Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1806 del 22/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1806 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PISANU LUCIANO N. IL 12/02/1955
avverso l’ordinanza n. 34/2012 TRIBUNALE di LANUSEI, del
09/08/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
lette/septffe le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

(2.

Data Udienza: 22/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza del 9 agosto 2012 il Tribunale di Lanusei, in funzione di giudice per
l’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da PISANU Luciano volta ad ottenere la
sospensione dell’ingiunzione a demolire un manufatto abusivamente realizzato in ampliamento
rispetto a preesistente fabbricato, in violazione della legge urbanistica, oggetto di sentenza di
condanna pronunciata il 4 dicembre 2008 e divenuta definitiva.
1.2 Avverso il detto provvedimento propone ricorso personalmente il condannato PISANU
Luciano, lamentando, con unico motivo, violazione della legge penale per sua erronea
applicazione, in quanto il giudice ha ritenuto di respingere la richiesta di sospensione
dell’ingiunzione a demolire pur in presenza di una procedura di condono e pur non sussistendo
situazioni di incompatibilità tra la costruzione abusiva e lo strumento urbanistico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, prima ancora che per violazione di legge – come dedotto dal
ricorrente – per carenza di motivazione e sua illogicità manifesta.
2. Va premesso, in linea generale, che in materia di provvedimenti di esecuzione aventi
per oggetto l’ingiunzione a demolire e le conseguenti istanze volte alla revoca (o sospensione)
di tale ordine impartito dal P.M. esso, costituendo una sanzione amministrativa caratterizzata
dalla natura giurisdizionale dell’organo istituzionale al quale ne è attribuita l’applicazione, non è
suscettibile di passare in giudicato ed è riesaminabile in fase esecutiva: compete, infatti, al
giudice dell’esecuzione valutare la compatibilità dell’ordine di demolizione medesimo con i
provvedimenti eventualmente emessi dall’autorità o dalla giurisdizione amministrativa, cui può
seguire la revoca quando siano già sopravvenuti atti amministrativi del tutto incompatibili con
esso, ovvero la sospensione quando sia concretamente prevedibile e probabile l’emissione,

,

entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili (Sez. 3^; 27.4.2007 n. 23702, Agostini
e altro, Rv. 237062; idem, 5.3.2009 n. 16686, Marano, Rv. 243463).
2.1 Ed è proprio a tali fini che – secondo quanto affermato in modo costante dalla
giurisprudenza di questa Corte – spetta al giudice penale (e, per quanto qui rileva, al giudice
dell’esecuzione) verificare la sussistenza dei presupposti affinché la normativa di condono
edilizio possa essere applicata, rientrando tali prerogative nell’ambito di attribuzione
all’autorità giurisdizionale e non all’autorità amministrativa.
2.2 In subiecta materia, laddove investito della istanza di revoca o sospensione dell’ordine
di demolizione di un manufatto abusivo, il giudice dell’esecuzione, nell’ipotesi in cui venga
1
.4

dedotta l’avvenuta presentazione di una domanda di condono edilizio, dovrà accertare
l’esistenza di ben precise condizioni quali: a) la riferibilità della domanda di condono edilizio
all’immobile di cui in sentenza; b) la proposizione dell’istanza da parte di soggetto legittimato;
c) la procedibilità e proponibilità della domanda, con riferimento alla documentazione richiesta;
d) l’insussistenza di cause di non condonabilità assoluta dell’opera; e) l’eventuale avvenuta
emissione di una concessione in sanatoria tacita (per congruità dell’oblazione ed assenza di
cause ostative); f) la attuale pendenza dell’istanza di condono; g) la non adozione di un

rilascio di una concessione in sanatoria, legittima ed efficace (in termini Sez. 4^ 5.3.2008 n.
15210, Romano, Rv. 239606),
2.3 Laddove una tale esame abbia esito positivo – ferma restando la possibilità per il
giudice di disapplicare l’atto amministrativo concessorio eventualmente rilasciato se in
contrasto con gli strumenti urbanistici – l’ordine impartito dal P.M. potrà essere revocato.
2.4 Quanto alla sua sospensione, essa poggia su un presupposto fattuale – anch’esso
verificabile da parte del giudice – correlato alla previsione che in tempi brevi e prevedibili l’iter amministrativo per il completamento della sanatoria edilizia (o del condono) – potrà
essere favorevolmente deciso, essendo ovvio che nella ipotesi di non condonabilità dell’opera o
non suscettibilità di poter essere rilasciato il cd. accertamento di conformità propedeutico alla
concessione in sanatoria ex art. 36 del D.P.R. 380/01 (già art. 13 della legge fondamentale
urbanistica 47/85), tale sospensione non potrà essere concessa.
3. Nel caso in esame appare evidente – al di là della denunciata violazione di legge – la
carenza di motivazione e manifesta illogicità del provvedimento impugnato, posto che è lo
stesso giudice a rilevare come nella specie fosse stata già avviata – e da tempo – la procedura
per l’accertamento di conformità ex art. 13 della L. 47/85: l’assenza di contrasto tra
esecuzione della sentenza e provvedimenti amministrativi validi ed efficaci, di per sé sola, non
può quindi costituire causa ostativa alla richiesta di sospensione dell’ordine di sospensione
tanto più che la parte, ripetutamente sollecitata dall’Autorità amministrativa, a seguito della
proposizione di istanza di condono, si era attivata integrando di volta in volta la
documentazione necessaria. Ciò vale ad escludere la colpevole inerzia del soggetto interessato
che, ove ravvisata, avrebbe potuto costituire un serio ostacolo alla invocata sospensione in
relazione alla non prevedibilità dei tempi di definizione dell’iter amministrativo.
4. Sotto altro profilo è ugualmente evidente che da parte del giudice non sono stati svolti
quegli indispensabili accertamenti che – secondo il costante indirizzo di questa Corte, dianzi
richiamato – vanno effettuati per verificare la accoglibilità, o meno, della istanza di
sospensione, non mancando poi di rilevare l’inconferenza dei richiami giurisprudenziali
contenuti in nota al provvedimento qui impugnato.

2

provvedimento da parte della P.A. contrastante con il detto ordine; h) l’avvenuto eventuale

5. Alla stregua di tali considerazioni, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al
Tribunale di Lanusei che, in tale sede, uniformandosi ai principi di diritto sopra indicati, dovrà
procedere a nuovo esame della richiesta avanzata da PISANU Luciano.

P.Q.M.

Così deciso in Roma 22 maggio 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Lanusei.

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