Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1806 del 04/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1806 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCOTTI ANGELO DARIO, nato il 26/01/1956
avverso l ‘ordinanza n. 2007/2011 GIP TRIBUNALE di PAVIA, del
03/10/2011;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, dott. Aldo Policastro,
che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e condannarsi il
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al
versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Data Udienza: 04/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 ottobre 2011 il G.i.p. del Tribunale di Pavia,
richiamato il proprio provvedimento di ammissione di Scotti Angelo Dario alla
oblazione, in relazione alla contravvenzione di cui agli artt. 697 cod. pen. e 20
legge n. 110 del 1975, e considerato che, con il versamento della somma di euro
444,00 in esso stabilita, si era verificata l’estinzione della contravvenzione
contestata, ha dichiarato non doversi promuovere l’azione penale, disponendo la

2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cessazione, con

il

ministero del suo difensore, Scotti Angelo Dario, che ne chiede l’annullamento
sul solo punto relativo alla confisca e al versamento di quanto in sequestro (due
pistole con relative munizioni) alla Direzione di Artiglieria sulla base di due
motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione degli artt. 6 legge n.
152 del 1975, 20 legge n. 110 del 1975 e 240, ultimo comma, cod. pen.
Secondo il ricorrente, l’art. 240, comma 2, n. 2, cod. pen. – cui rinvia l’art. 6
legge n. 152 del 1975, disponendone l’applicazione a tutti i reati concernenti le
armi – prevede la confisca obbligatoria per una serie di condotte tra le quali non
rientra, come confermato da questa Corte con sentenza n. 14389 del 2008, il
trasporto irregolare di armi lecitamente detenute, previsto dall’art. 20 legge n.
110 del 1975 e contestato a esso ricorrente, titolare, all’epoca dei fatti, di
regolare licenza di porto d’armi per pistola o rivoltella per difesa personale
rilasciata dalla Prefettura di Pavia.
Sussiste, ad avviso del ricorrente, anche la violazione dell’ultimo comma
dell’art. 240 cod. pen., che esclude l’applicabilità della confisca di cui al comma 2
n. 2 dello stesso articolo nel caso di appartenenza della cosa a persona estranea
al reato, sul rilievo che le armi in sequestro dovevano essere consegnate
direttamente alla Questura di Pavia per la loro successiva consegna al
cessionario, previamente individuato presso la stessa Questura, in possesso dei
requisiti idonei alla loro detenzione, come da dichiarazione presentata da esso
ricorrente alla Procura della Repubblica e allegata alla istanza di oblazione, e da
cessione delle armi a un terzo perfezionata prima della pronuncia della sentenza
impugnata.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per totale mancanza di motivazione in ordine
alla confisca delle armi in sequestro, dolendosi della omessa esplicitazione delle
ragioni poste a sostegno della decisione, da farsi per legge anche in

2

caso di

confisca di quanto in sequestro e il suo versamento alla Direzione di Artiglieria.

confisca obbligatoria per il necessario accertamento della sussistenza delle
condizioni o delle autorizzazioni dalle quali dipende la liceità della condotta.

3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per
la declaratoria di inammissibilità del ricorso, dovendo la confisca essere disposta
per tutti i reati concernenti le armi, essendo inefficace agli effetti penali ogni
disposizione del bene sequestrato, e non necessitando di alcuna motivazione la

4. Il ricorrente ha depositato memoria il 19 novembre 2012, contestando le
conclusioni del Procuratore Generale, ribadendo le deduzioni svolte con il ricorso
e ulteriormente evidenziando il carattere atipico della condotta contemplata
dall’art. 20 legge n. 110 del 1975 rispetto alle diverse ipotesi previste dall’art.
240 cod. pen., la diversità della sua posizione rispetto a quelle oggetto di
valutazione da parte di questa Corte nelle decisioni richiamate dal Procuratore
requirente, la esclusione delle munizioni dalla previsione normativa dell’indicato
art. 20, e l’omessa motivazione in merito alla confisca non operante ipso iure.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato in ogni sua deduzione.

2. Per giurisprudenza costante di questa Corte, la misura di sicurezza
patrimoniale della confisca, unitamente a quella del versamento presso i
competenti uffici di artiglieria dell’esercito italiano, al fine di evitare il riciclaggio
delle armi sequestrate, è imposta per tutti i reati, anche contravvenzionali,
concernenti le armi, e ogni altro oggetto atto a offendere, nonché le munizioni e
gli esplosivi, dall’art. 6, comma 1, legge n. 110 del 1975, che richiama il primo
capoverso dell’art. 240 cod. pen.
Si è, infatti, osservato che detto richiamo riguarda la sola imposizione della
obbligatorietà della confisca per tutti i reati concernenti le armi (e oggetti a
queste assimilati) e non l’intera previsione normativa contenuta nello stesso
comma secondo, e che, pertanto, tutti i materiali indicati nel citato art. 6 devono
considerarsi aggiunti all’elenco delle cose confiscabili di cui alla indicata norma
codicistica a prescindere dalla loro intrinseca criminosità, avendo il legislatore,
con la norma speciale posta a tutela dell’ordine pubblico, inteso derogare,
limitatamente alle armi, alla disciplina ordinaria in tema di confisca.
Tale confisca è, in particolare, obbligatoria anche in caso di sussistenza di
una causa estintiva del reato, e ciò anche qualora la fabbricazione, il porto e la
detenzione dell’arma stessa siano consentiti mediante autorizzazione

3

confisca obbligatoria.

amministrativa, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito, che
Incide sul presupposto materiale cui è subordinata l’applicazione della predetta
norma che rende obbligatoria la misura, costituito dalla avvenuta commissione di
un reato concernente le armi, e nel caso di appartenenza dell’arma a persona
estranea al reato, purché, in quest’ultima ipotesi, essa sia legittimamente
detenuta (tra le altre, Sez. 1, n. 5228 del 28/09/1999, dep. 28/10/1999, Romeo,
Rv. 214433; Sez. 1, n. 34042 del 22/09/2006, dep. 11/10/2006, P.G. in proc.
Bardino, Rv. 234799; Sez. 1, n. 1264 del 10/11/2006, dep. 18/01/2007,

in proc. Cattane, Rv. 241310; Sez. 1, n. 11480 del 20/01/2010,
dep. 25/03/2010, Trisolino, Rv. 246532; Sez. 1, n. 5841 del 17/01/2011,
dep. 16/02/2011, Guarini, Rv. 249393).
2.1. In coerenza con tali rilievi questa Corte ha anche affermato che è, tra
l’altro, obbligatoria la confisca in tema di trasferimento non denunciato di armi
legittimamente detenute (Sez. 1, n. 3339 del 09/07/1992, dep. 15/10/1992,
Corigliano, Rv. 192036; Sez. 1, n. 4564 del 13/10/1995, dep. 25/09/1995,
Salemi, Rv. 202607; Sez. 1, n. 1743 del 18/03/1996, dep. 28/05/1996, Foti, Rv.
204679; Sez. 1, n. 11480 del 20/01/2010, dep. 25/03/2010, Trisolino, Rv.
246532; Sez. 1, n. 5841 del 17/01/2011, dep. 16/02/2011, Guarini, Rv.
249393), e nel caso di oblazione per la contravvenzione di cui all’articolo 20
legge n. 110 del 1975 (Sez. 1, n. 413 del 29/10/1997, dep. 14/01/1998, P.M. in
proc. Caracciolo, Rv. 209434; Sez. 1, n. 5967 del 23/10/1997, dep. 24/02/1998,
Porpiglia, Rv. 209788), ovvero di cui al successivo articolo 20 bis ( Sez. 1, n.

11128 del 12/11/1997, dep. 03/12/1997, P.M. in proc. Maesano, Rv. 209157).

3. Di detti principi, che il Collegio condivide e riafferma, il G.i.p. del
Tribunale di Pavia ha fatto esatta interpretazione e applicazione nel disporre la
confisca e il versamento alla direzione di artiglieria di quanto in sequestro, dopo
aver dichiarato estinta per oblazione la contravvenzione contestata di cui agli
artt. 697 cod. pen. e 20 legge n. 110 del 1975.
3.1. Questa Corte non ignora il diverso orientamento pure espresso in sede
di legittimità (Sez. 1, 14389 del 01/04/2008, dep. 07/04/2008, Serra, Rv.
240028), citato dal ricorrente a conforto delle sue deduzioni, alla cui stregua, in
forza dell’applicabilità, disposta dall’art. 6, comma 1, legge n. 152 del 1975, a
tutti i reati concernenti le armi dell’art. 240, comma 2, cod. pen.

e della

previsione in detta norma dell’obbligo di confisca per una serie di condotte
illecite, non sussiste l’obbligo di confisca per quelle condotte non incluse, come il
trasporto irregolare delle armi lecitamente detenute.
Deve, tuttavia, rilevarsi che si tratta di orientamento del tutto isolato,
superato dalle indicate decisioni di segno contrario, incoerente con la disciplina

4

Pisciotta, Rv. 235854; Sez. 1, n. 38951 del 01110/2008, dep. 16/10/2008, P.G.

dettata in materia di armi e con i principi che attengono alla coordinata lettura di
detta disciplina speciale con quella ordinaria in tema di confisca.

4. è all’evidenza infondata anche la deduzione opposta dal ricorrente in
merito alla legittima appartenenza delle armi a persona estranea al reato, in
forza della cessione perfezionata prima della pronuncia della sentenza
impugnata, poiché il ricorrente, persa la libera disponibilità delle armi sottoposte
al vincolo giuridico del sequestro, non poteva compiere, e non può

ricorrendo le condizioni di legge, una condotta elusiva del vincolo stesso.

5. La infondatezza della censura, oggetto del secondo motivo, che attiene al
difetto di motivazione in ordine alla confisca delle armi e munizioni in sequestro
discende dalle considerazioni già svolte in merito alla obbligatorietà della sua
pronuncia, fondata sulla contestata contravvenzione in materia di armi e
munizioni, cui consegue

ipso iure

(in tal senso, Sez. 1, n. 877 del 10/02/1997,

dep. 31/05/1997, P.G. in proc. Bracalenti, Rv. 207689; Sez. 1, n. 14685 del
28/03/2008, dep. 08/04/2008, P.G. in proc. Pinna e altro, Rv. 239835; Sez.
1, n. 38951 del 01/10/2008, citata, che hanno disposto, ai sensi dell’articolo
620, comma 1, lettera /), cod. proc. pen., la confisca delle armi omessa in sede
di merito, annullando senza rinvio la relativa decisione sul punto); non
pregiudicata dall’epilogo giudiziale di estinzione del reato contravvenzionale, la
cui sussistenza non è contestata, e ascritto e ritenuto ai sensi degli artt. 697 cod.
pen. e 20 legge 110 del 1975 (e non come obiettato solo ai sensi della seconda
disposizione), né da una affermata, e in ogni caso inefficace, appartenenza dei
beni sequestrati a persona estranea al reato.

6. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2012

Il Consigliere estensore

Il Presidente

legittimamente opporre, un atto di disposizione delle stesse, integrante,

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