/1993, Ligresti, Rv. 193418). Ne
deriva che il giudicato può avere una formazione non simultanea ma progressiva
quando la pronuncia inerisca, come nel caso in disamina, ad una statuizione
relativa ad un solo imputato e ad una sola imputazione, perché anche in tal caso
il giudizio si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate (cfr. SU.,
n. 20 del 9/10/1996, Vitale, Rv. 206170). Dunque, una statuizione definitiva può
inerire anche ad una decisione su uno o più punti della regiudicanda, come si
evince dal disposto dell’art. 628, comma 2, cod. proc. pen., che sancisce
l’impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio soltanto per motivi non
riguardanti i “punti” già decisi dalla Corte di cassazione, a conferma
dell’irrevocabilità delle statuizioni relative a questi ultimi.

7. Da tali coordinate discende la infondatezza della questione dedotta con il
primo motivo di ricorso, e la correttezza della decisione impugnata, poiché la
Corte di appello di Catanzaro, investita della cognizione della regiudicanda quale
giudice dì rinvio, poteva muoversi in un ambito cognitivo circoscritto dal
contenuto e dalla portata del giudizio rescindente e limitato all’applicazione in
concreto del trattamento sanzionatorio sicchè si collocava fuori dal perimetro
della cognizione del giudice a quo la problematica relativa all’applicabilità alla
fattispecie concreta

sub iudice dell’art. 131-bis cod. pen., norma che, pur

essendo entrata in vigore in epoca antecedente alla proposizione dell’originario
ricorso per cassazione, avrebbe potuto/dovuto essere rilevata di ufficio della
Corte di legittimità,

con la conseguenza che sulla questione inerente alla

ravvisabilità o meno della causa di esclusione della punibilità in argomento si era
ormai formato il giudicato, ex art. 624 cod. proc. pen., e preclusione di ogni
disamina da parte del giudice del rinvio.

3

riferisce non soltanto alle decisioni che definiscono la posizione processuale di un

8. E’ appena il caso di ribadire che il D.Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015 non ha
introdotto un’ipotesi di aboliti() criminis, idonea a travolgere il giudicato in forza
della disciplina sulla successione delle leggi penali nel tempo contenuta nell’art.
2, secondo comma, cod. pen., e per effetto di una diversa opzione del
legislatore, ma solo una particolare causa di non punibilità del reo, come tale
inquadrata a livello dogmatico, al pari, ad esempio, delle cause di estinzione del
reato, che lascia inalterato l’illecito penale nella sua materialità storica e giuridica

rapportata al disvalore dell’azione, dell’evento e della colpevolezza, con lo
scopo primario di espungere dal circuito penale fatti marginali che non
mostrano bisogno di pena e neppure la necessità di impegnare i complessi
meccanismi del processo. Figura, come detto, di diritto penale sostanziale che
inerisce ai poteri/doveri di qualificazione giuridica del fatto sulla base di una
equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, alla
stregua dei parametri indicati dall’art. 133, primo comma, cod. pen. e quindi alle
caratteristiche dell’azione, alla gravità del danno o del pericolo, all’intensità del
dolo e al grado della colpa, ma in un momento che, ontologicamente e
logicamente, precede quello di applicazione della sanzione penale sia pure
utilizzando indicatori della lieve entità in massima parte coincidenti con i criteri di
cui all’art. 133, primo comma, cod. pen. che sovrintendono alla determinazione e
applicazione della pena in concreto inflitta.

9. Come anticipato è, invece, fondato il secondo motivo.

9.1 La Corte d’appello ha errato nella determinazione della pena, in quanto,
enunciato il criterio di applicazione della diminuzione di pena in misura di un
terzo per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, è pervenuta ad
un risultato matematico diverso e, cioè – rispetto alla pena base di anni uno di
reclusione ed euro 1.500,00 – alla pena di mesi nove di reclusione ed euro
1.200,00 di multa invece che alla pena di mesi otto di reclusione ed euro mille di
multa e, quindi, per effetto della diminuente del rito abbreviato, alla pena di
mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 666,00 di multa. In questo senso
deve essere rideterminata la pena ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I), cod.
proc. pen.. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio
limitatamente alla pena, che va rideterminata nella misura da ultimo indicata.

P.Q.M.

4

e che il legislatore rinuncia a punire, demandando al giudice una ponderazione

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che
ridetermina in mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 666,00 di multa.
Rigetta nel resto il ricorso.

Cosi deciso il 15 marzo 2018

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