Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18059 del 16/12/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18059 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AMIN OMAR N. IL 26/07/1979
avverso la sentenza n. 5372/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
10/07/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FAUSTO IZZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. hAs-t-ced.L., tiaA,
che ha concluso per
uu
t.<. d Udito, per la parte civ e, l'Avv Udit i difensor A fek-C° vi e a Data Udienza: 16/12/2014 RITENUTO in FATTO 1. Con sentenza del 10\7\2013 la Corte di Appello di Milano confermava la condanna di Amin Omar per i reati di cui agli all'art. 624 c.p. per furto all'interno di un ristirante e di cui all'art. 6, co. 3 0 , d.lgs. 286 del 1998 perché in occasione del controllo di P.G. non aveva esibito documenti di identificazione (acc. in Milano il 1\4\2006). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando la erronea applicazione della legge non avendo la corte di merito rilevato la aboliti° criminis dell' terzo comma dell'art. 6; nonché il vizio della motivazione, in quanto la condanna per il furto era stata pronunciata sulla base di indizi non univoci. 2. Osserva preliminarmente la Corte che i reati per il quale l'imputato è stato tratto a giudizio sono prescritti. Invero, i fatti per cui è processo furono commessi in data 1\4\2006 e, dunque, il termine massimo di cinque anni previsto dagli articoli 157 e seguenti cod. pen. per la contravvenzione è scaduto il 1\4\2011 in assenza di utili periodi di sospensione; per il delitto, in data 1\10\2013. Pertanto, premesso che il ricorso non appare manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito non ha chiarito la operatività o meno a favore dell'Amin dell'ablitio criminis dell'art. 6 in relazione ai cittadini non comunitari privi di permesso di soggiorno; nonchè per non avere rilevato la corte di appello la intervenuta prescrizione della contravvenzione già prima della sentenza di secondo grado; considerato che il ricorso proposto non risulta affetto da profili d'inammissibilità di altra natura, occorre sottolineare, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, come, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una 'constatazione', che a un atto di 'apprezzamento' e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v. Cass., Sez. Un., n. 35490/2009, Rv. 244274). E in vero, il concetto di 'evidenza', richiesto dal secondo comma dell'art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., Sez. 6, n. 31463/2004, Rv. 229275). Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui 'positivamente' deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v. Cass., Sez. 2, n. 26008/2007, Rv. 237263). Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte - anche tenendo conto degli elementi evidenziati nelle motivazioni della sentenza impugnata - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell'articolo 129 cod. proc. pen. Ne discende che, ai sensi del richiamato articolo 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere i reati contestati estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso in Roma il 16 dicembre 2014 Il Presidente CONSIDERATO in DIRITTO

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